CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13902/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: contraddittorietà della motivazione nella parte in cui concede la sospensione della pena e, al tempo stesso, nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che non sussiste incompatibilità tra la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, rispondendo i due istituti ad esigenze diverse (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 - 02:"Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche"). Ritenuto che la mancata concessione delle attenuanti generiche è sostenuta da conferente argomentazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio e la pericolosità della condotta serbata in ragione dell'elevato tasso alcolimetrico (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]