CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03164/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. ma ha confermato la responsabilità del predetto in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg 4 e 5 della sentenza impugnata), con i quali il ricorrente non si confronta; - che il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei beneficio della non menzione della condanna, sono da un canto manifestamente infondati perché, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6); dall'altro sono inammissibili, in quanto il ricorrente non si confronta con le predette argomentazioni, limitandosi a reiterare censure già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ig ere estensore [OSCURATO:PERSONA]