CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 25/01/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di circa trecento chilogrammi di tubazioni in rame provento di furto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato: non sarebbe stato dimostrato che alla guida del veicolo, sul quale era stato rinvenuto il rame, vi fosse lo Stoica e, sul punto, non sarebbe dirimente la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che lo stesso avrebbe avuto una visuale ridotta; 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello rilevava che non vi erano elementi per dubitare della corretta identificazione dell'imputato, tenuto conto che il teste [OSCURATO:PERSONA] lo aveva riconosciuto osservandolo a distanza ravvicinata e mentre il veicolo era fermo; a ciò si aggiungeva che gli operanti avevano dichiarato di avere dapprima seguito il GPS, ma di avere poi "visto" ed identificato imputato: si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Omessa motivazione in ordine la richiesta di disapplicare la recidiva proposta con il terzo motivo d'appello. 2.2.1. La doglianza non è consentita in quanto le doglianze in ordine alla sussistenzrecidiva avanzate con l'atto di appello si configurano generiche e, dunque, non idonee a generare alcun onere motivazionale in capo al giudice dell'impugnazione. Si riafferma, cioè, che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 2.3. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo del della continuazione tra le condotte oggetto del presente procedimento e quelle giudicati dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 1949 del 2013: sarebbe illegittima la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di un medesimo disegno di criminoso in ragione della diversità dei reati in quanto sarebbe stato necessario verificare se gli stessi appartenessero alla medesima tipologia o tutelassero lo stesso bene giuridico; inoltre non sarebbe stato considerato che i reati in relazione ai quali si invocava il riconoscimento del vincolo - ovvero un furto ed una ricettazione - erano entrambi finalizzati a ricavare un profitto illecito dal commercio del rame. 2.3.1. Anche questo motivo non è consentito in quanto non rileva una illogicità o un vizio decisivo del percorso motivazionale, ma si limita a contestare le valutazioni di merito effettuate dalla Corte territoriale e poste alla base del rigetto del beneficio invocato. Con motivazione priva di vizi logici e coerente con le prove raccolte, la Corte di merito rilevava che i reati in relazione ai quali si invocava il riconoscimento del vincolo della continuazione non erano omogenei, erano stati commessi in territori diversi e che non erano emersi elementi indicativi della sussistenza della unicità del disegno criminoso. Anche in questo caso la motivazione contestata si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificat