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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 29076/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: IODICE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli del 20/2/2023, emessa in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero territoriale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale per il riesame di Napoli, pronunciandosi sull'appello proposto dal Pubblico ministero territoriale avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la mozione cautelare del Pubblico ministero, non riconoscendo in atti gravità indiziaria per le ipotesi (in concorso) di tentata rapina, detenzione e porto illeciti di arma clandestina, ricettazione della medesima arma.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo:

2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale ed inosservanza della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c cod. proc. pen.), per avere il Tribunale per il riesame svolto una valutazione superficiale e pregiudizialmente orientata in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il concorso nei delitti contestati, atteso che gli elementi indiziari emergerebbero a carico dell'indagato solo dalla lettura di conversazioni intercettate in ambiente carcerario, in data 20 e 26 ottobre 2022, intra alios, il cui contenuto appare, peraltro, quanto mai equivoco e perlopiù incomprensibile.

Considerato in diritto.

1. Il ricorso è fondato, dovendo il Collegio rilevare (anche ex officio), ai sensi degli artt.591, comma 4 e 609 cod. proc. pen., la inammissibilità della impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza reiettiva del GIP.

1.1. Tale inammissibilità, non rilevata dal Tribunale dell'incidente cautelare, consegue alla natura ellittica della impugnazione di merito del Pubblico ministero; non avendo l'organo titolare della iniziativa cautelare in quella sede argomentato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che devono sostenere la misura richiesta; eludendo quindi l'obbligo di rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della segnalata attualità delle esigenze cautelari.

Il Pubblico ministero di primo grado ha infatti argomentato dettagliatamente solo quanto alla divisata consistenza del quadro indiziario (parcellizzato dal GIP), rappresentando altresì solo la necessità di ricevere sul punto una "risposta" giurisdizionale, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

1.2. Ha, sul punto, più volte affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso uno dei presupposti rilevanti della opzione cautelare, ritenendo assorbita l'analisi degli altri, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre L specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della ravvisata attualità delle esigenze cautelari, che fuori dalla doppia presunzione (una relativa sull'an ed una assoluta sul quomodo cautelare) declinata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vanno sempre rappresentate esplicitamente e dimostrate sulla base degli atti utilizzabili per la decisione incidentale (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v.

Sez. 4, n. 33987, del 7/4/2022, n.m.).

2. L'ordinanza impugnata, che tale radicale inammissibilità non ha rilevato, va pertanto annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: IODICE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli del 20/2/2023, emessa in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero territoriale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale per il riesame di Napoli, pronunciandosi sull'appello proposto dal Pubblico ministero territoriale avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la mozione cautelare del Pubblico ministero, non riconoscendo in atti gravità indiziaria per le ipotesi (in concorso) di tentata rapina, detenzione e porto illeciti di arma clandestina, ricettazione della medesima arma. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale ed inosservanza della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c cod. proc. pen.), per avere il Tribunale per il riesame svolto una valutazione superficiale e pregiudizialmente orientata in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il concorso nei delitti contestati, atteso che gli elementi indiziari emergerebbero a carico dell'indagato solo dalla lettura di conversazioni intercettate in ambiente carcerario, in data 20 e 26 ottobre 2022, intra alios, il cui contenuto appare, peraltro, quanto mai equivoco e perlopiù incomprensibile. Considerato in diritto. 1. Il ricorso è fondato, dovendo il Collegio rilevare (anche ex officio), ai sensi degli artt.591, comma 4 e 609 cod. proc. pen., la inammissibilità della impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza reiettiva del GIP. 1.1. Tale inammissibilità, non rilevata dal Tribunale dell'incidente cautelare, consegue alla natura ellittica della impugnazione di merito del Pubblico ministero; non avendo l'organo titolare della iniziativa cautelare in quella sede argomentato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che devono sostenere la misura richiesta; eludendo quindi l'obbligo di rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della segnalata attualità delle esigenze cautelari. Il Pubblico ministero di primo grado ha infatti argomentato dettagliatamente solo quanto alla divisata consistenza del quadro indiziario (parcellizzato dal GIP), rappresentando altresì solo la necessità di ricevere sul punto una "risposta" giurisdizionale, ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 1.2. Ha, sul punto, più volte affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso uno dei presupposti rilevanti della opzione cautelare, ritenendo assorbita l'analisi degli altri, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre L specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della ravvisata attualità delle esigenze cautelari, che fuori dalla doppia presunzione (una relativa sull'an ed una assoluta sul quomodo cautelare) declinata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vanno sempre rappresentate esplicitamente e dimostrate sulla base degli atti utilizzabili per la decisione incidentale (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v. Sez. 4, n. 33987, del 7/4/2022, n.m.). 2. L'ordinanza impugnata, che tale radicale inammissibilità non ha rilevato, va pertanto annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.
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