CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoCamillo Vespasiani unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Anconan.878/2021 depositata il 14/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 4079/2022Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9626/2026Data pubblicazione 15/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il consigliere delegatoStefania Billi