CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 31252/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19284/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].), I.N.A.I.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1265/2021 pubblicata il 28/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Catanzaro ha in parte accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nella controversia con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Agenzia delle entrate-Riscossione; la controversia ha per oggetto l’opposizione all’estratto di ruolo proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai contributi dovuti all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. nel periodo dal 2003 al 2012, a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Tribunale di Catanzaro dichiarava la inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire; la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto che l’ammissibilità dell’opposizione con riferimento alle cartelle esattoriali per le quali l’Agenzia delle entrate non aveva provato in giudizio il compimento della notifica, e per l’effetto ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei crediti contributivi oggetto di otto cartelle esattoriali «in mancanza di allegazione di atti interruttivi del decorso del termine quinquennale di prescrizione in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica delle otto cartelle di pagamento»; per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo e illustrato da memoria , al quale [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. resiste controricorso; I.N.A.I.L. e Agenzia delle entrate - Riscossione sono rimaste intimate; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) I.N.P.S. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1335, 2935 e 2697 cod. civ., dell’art.115 cod. proc. civ., dell’art.30 d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010; l’istituto previdenziale deduce che con riferimento a tre avvisi di addebito la corte territoriale ha errato nel non ritenere che vi fosse allegazione e prova tanto della avvenuta notifica degli avvisi quanto del compimento di atti interruttivi della prescrizione; in via pregiudiziale deve rilevarsi che la corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolocon riferimento alle «otto cartelle non notificate», e che l’Istituto previdenziale non ha specificamente censurato quel capo della sentenza impugnata, che deve dunque ritenersi passato in giudicato; con riferimento allo ius superveniens costituito dall’art.12 comma 4 bis del d.p.r. n.602/1973, ed in particolare con riferimento alla configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo il quale lo ius superveniens non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il gravame della parte privata con decisione non impugnata, sul punto, dalcreditore (Cass. 08/01/2025 n.292); il motivo di ricorso è inammissibile perché le prove documentali, ivi comprese quelle afferenti al compimento della notificazione e dei successivi atti interruttivi, sono soggette al libero apprezzamento del giudice del merito ex art.116 comma primo cod. proc. civ., e tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità; il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1 . 0 00,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu