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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04117/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che indica lo specifico raggiro del ricorrente, che gli aveva consentito di ottenere il compendio del reato, effettuato con una automobile da lui noleggiata lo stesso giorno nel quale erano iniziati gli indebiti passaggi autostradali senza pagamenti di pedaggi, così da scongiurare il pericolo di una non corretta identificazione dell'autore del fatto e una più benevola qualificazione giuridica di esso ai sensi dell'art. 641 cod.pen.); che il secondo motivo, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., oltre a non essere stato dedotto in appello, risulta generico in considerazione dell'assunto della Corte circa la pedissequa reiterazione dei comportamenti illeciti in forma per nulla occasionale; che il terzo motivo è generico rispetto alla motivazione con la quale la Corte di appello (a fg. 3 della sentenza impugnata) ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali specifici e della reiterazione della condotta, confermando il minimo edittale della pena del quale il ricorrente non può dolersi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che indica lo specifico raggiro del ricorrente, che gli aveva consentito di ottenere il compendio del reato, effettuato con una automobile da lui noleggiata lo stesso giorno nel quale erano iniziati gli indebiti passaggi autostradali senza pagamenti di pedaggi, così da scongiurare il pericolo di una non corretta identificazione dell'autore del fatto e una più benevola qualificazione giuridica di esso ai sensi dell'art. 641 cod.pen.); che il secondo motivo, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., oltre a non essere stato dedotto in appello, risulta generico in considerazione dell'assunto della Corte circa la pedissequa reiterazione dei comportamenti illeciti in forma per nulla occasionale; che il terzo motivo è generico rispetto alla motivazione con la quale la Corte di appello (a fg. 3 della sentenza impugnata) ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali specifici e della reiterazione della condotta, confermando il minimo edittale della pena del quale il ricorrente non può dolersi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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