CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 01122/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29793/2019 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difes a dall’ Avvocatura Generale d ello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio rappresentante ai fini [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di rappresentante fiscale fino al 22/05/2018, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 1253/2019depositata il 06/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal la ConsiglieraRaffaella Brogi. Rilevato che: 1. Il presente giudizio trae origine da un avviso di accertamento con il quale, l’amministrazione finanziaria, in relazione all’anno d’imposta 2009, ha disconosciuto a [OSCURATO:PERSONA]., società di diritto statunitense (hinc: Expedia o la contribuente) l’IVA a credito per l’importo dichiarato di Euro 1.095.205,00 (riconoscendo il credito nel minor importo di Euro 299.818) e ha recuperato, ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, una maggior IVA per Euro 795.387 per operazioni non fatturate, oltre sanzioni e interessi. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 22823/2016, aveva accolto il ricorso della contribuente, sul presupposto che, trattandosi di un tributo armonizzato (IVA) avrebbe dovuto essere attivato il contraddittorio endoprocedimentale, in applicazione dei principi di Cass., Sez. U, n. 24823 del 2015, considerato che la società aveva prodotto documentazione attestante la sua estraneità ai rapporti oggetto di causa, considerato che le prestazioni di noleggio sarebbero state fatturate da Hertz a una società diversa, cioè [OSCURATO:PERSONA], con sede a [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza 1253/2019 depositata in data 06/03/2019, ha respinto l’appello dell’amministrazione finanziaria contro la sentenza della CTP, evidenziando che: - non può essere condivisa la prospettazione dell’amministrazione finanziaria, secondo cui l’avviso di accertamento avrebbe fatto seguito a una nota di chiarimenti della contribuente, datata 29/02/2011, in quanto quest’ultima faceva parte dell’iter amministrativo scaturito dalla richiesta di rimborso del credito IVA, in relazione al quale erano stati chiesti chiarimenti; -come rilevato dal giudice di prime cure la società contribuente, in caso di attivazione del contraddittorio, avrebbe potuto produrre documenti in grado di mutare l’esito che, di fatto, si è registrato. Sebbene risultino elementi fattuali a supporto della tesi sostenuta dall’Ufficio le deduzioni della società non possono considerarsi puramente pretestuose: ciò è sufficiente per poter ritenere insanabile il vizio del contraddittorio. 4. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 5. La contribuente ha resistito con controricorso. 6. L’Agenzia delle Entrate, in data 13/01/2026, ha depositato memoria, dove si legge che la [OSCURATO:PERSONA] di Roma I ha trasmesso un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992. 6.1. La ricorrente ha chiesto , pertanto, di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Considerato che: 1. In via preliminare, con riferimento all’istanza depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 13/01/2026, occorre evidenziare che la stessa risulta depositata solo dalla parte ricorrente. La copia dell ’accordo depositato è , inoltre,priva della firma della società contribuente. 1.1. Occorre, poi, dare atto che l’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza»(così come sostituito dall’art. 9 d.lgs. n. 156 del 2015) prevede, al primo comma, che «Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.», mentre al quarto comma è previsto che «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.» 2. È pertanto necessario un rinvio all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissando alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di copia dell’accordo conciliativo sottoscritto dalle parti o di istanza congiunta ex art. 48, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M rinvia la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissando alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la produzione dell’accordo conciliativo recante le loro sottoscrizionio di istanza congiunta ex art. 48, comma 1,d.lgs. n