CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06703/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che alla necessità di superare i problemi di alcol dipendenza, ammessa solo in udienza, non è stato attribuito rilievo, avendo l'imputato nell'immediatezza indicato alternativamente l'esigenza di rifornirsi di tabacco o di alcol, correttamente ritenute non integranti la situazione di indilazionabilità ed urgenza, tipiche della scriminante invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente