CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 19 / 09/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11816 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11816del ruolo generale dell’anno 2024, proposto MORONI Carlo (C.F.: MRNCRL 57S08 L117A ) avvocato costituito personalmente in giudizio, ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di COMUNE di TERNI([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocat o P aolo Gennari (C.F.: GNN PLA65M22 D969H ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 173/2024, pubblicatain data 25 marzo 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Terniper ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada comunale, assu- mendo che lo scontro con altro veicolo fosse avvenuto in ra- gione della carenza di segnaletica stradale. Ric. n. 11816/2024 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La domanda è stata accolta dal Tribunale di Terni. La Corte d’appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre il Moroni, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso il Comune di Terni. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma primo, n.5 cpc)». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zionedegli artt. dell’art. 2051 c.c., dell’2043 c.c., in combinato disposto con gli artt. 14, 37 e 38 del [OSCURATO:PERSONA], con l’art. 79 del D.P.R. 495/1992e l’art 2697 c.c., e gli artt. 115 e 116 cpc, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata dello stesso, che la Corte condivide integralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue: anche a prescindere dalla considerazione che la fattispecie con- creta non può essere in alcun modo ricondotta alla previsione di cui all’art. 2051 c.c. (in quanto il danno subito dal ricorrente, an- che nella prospettazione di quest’ultimo, non può ritenersi Ric. n. 11816/2024 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 causalmente riconducibile alla cosa in custodia dell’amministra- zione convenuta, ma, al più, deriverebbe da una pretesa condotta colposa della stessa), pare sufficiente osservare che la decisione impugnata, nell’escludere la responsabilità dell’ente pubblico per i danni derivanti dallo scontro stradale avvenuto tra due veicoli, ri- sulta in ogni caso conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimedi- tare) secondo i quali «l’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada quanto al loro verifi- carsi» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10520 del 28/04/2017, Rv. 644011 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552239 –01); la corte d’appello ha, infatti, espressamente accertato che, nella specie, l’incidente era stato causato dal mancato rispetto, da parte dei conducenti dei veicoli che si sono scontrati (e, in particolare, proprio dalla condotta imprudente dell’attore), delle norme del co- dice della strada, le quali sarebbero state sufficienti a regolare la circolazione e ad impedire lo scontro (e ciò a prescindere dall’indi- viduazione del veicolo cui spettava la precedenza all’incrocio), non invece dalla mancanza o scarsa visibilità della segnaletica stra- dale; tanto premesso, le censure formulate con entrambi i motivi di ri- corso, in parte non colgono adeguatamente l’effettiva ratio deci- dendi alla base della statuizione impugnata (non avendo rilievo, nell’ottica fatta propria dalla corte d’appello, né a quale veicolo spettasse la precedenza, né se la segnaletica stradale fosse esi- stente e visibile) e, in parte, finiscono per risolversi nella conte- stazione di accertamenti di fatto operati dai giudicidel merito sulla base della prudente valutazione del materiale istruttorio, sostenuti Ric. n. 11816/2024 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindaca- bile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità, tenuto anche conto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere), «in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla rico- struzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della con- dotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dan- noso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico» (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018, Rv. 649340 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016, Rv. 638917 – 01; Sez. 3, Sentenza n.1028 del 25/01/2012, Rv. 621316 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 05/06/2007, Rv. 597606 -01; Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 18/04/2007, Rv. 597864 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 08/09/2006, Rv. 592930 -01; Sez. 3, Sen- tenza n. 4009 del 23/02/2006, Rv. 587395 -01; Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005, Rv. 583449 –01; Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005, Rv. 584424 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22985 del 07/12/2004, Rv. 580880 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004, Rv. 576167 - 01; Sez . 3, Sentenza n. 19188 del 15/12/2003, Rv. 568935 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18941 del 11/12/2003, Rv. 569296 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003, Rv. 565039 -01; Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 27/03/2003, Rv. 561838 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 915 del Ric. n. 11816/2024 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 22/01/2003, Rv. 560441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002, Rv. 558397 -01) Le considerazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. dalla parte ricorrente non sono, d’altra parte, idonee a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla richiamata proposta di definizione accelerata: di conse- guenza il ricorso va definito in conformità a tale proposta. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 2.300,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 2.300,00(duemila trecento/00), ol- tre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; Ric. n. 11816/2024 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.300 ,00 (duemila trecento/00) in favore dell’ente controricor- rente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2 . 5 00,00 (duemila cinquecento/00) in favore della cassa delle am- mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso