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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27319/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso i propri difensori, Antonio la Rosa impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 10 marzo scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di estorsione, tentata e consumata (capi D, E, F, G, I, 3, K, L, M, N, R dell'incolpazione provvisoria), e di detenzione di armi da fuoco (capo Z), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen..

1.1. In primo luogo, egli lamenta la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e comunque vizi di motivazione, nella parte in cui l'ordinanza ha escluso la retrodatazione della misura cautelare al 19 dicembre 2019, data di emissione di precedente ordinanza custodiale a suo carico nel diverso procedimento convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]", con conseguente decorso dell'intero •termine di durata della misura in relazione alla fase del procedimento.

Egli sostiene che tra i reati oggetto dei due procedimenti vi è una relazione di connessione qualificata, essendogli stati addebitati, nei primo, il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa con un ruolo dirigenziale e, in questo, vari "reati-scopo" del medesimo sodalizio.

Inoltre, il ricorso evidenzia che i reati di cui al presente procedimento sono tutti anteriori alla precedente ordinanza custodiale, altresì indicando, per ognuno di essi, gli atti di polizia giudiziaria con i quali sono stati portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria inquirente, a riprova della compiuta conoscenza o conoscibilità dei medesimi, da parte della stessa, in data anteriore all'emissione di quella precedente ordinanza.

Infine, lamenta come, a fronte di tali dettagliate deduzioni contenute in una memoria prodotta in sede di riesame, il Tribunale si sia limitato a rilevare che il Pubblico ministero avesse in udienza comprovato che l'informativa di reato fosse pervenuta nel proprio ufficio solo nel 2021, da ciò concludendo per la mancanza della pregressa conoscenza dei fatti, presupposto per la retrodatazione del termine di durata della misura.

Più in generale, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, perché, in altre parti della stessa, si legge che la questione è addirittura inammissibile per carenza d'interesse; o, ancora, non viene indicata la data in cui - secondo l'allegazione del Pubblico ministero - l'informativa di polizia sarebbe giunta in quell'ufficio (nel relativo punto del testo, invero, si rinvengono soltanto dei punti di sospensione).

1.2. Con le successive doglianze, violazioni di legge e vizi di motivazione vengono dedotti relativamente alle singole incolpazioni, in particolare: — per i fatti di cui ai capi I), L) ed M), dai risultati probatori posti a fondamento dell'ordinanza risulterebbe dimostrato, al più, un accordo per commettere un reato, non seguito da alcun atto esecutivo idoneo a configurare l'ipotizzato tentativo di estorsione; — l'episodio di cui al capo 3) riguarderebbe, in realtà, richieste economiche avanzate dal ricorrente in relazione ad un lecito lavoro edile; — per i fatti di cui ai capi N), R) e Z), per l'aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen., e per le esigenze cautelari, la motivazione manca del tutto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Benché proposte dalla difesa ricorrente con i motivi successivi a quello riguardante l'eventuale decorso del termine di durata della misura, le questioni relative al giudizio di gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari si presentano ovviamente pregiudiziali, e quindi meritevoli di essere trattate con precedenza.

In proposito, si rende necessario mettere ordine.

1.1. Il Tribunale del riesame ha limitato le proprie valutazioni in punto di gravità indiziaria alle sole imputazioni di cui ai capi I), J), K), L) ed M).

Il ricorso, dal suo canto, ha rassegnato le proprie doglianze esclusivamente con riferimento ai fatti di cui ai capi I), J), L) ed M), relativamente ai quali si è limitato a prospettare una diversa ricostruzione degli accadimenti, per lo più meramente ipotetica e del tutto generica, perché non sorretta -da un puntuale confronto critico con le plurime e concludenti emergenze investigative dettagliatamente riportate nell'ordinanza e poste dal Tribunale a fondamento del proprio giudizio di gravità indiziarla.

1.2. Riguardo al reato di cui al capo K), su cui l'ordinanza impugnata si è soffermata, nonché a quelli di cui ai capi D), E), F) e G), che il Tribunale ha invece completamente omesso di trattare, il ricorrente non ha speso una parola: ragione per cui, rispetto ad essi, quanto meno il profilo della gravità indiziaria può ritenersi acclarato e non più sindacabile allo stato degli atti.

1.3. Non così, invece, per i reati rubricati ai capi N), R) e Z) dell'incolpazione, relativamente ai quali il ricorrente lamenta, a ragione, la totale assenza di motivazione nell'ordinanza impugnata.

Così come indiscutibile è la mancanza di qualsiasi motivazione, anch'essa specificamente evidenziata dal ricorso, in merito al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., nonché alle esigenze cautelari.

Con riferimento, dunque, al profilo della gravità indiziaria per i reati da ultimo citati, nonché al riconoscimento dell'aggravante per tutte le incolpazioni ed alle esigenze cautelari, l'ordinanza dev'essere annullata, con rinvio al Tribunale per la necessaria integrazione della motivazione.

2. Laddove il giudice del rinvio riterrà di superare i profili appena indicati, concludendo per l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della misura, dovrà misurarsi con il tema della retrodatazione degli effetti della stessa, a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., essendo del tutto insufficiente la motivazione resa anche su tale questione dall'ordinanza impugnata.Il Tribunale del riesame, infatti, con asserzione del tutto generica, se posta a raffronto dell'articolata memoria difensiva ed indipendentemente dalla fondatezza o meno delle relative allegazioni, si è limitato ad osservare che il Pubblico ministero avesse «comprovato in udienza» la comunicazione dell'informativa finale al proprio ufficio nel 2021, tuttavia senza nemmeno specificare come tale circostanza fosse stata provata e neppure accennare alle ragioni per cui, prima di quell'atto, i fatti oggetto del presente procedimento non potessero ritenersi desumibili dagli atti già in possesso di quella Procura.

Anche su tale punto, allora, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio.

Al fine di consentire un'adeguata integrazione della motivazione sul punto, è utile rammentare i princìpi di diritto che debbono trovare applicazione nel caso di specie, quantunque gli stessi sembrino far capolino dal testo dell'ordinanza impugnata, tuttavia disorganico ed approssimativo.

Trattandosi, dunque, di titoli custodiali emessi in procedimenti penali distinti e per fatti diversi: — se tra i diversi fatti di reato esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera se i fatti oggetto della ordinanza successiva siano desumibili dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per quelli oggetto della ordinanza precedente (Sez.

U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, ribadita da Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132; Sez. 2, n. 17918 del 03/04/2014, Alla, Rv. 259713). — qualora, invece, tale connessione qualificata tra i diversi fatti non ricorra, perché possa farsi luogo alla retrodatazione, è necessario che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti già al momento dell'emissione della prima, ed altresì che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere il frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez.

U, Librato, cit.; Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380; vds.

Corte cost., sentenza del 03/11/2005, n. 408). — la "desumibilità" dagli atti non è integrata dalla mera conoscenza o conoscibilità dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo, invece, la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza, da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752): deve trattarsi, cioè, di un compendio, documentale o dichiarativo, che abbia in sé una specifica significatività processuale, tale da consentire al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509); in particolare, detta situazione non può farsi coincidere con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, bensì con il momento in cui il contenuto di essa possa considerarsi recepito dall'autorità inquirente, dovendo perciò considerarsi anche il tempo obiettivamente occorrente a quest'ultima per una lettura ponderata del relativo materiale (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839); — l'onere della dimostrazione della desumibilità dei fatti dagli atti, ma anche della connessione qualificata tra i diversi fatti, grava sulla parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577); — la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta nel procedimento di riesame soltanto se ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549; conf.

S.U. n. 45247 del 19/07/2012, Asllani, non massimata).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Manda alla cancelleri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso i propri difensori, Antonio la Rosa impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 10 marzo scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di estorsione, tentata e consumata (capi D, E, F, G, I, 3, K, L, M, N, R dell'incolpazione provvisoria), e di detenzione di armi da fuoco (capo Z), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen.. 1.1. In primo luogo, egli lamenta la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e comunque vizi di motivazione, nella parte in cui l'ordinanza ha escluso la retrodatazione della misura cautelare al 19 dicembre 2019, data di emissione di precedente ordinanza custodiale a suo carico nel diverso procedimento convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]", con conseguente decorso dell'intero •termine di durata della misura in relazione alla fase del procedimento. Egli sostiene che tra i reati oggetto dei due procedimenti vi è una relazione di connessione qualificata, essendogli stati addebitati, nei primo, il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa con un ruolo dirigenziale e, in questo, vari "reati-scopo" del medesimo sodalizio. Inoltre, il ricorso evidenzia che i reati di cui al presente procedimento sono tutti anteriori alla precedente ordinanza custodiale, altresì indicando, per ognuno di essi, gli atti di polizia giudiziaria con i quali sono stati portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria inquirente, a riprova della compiuta conoscenza o conoscibilità dei medesimi, da parte della stessa, in data anteriore all'emissione di quella precedente ordinanza. Infine, lamenta come, a fronte di tali dettagliate deduzioni contenute in una memoria prodotta in sede di riesame, il Tribunale si sia limitato a rilevare che il Pubblico ministero avesse in udienza comprovato che l'informativa di reato fosse pervenuta nel proprio ufficio solo nel 2021, da ciò concludendo per la mancanza della pregressa conoscenza dei fatti, presupposto per la retrodatazione del termine di durata della misura. Più in generale, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, perché, in altre parti della stessa, si legge che la questione è addirittura inammissibile per carenza d'interesse; o, ancora, non viene indicata la data in cui - secondo l'allegazione del Pubblico ministero - l'informativa di polizia sarebbe giunta in quell'ufficio (nel relativo punto del testo, invero, si rinvengono soltanto dei punti di sospensione). 1.2. Con le successive doglianze, violazioni di legge e vizi di motivazione vengono dedotti relativamente alle singole incolpazioni, in particolare: — per i fatti di cui ai capi I), L) ed M), dai risultati probatori posti a fondamento dell'ordinanza risulterebbe dimostrato, al più, un accordo per commettere un reato, non seguito da alcun atto esecutivo idoneo a configurare l'ipotizzato tentativo di estorsione; — l'episodio di cui al capo 3) riguarderebbe, in realtà, richieste economiche avanzate dal ricorrente in relazione ad un lecito lavoro edile; — per i fatti di cui ai capi N), R) e Z), per l'aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen., e per le esigenze cautelari, la motivazione manca del tutto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Benché proposte dalla difesa ricorrente con i motivi successivi a quello riguardante l'eventuale decorso del termine di durata della misura, le questioni relative al giudizio di gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari si presentano ovviamente pregiudiziali, e quindi meritevoli di essere trattate con precedenza. In proposito, si rende necessario mettere ordine. 1.1. Il Tribunale del riesame ha limitato le proprie valutazioni in punto di gravità indiziaria alle sole imputazioni di cui ai capi I), J), K), L) ed M). Il ricorso, dal suo canto, ha rassegnato le proprie doglianze esclusivamente con riferimento ai fatti di cui ai capi I), J), L) ed M), relativamente ai quali si è limitato a prospettare una diversa ricostruzione degli accadimenti, per lo più meramente ipotetica e del tutto generica, perché non sorretta -da un puntuale confronto critico con le plurime e concludenti emergenze investigative dettagliatamente riportate nell'ordinanza e poste dal Tribunale a fondamento del proprio giudizio di gravità indiziarla. 1.2. Riguardo al reato di cui al capo K), su cui l'ordinanza impugnata si è soffermata, nonché a quelli di cui ai capi D), E), F) e G), che il Tribunale ha invece completamente omesso di trattare, il ricorrente non ha speso una parola: ragione per cui, rispetto ad essi, quanto meno il profilo della gravità indiziaria può ritenersi acclarato e non più sindacabile allo stato degli atti. 1.3. Non così, invece, per i reati rubricati ai capi N), R) e Z) dell'incolpazione, relativamente ai quali il ricorrente lamenta, a ragione, la totale assenza di motivazione nell'ordinanza impugnata. Così come indiscutibile è la mancanza di qualsiasi motivazione, anch'essa specificamente evidenziata dal ricorso, in merito al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., nonché alle esigenze cautelari. Con riferimento, dunque, al profilo della gravità indiziaria per i reati da ultimo citati, nonché al riconoscimento dell'aggravante per tutte le incolpazioni ed alle esigenze cautelari, l'ordinanza dev'essere annullata, con rinvio al Tribunale per la necessaria integrazione della motivazione. 2. Laddove il giudice del rinvio riterrà di superare i profili appena indicati, concludendo per l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della misura, dovrà misurarsi con il tema della retrodatazione degli effetti della stessa, a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., essendo del tutto insufficiente la motivazione resa anche su tale questione dall'ordinanza impugnata.Il Tribunale del riesame, infatti, con asserzione del tutto generica, se posta a raffronto dell'articolata memoria difensiva ed indipendentemente dalla fondatezza o meno delle relative allegazioni, si è limitato ad osservare che il Pubblico ministero avesse «comprovato in udienza» la comunicazione dell'informativa finale al proprio ufficio nel 2021, tuttavia senza nemmeno specificare come tale circostanza fosse stata provata e neppure accennare alle ragioni per cui, prima di quell'atto, i fatti oggetto del presente procedimento non potessero ritenersi desumibili dagli atti già in possesso di quella Procura. Anche su tale punto, allora, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio. Al fine di consentire un'adeguata integrazione della motivazione sul punto, è utile rammentare i princìpi di diritto che debbono trovare applicazione nel caso di specie, quantunque gli stessi sembrino far capolino dal testo dell'ordinanza impugnata, tuttavia disorganico ed approssimativo. Trattandosi, dunque, di titoli custodiali emessi in procedimenti penali distinti e per fatti diversi: — se tra i diversi fatti di reato esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera se i fatti oggetto della ordinanza successiva siano desumibili dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per quelli oggetto della ordinanza precedente (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, ribadita da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132; Sez. 2, n. 17918 del 03/04/2014, Alla, Rv. 259713). — qualora, invece, tale connessione qualificata tra i diversi fatti non ricorra, perché possa farsi luogo alla retrodatazione, è necessario che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti già al momento dell'emissione della prima, ed altresì che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere il frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, Librato, cit.; Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380; vds. Corte cost., sentenza del 03/11/2005, n. 408). — la "desumibilità" dagli atti non è integrata dalla mera conoscenza o conoscibilità dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo, invece, la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza, da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752): deve trattarsi, cioè, di un compendio, documentale o dichiarativo, che abbia in sé una specifica significatività processuale, tale da consentire al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509); in particolare, detta situazione non può farsi coincidere con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, bensì con il momento in cui il contenuto di essa possa considerarsi recepito dall'autorità inquirente, dovendo perciò considerarsi anche il tempo obiettivamente occorrente a quest'ultima per una lettura ponderata del relativo materiale (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839); — l'onere della dimostrazione della desumibilità dei fatti dagli atti, ma anche della connessione qualificata tra i diversi fatti, grava sulla parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577); — la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta nel procedimento di riesame soltanto se ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549; conf. S.U. n. 45247 del 19/07/2012, Asllani, non massimata). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleri
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