CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35005/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diLuigi [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato in relazione al trattamento sanzionatorio la sentenza in data 6 luglio 2023 del Tribunale di Nola con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un’autovettura di provenienza illecita, reato accertato in data 11 aprile 2020. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dello stesso; - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. Rilevato che, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che ha evidenziato come la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione si desume dal fatto che l’imputato ha acquistato l’autovettura da un privato senza ricevere alcun documento del veicolo e senza svolgere alcuna verifica preliminare al PRA e nemmeno presso un carrozziere nonostante il pessimo stati d’uso del mezzo, situazione alla quale si aggiunge il fatto che l’imputato all’atto del controllo assunse un atteggiamento (descritto nelle sentenze di merito) che ben si spiega con la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; che, la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quando sia sorretto da logica e adeguata motivazione; trattasi, infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica e conforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa Corte Suprema. [OSCURATO:PERSONA] poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello debitamente spiegato le ragioni per le quali, alla luce del valore apprezzabile del bene e le circostanze del fatto impediscono di considerare la speciale tenuità del reato; che, la Corte territoriale risulta, pertanto, aver fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (ex multis: Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 – 01; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle