CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] AL RICORSO dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 02/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 3883 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3883del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M64 A851W ) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : SPGLCN 57T01 H008C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 53L20 H008J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1945/2020, pubblicatain data 15 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti d el Co- mune di Bibbienaper ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente provocato, a suo dire, a dallo stato di dissesto di un marciapiede comunale. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Arezzo. Ric. n. 3883/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Vignali, sulla base di un unicomotivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di essere giunta ad un accordo transattivo con la controparte. La rinunzia risulta depositata prima della data dell’adunanza ca- merale e regolarmente sottoscritta dal procuratoredella ricor- rente,a tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.. Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nella formu- lazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, appli- cabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023). D’altra parte, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del pro- cesso anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, de- terminando il passaggio in giudicato della sentenza im-pugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugna- zione» (Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Ric. n. 3883/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 Rv. 634622 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 –01; Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 –01). Invero, la comunicazione all’unica controparte non è dovuta, essendo questa restata intimata. Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione del giudi- zio di legittimità, mentre non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l’ente intimato svolto alcuna attività difensiva nella presente sede. Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso nella camera d