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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45675/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 maggio 2021, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Torino dell'8 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina aggravata dall'uso di un'arma, ha riconosciuto la circostanza attenuante per aver integralmente riparato il danno e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, considerato che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado in misura prevalente sulla contestata recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 maggio 2021, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Torino dell'8 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina aggravata dall'uso di un'arma, ha riconosciuto la circostanza attenuante per aver integralmente riparato il danno e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, considerato che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado in misura prevalente sulla contestata recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45675/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris