CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 08680/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21038-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Premuda n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2018 della Corte d’appello di R oma , depositata il 26/03/2018 R.G.N. 5077/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da alcuni lavoratori, dipendenti del Ministero degli affari e steri in servizio in [OSCURATO:PERSONA] all’estero trattamento retributivo ex art. 157 d.p.r. n. 18del 1967 diritto alla revisione R.G.N.21038/2018 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 CC Germania con contratti regolati dalla legge italiana (e il solo [OSCURATO:PERSONA] con contratto regolato dalla legge locale) per ottenere l’adeguamento retributivo exart. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967; 2. la Corte territoriale ha ritenuto che la norma non prospetti alcun diritto alla revisione e che la pretesa non possa trovare fondamento neppure nell’art. 36 Cost., mancando ogni allegazione in proposito; 3. avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione i dipendenti indicati in epigrafe articolando tre motivi, cui resiste il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con controricorso; 4. iricorrenti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 157, comma 2, d.p.r. n. 18 del 1967 in relazione all’art. 36 Cost.; 2. con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, per non aver considerato la documentazione prodotta a sostegno della chiara erosione di una adeguata retribuzione exart. 36 Cost.; 3. con il terzo motivo si torna a dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., prospettando, ove non si acceda ad un’interpretazione che riconosca il diritto alla revisione, la necessità di sollevare questione di costituzionalitàdell’art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967; 4. il primo motivo è fondato; 4.1. in effetti,la sentenza impugnata ha disatteso la domanda sul rilievo che l’art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967 non consenta di tutelare la pretesa ad ottenere l’adeguamento della retribuzione quale in origine pattuita al momento della stipula dei contratti di lavoro, escludendo, in particolare, la sussistenza in capo all’amministrazione di un obbligo di legge di procedere all’adeguamento della retribuzione e, dunque, il correlato diritto dei lavoratori ad ottenere detto adeguamento, avendo il legislatore indicato soltanto come possibile l’aumento della retribuzione a fronte della variazione dei parametri normativi e rimettendo alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta di un intervento in tal senso, come reso evidente dall’omessa previsione dei tempi di esecuzione degli aggiornamenti e la loro misura. Èstato altresì escluso che la pretesa dei lavoratori possa trovare fondamento nell’art. 36 Cost., non essendo stata dedotta l’insufficienza del trattamento retributivo bensì il mancato adeguamento pluriennale di esso, senza fornire specifici ulteriori elementi in proposito; 4.2. l’interpretazione così resa dalla Corte di merito, benché assuma di prendere le mosse dalla lettera della disposizione in esame, non è aderente al testo ed alla ratio della stessa, pervenendo ad una soluzione ermeneutica che, peraltro, mostra di non cogliere la valenza direttamente precettiva dell’art. 36 Cost. (in tal senso, fra le più risalenti pronunce di questa Corte, Cass. Sez. 2, 28/06/1963, n. 1787). Infatti, sul piano letterale, l’art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, nel testo applicabile ratione temporis(i.e. anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 29 aprile 2021, n. 62), stabiliva che: -la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell’Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendosi anche conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS, in modo da far sì che la retribuzione sia comunque congrua ed adeguata a garantire l’assunzione degli elementi più qualificati (primo comma); -la retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all’andamento del costo della vita (secondo comma). Secondo quanto già ritenuto in precedente decisione di questa Corte, cui, sul punto, va data continuità, «la revisione di cui al secondo comma sopra citato, non può dirsi discrezionalmente rimessa all’arbitrio della P.A. datore di lavoro ed è corretto che di tale norma si richieda un’interpretazione costituzionalmente adeguata, nel senso che, al maturare di situazioni di inadeguatezza e di proporzionalità, di cui all’art.36 Cost., sussiste il diritto all’adeguamento sulla base di parametri considerati dal primo comma, in tutte le sue formulazioni succedutesi nel tempo» (così Cass. Sez. L, 19/06/2023, n. 17504). La norma, dunque, prevede un diritto all’adeguamento, anche se tale diritto «non va inteso come destinato ad essere integrato al solo mutare di uno o più di quei parametri, dovendosi altrimenti ipotizzare revisioni conseguenti a parcellizzati mutamenti di anche uno o alcuni di quegli elementi, quando magari altri siano mutati in senso contrario, ma che dipende dal complessivo ricorrere delle predette connotazioni di adeguatezza e proporzionalità, al cui venire meno si determina appunto il sorgere del diritto alla revisione stessa»(così ancora Cass. Sez. L, n. 17504 del 2023, cit.). Di conseguenza, mentre nel richiamato precedente la Corte di merito, con ragionamento ritenuto del tutto coerente e non implausibile, ha più che ampiamente motivato sull’assenza di elementi tali da far ritenere integrati i menzionati presupposti, nel caso in esame la Corte territoriale, dopo aver erroneamente interpretato la disposizione, nel senso che la stessa non valgaa fondare la pretesa dei lavoratori, neppure in base al disposto dell’art. 36 Cost., ha apoditticamente addotto l’assenza di specifiche allegazioni, senza considerare che la valutazione in ordine all’adeguatezza della retribuzione in ragione del richiamato parametro costituzionale riveste carattere officioso (così Cass. Sez. L, 02/10/2023, n. 27711, e precedenti ivi citati: «Quanto ai poteri demandati al giudice nellamateria, è opportuno rilevare che, in virtù della forza cogente del diritto alla giusta r etribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri indicati dall’art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzionecorrispostagli dal datore di lavoro all’art. 36Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l’entità della retribuzione, e non anche l’insufficienza o la non proporzionalità che rappresentano i criteri giuridici che il giudicedeve utilizzare nell’opera di accertamento»); 5. va, dunque, accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, e disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giud