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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 02060/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2400/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34687/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da: Tribunale di Mantova, in composizione monocratica con ordinanza del 21/01/2025 emessa nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (PON) [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della richiesta del giudice a quo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 24bis cod. proc. pen., ha rimesso alla Corte di cassazione la questione della determinazione della competenza territoriale a decidere sul reato di cui all'art. 648 cod. pen. contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha premesso che la difesa dell'imputato all'udienza predibattimentale del 30/09/2024 aveva sollevato eccezione di incompetenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2060/2026 Roma, lì, 19/01/2026 (per territorio) del A.G. procedente a conoscere del reato per essere competente il Tribunale di Roma, sul presupposto che dagli atti d'indagine la vettura oggetto della presunta ricettazione era stata ricevuta dall'imputato a Roma-Fiumicino.

Il giudice di tale udienza aveva rigettato l'eccezione ritenendo applicabile il disposto dell'art. 9 comma 2 cod. proc. pen., sul presupposto che non era possibile individuare il luogo di consumazione del reato.

L'eccezione era stata quindi riproposta dalla difesa all'udienza dibattimentale del 21/01/2025.

Il Tribunale, acquisiti gli atti del fascicolo del PM ai fini della decisione, a scioglimento della riserva assunta, aveva quindi ritenuto disporre d'ufficio il rinvio pregiudiziale a questa Corte di cassazione.

2. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] Il rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Mantova è inammissibile per le seguenti ragioni.

1. In primo luogo, va rilevato che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo, Rv. 285334 – 01).

Si è altresì precisato che il rinvio pregiudiziale non può avere una finalità meramente esplorativa sicché il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv 285424 - 01).

Ciò detto, nel caso in esame, il provvedimento di rinvio è carente dei requisiti sopra indicati in quanto, a ben vedere, si limita a dare atto delle ragioni esposte dalla difesa a fondamento della eccezione di incompetenza e dell'esistenza di un precedente provvedimento di rigetto della medesima eccezione, senza altro aggiungere e senza neppure indicare gli elementi di fatto rilevanti ai fini della competenza da lui accertati.

2. La richiesta è poi inammissibile, nel caso specifico, anche per le seguenti ulteriori ragioni.

L'art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dall'art. 4, comma 1, D. Lgs 10 ottobre 2022, n. 150) prevede che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, può essere disposto: a) prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1; b) entro il medesimo termine previsto dall'articolo 491, comma 1, se la questione della competenza per territorio è stata riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2 – vale a dire se l'eccezione di incompetenza è stata ritualmente sollevata in udienza preliminare e ivi respinta dal G.u.p.

Il comma 6 della medesima disposizione stabilisce inoltre che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

Nel caso in cui – come pacificamente quello in esame – si procede con citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il rinvio pregiudiziale deve dunque essere disposto nel termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., vale a dire subito dopo compiuto l'accertamento della costituzione delle parti.

Ciò detto, occorre altresì rilevare che l'art. 554-bis cod. proc. pen., nel disciplinare l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, stabilisce al comma 2 che il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza predibattimentale, mentre il comma 3 prevede che “le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente” nella medesima udienza.

La norma prevede altresì che tali questioni “non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale”.

Dalle disposizioni sopra richiamate emerge dunque che, nel procedimento celebrato con citazione diretta ex art. 550 cod. proc. pen.: 1) le questioni relative alla competenza per territorio devono essere poste nell'udienza di comparizione predibattimentale; 2) le medesime questioni non possono essere riproposte nella successiva udienza dibattimentale.

Da ciò consegue, nel caso in esame, che la difesa dell'imputato, avendo sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio nell'udienza predibattimentale del 30/09/2024, non poteva più riproporla nella successiva udienza dibattimentale del 21/01/2025.

Il giudice, all'udienza da ultimo indicata, avrebbe dunque dovuto ritenere l'eccezione di incompetenza inammissibile in quanto irritualmente riproposta e non poteva quindi disporre il rinvio pregiudiziale in quanto era oramai decorso il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., già maturato nella precedente udienza predibattimentale.

Il rinvio è quindi inammissibile anche perché tardivo.

Va altresì rilevato che, nel presente procedimento, la questione della competenza per territorio, a rigore, non potrebbe più essere oggetto di controversia e non potrebbe più essere sollevata dalla difesa dell'imputato neppure nei successivi gradi di giudizio.

Ed infatti, al fine di poter riproporre l'eccezione nel corso del procedimento, la difesa, ai sensi del citato comma 6 dell'art. 24bis cod. proc. pen., aveva l'onere di chiedere la rimessione della decisione alla Suprema Corte (ai sensi dell'art. 24bis), contestualmente all'eccezione di incompetenza sollevata nell'udienza predibattimentale; cosa che non risulta aver fatto.

Conseguentemente non si può più neppure ravvisare l'esigenza per la quale l'istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 24bis cod. proc. pen. è stato introdotto; esigenza che, come è noto, è quella di definire in limine litis le potenziali questioni di competenza e di evitare il rischio che le stesse possano riproposte nei successivi gradi di giudizio invalidando il processo già celebrato e vanificando l'attività processuale già svolta.

P.Q.M Dichiara inammissibile la remissione della decisione sulla questione della competenza.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso.

Così è deciso il 30/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2400/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34687/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da: Tribunale di Mantova, in composizione monocratica con ordinanza del 21/01/2025 emessa nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (PON) [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della richiesta del giudice a quo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 24bis cod. proc. pen., ha rimesso alla Corte di cassazione la questione della determinazione della competenza territoriale a decidere sul reato di cui all'art. 648 cod. pen. contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha premesso che la difesa dell'imputato all'udienza predibattimentale del 30/09/2024 aveva sollevato eccezione di incompetenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2060/2026 Roma, lì, 19/01/2026 (per territorio) del A.G. procedente a conoscere del reato per essere competente il Tribunale di Roma, sul presupposto che dagli atti d'indagine la vettura oggetto della presunta ricettazione era stata ricevuta dall'imputato a Roma-Fiumicino. Il giudice di tale udienza aveva rigettato l'eccezione ritenendo applicabile il disposto dell'art. 9 comma 2 cod. proc. pen., sul presupposto che non era possibile individuare il luogo di consumazione del reato. L'eccezione era stata quindi riproposta dalla difesa all'udienza dibattimentale del 21/01/2025. Il Tribunale, acquisiti gli atti del fascicolo del PM ai fini della decisione, a scioglimento della riserva assunta, aveva quindi ritenuto disporre d'ufficio il rinvio pregiudiziale a questa Corte di cassazione. 2. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] Il rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Mantova è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. In primo luogo, va rilevato che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo, Rv. 285334 – 01). Si è altresì precisato che il rinvio pregiudiziale non può avere una finalità meramente esplorativa sicché il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv 285424 - 01). Ciò detto, nel caso in esame, il provvedimento di rinvio è carente dei requisiti sopra indicati in quanto, a ben vedere, si limita a dare atto delle ragioni esposte dalla difesa a fondamento della eccezione di incompetenza e dell'esistenza di un precedente provvedimento di rigetto della medesima eccezione, senza altro aggiungere e senza neppure indicare gli elementi di fatto rilevanti ai fini della competenza da lui accertati. 2. La richiesta è poi inammissibile, nel caso specifico, anche per le seguenti ulteriori ragioni. L'art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dall'art. 4, comma 1, D. Lgs 10 ottobre 2022, n. 150) prevede che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, può essere disposto: a) prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1; b) entro il medesimo termine previsto dall'articolo 491, comma 1, se la questione della competenza per territorio è stata riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2 – vale a dire se l'eccezione di incompetenza è stata ritualmente sollevata in udienza preliminare e ivi respinta dal G.u.p. Il comma 6 della medesima disposizione stabilisce inoltre che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento. Nel caso in cui – come pacificamente quello in esame – si procede con citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il rinvio pregiudiziale deve dunque essere disposto nel termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., vale a dire subito dopo compiuto l'accertamento della costituzione delle parti. Ciò detto, occorre altresì rilevare che l'art. 554-bis cod. proc. pen., nel disciplinare l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, stabilisce al comma 2 che il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza predibattimentale, mentre il comma 3 prevede che “le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente” nella medesima udienza. La norma prevede altresì che tali questioni “non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale”. Dalle disposizioni sopra richiamate emerge dunque che, nel procedimento celebrato con citazione diretta ex art. 550 cod. proc. pen.: 1) le questioni relative alla competenza per territorio devono essere poste nell'udienza di comparizione predibattimentale; 2) le medesime questioni non possono essere riproposte nella successiva udienza dibattimentale. Da ciò consegue, nel caso in esame, che la difesa dell'imputato, avendo sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio nell'udienza predibattimentale del 30/09/2024, non poteva più riproporla nella successiva udienza dibattimentale del 21/01/2025. Il giudice, all'udienza da ultimo indicata, avrebbe dunque dovuto ritenere l'eccezione di incompetenza inammissibile in quanto irritualmente riproposta e non poteva quindi disporre il rinvio pregiudiziale in quanto era oramai decorso il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., già maturato nella precedente udienza predibattimentale. Il rinvio è quindi inammissibile anche perché tardivo. Va altresì rilevato che, nel presente procedimento, la questione della competenza per territorio, a rigore, non potrebbe più essere oggetto di controversia e non potrebbe più essere sollevata dalla difesa dell'imputato neppure nei successivi gradi di giudizio. Ed infatti, al fine di poter riproporre l'eccezione nel corso del procedimento, la difesa, ai sensi del citato comma 6 dell'art. 24bis cod. proc. pen., aveva l'onere di chiedere la rimessione della decisione alla Suprema Corte (ai sensi dell'art. 24bis), contestualmente all'eccezione di incompetenza sollevata nell'udienza predibattimentale; cosa che non risulta aver fatto. Conseguentemente non si può più neppure ravvisare l'esigenza per la quale l'istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 24bis cod. proc. pen. è stato introdotto; esigenza che, come è noto, è quella di definire in limine litis le potenziali questioni di competenza e di evitare il rischio che le stesse possano riproposte nei successivi gradi di giudizio invalidando il processo già celebrato e vanificando l'attività processuale già svolta. P.Q.M Dichiara inammissibile la remissione della decisione sulla questione della competenza. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso. Così è deciso il 30/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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