CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; --" OSSERVA Ritenuto che le censure sulla motivazione sono del tutto genericamente proposte (criticando, tra l'altro, la considerazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, di cui non v'è alcuna traccia nella vicenda processuale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Angelo apozzi Giorg4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] erif