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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12349/2026

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asing [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.137/2020 depositata il 14/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23640/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 12349/2026Data pubblicazione 03/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di incorporante [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponevano ricorso, affidato adue motivi, per la cassazione della sentenza n. 137/2020 con cui la CTRdel Veneto aveva respinto l’appello delle contribuenti avverso la sentenzacon cui la CTP di Venezia aveva rigettato il ricorso dalle stesse propostoavverso gli avvisi di accertamento n.

VE0120773/2014 e n.VE0120774/2014 della rendita catastale di un immobile in Venezia adibitoad albergo, in comproprietà delle ricorrenti.2.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.3.

Le ricorrenti depositavano memoria illustrativa, con cui, sulpresupposto dell’allegato accordo conciliativo, chiedevano dichiararsil’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, allegando altresìla rinuncia al ricorso notificata alla controparte.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, la Corte rileva che con atto in data 29/1/2026, notificatoalla controparte e depositato il 30/1/2026, le ricorrenti hanno dichiarato dirinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite.In data 3/2/2026 la Agenzia delle Entrate ha depositato atto in data2/2/2026, di accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese.Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione dellespese.Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributounificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015;Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021).

P.Q.MLa Corte, dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente, tra le parti,le spese del giudizio.Numero registro generale 23640/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 12349/2026Data pubblicazione 03/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
asing [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.137/2020 depositata il 14/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23640/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 12349/2026Data pubblicazione 03/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di incorporante [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponevano ricorso, affidato adue motivi, per la cassazione della sentenza n. 137/2020 con cui la CTRdel Veneto aveva respinto l’appello delle contribuenti avverso la sentenzacon cui la CTP di Venezia aveva rigettato il ricorso dalle stesse propostoavverso gli avvisi di accertamento n. VE0120773/2014 e n.VE0120774/2014 della rendita catastale di un immobile in Venezia adibitoad albergo, in comproprietà delle ricorrenti.2. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.3. Le ricorrenti depositavano memoria illustrativa, con cui, sulpresupposto dell’allegato accordo conciliativo, chiedevano dichiararsil’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, allegando altresìla rinuncia al ricorso notificata alla controparte.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, la Corte rileva che con atto in data 29/1/2026, notificatoalla controparte e depositato il 30/1/2026, le ricorrenti hanno dichiarato dirinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite.In data 3/2/2026 la Agenzia delle Entrate ha depositato atto in data2/2/2026, di accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese.Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione dellespese.Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributounificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015;Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021). P.Q.MLa Corte, dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente, tra le parti,le spese del giudizio.Numero registro generale 23640/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 12349/2026Data pubblicazione 03/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 12349/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris