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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14805/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, del 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dei difensori degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso. /--- ,-- / [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bologna ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] (imputato per i delitti di cui agli artt.76, comma 7, d.lgs. n.159/2011) avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 26 maggio 2022, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo, avente ad oggetto beni immobili, denaro ed altri beni di pertinenza del predetto.

1.1. In particolare, con decreto emesso il giorno 20 novembre 2017 il citato Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, in vista della confisca diretta, del 50% dell'immobile sito in Bologna via Saffi n.6/E, fg.184, particella 725, sub 138, di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] e, in vista della confisca di valore, delle somme di denaro depositate su conto corrente, dei beni immobili e delle quote o azioni societarie a lui appartenenti, fino alla concorrenza dell'importo di euro 391,036,96.

Il Tribunale di Bologna, con provvedimento in data 12 gennaio 2018, rigettava il gravame proposto dallo Stangolini avverso il citato decreto e le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.16896 del 31 gennaio 2019, rigettavano il ricorso per cassazione proposto dallo stesso.

2. [OSCURATO:PERSONA], in data 3 maggio 2022 ed alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n.36959 del 2021, avanzava una nuova istanza per la revoca del provvedimento in atti e, quindi, chiedeva la restituzione della somma di denaro e dell'immobile sottoposti a sequestro preventivo.

Il provvedimento genetico, secondo il ricorrente, era nullo poiché non conteneva alcuna motivazione in punto di ricorrenza del periculum in mora; in ogni caso, osservava che tale pericolo doveva escludersi poiché il patrimonio dello Stangolini era di molto superiore al valore dei beni confiscabili e l'imputato, nel corso degli anni, non aveva posto in essere alcuna condotta dalla quale evincere il serio rischio della dispersione del suo patrimonio.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 26 maggio 2022, aveva respinto la richiesta dello Stangolini avverso il quale veniva proposto appello, deciso con la ordinanza in epigrafe.

2.2. Nel respingere il gravame il Tribunale di Bologna ha osservato, anzitutto, che con riferimento alla dedotta nullità del decreto che aveva disposto il sequestro preventivo per omessa motivazione in punto di periculum in mora, tale vizio avrebbe dovuto essere oggetto della richiesta di riesame a suo tempo avanzata dal ricorrente.

Quanto poi alla dedotta insussistenza del citato periculum il giudice dell'appello cautelare ha rilevato l'assenza di elementi dai quali ritenere che il patrimonio dello Stangolini sia così capiente da escludere di per sé il suddetto pericolo, evidenziando che la difesa non aveva effettuato alcuna produzione documentale a sostegno di tale tesi e che l'appellante era stato rinviato a giudizio per non avere comunicato le proprie variazioni patrimoniali, nonostante vi fosse obbligato in quanto sorvegliato speciale.

3. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori di fiducia avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con esso denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, comma , e 321 cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione con riferimento alla mancanza del periculum in mora.

In particolare, il ricorrente evidenzia che i beni sono sottoposti a sequestro sin dal 2017 senza che, però, sia mai stata accertata e dichiarata la sussistenza di un requisito oggi ritenuto indispensabile ai fini della limitazione dell'esercizio del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica, vale a dire il periculum in mora.

Infatti, secondo lo Stangolini, il Giudice per le indagini preliminari - pur dando atto della mancanza di motivazione circa il periculum nel provvedimento genetico - ha ritenuto di poterlo ricavare, in modo sbrigativo, dalla presenza del c.d. fumus ; il Tribunale del riesame, invece, ha sorvolato sulla assenza di motivazione nel decreto genetico, facendo coincidere il periculum con il fumus avvalendosi della forza del giudicato cautelare che, però, attiene soltantoal profilo del fumus .

3.2. Inoltre, secondo il ricorrente, costituisce violazione di legge ritenere, come fatto dal Tribunale, che in assenza di motivazione circa il fumus, via sia un onere di allegazione di segno contrario a carico della difesa.

4. In data 11 novembre 2022 è stata depositata memoria difensiva, con la quale il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, la tesi del ricorrente non può essere condivisa perché, come ha già rilevato il Tribunale nel provvedimento impugnato, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, costituiscono giudicato cautelare allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, e possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi mai proposti in precedenza, come avvenuto nel caso in esame rispetto al profilo del periculum .

Diversamente, infatti, ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari (Sez.

U., Sentenza n.14535 del 19/12/2006, Rv.235908- 01).

2.1. È, infatti, principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, Rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, Rv. 195354) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte.

2.2. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.

Nè può valere a rimuovere l'effetto preclusivo il mero sopravvenire di un nuovo e differente indirizzo giurisprudenziale poiché, altrimenti, verrebbe posto nel nulla il principio del c.d. giudicato cautelare.

3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, del 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dei difensori degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso. /--- ,-- / [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bologna ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] (imputato per i delitti di cui agli artt.76, comma 7, d.lgs. n.159/2011) avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 26 maggio 2022, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo, avente ad oggetto beni immobili, denaro ed altri beni di pertinenza del predetto. 1.1. In particolare, con decreto emesso il giorno 20 novembre 2017 il citato Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, in vista della confisca diretta, del 50% dell'immobile sito in Bologna via Saffi n.6/E, fg.184, particella 725, sub 138, di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] e, in vista della confisca di valore, delle somme di denaro depositate su conto corrente, dei beni immobili e delle quote o azioni societarie a lui appartenenti, fino alla concorrenza dell'importo di euro 391,036,96. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento in data 12 gennaio 2018, rigettava il gravame proposto dallo Stangolini avverso il citato decreto e le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.16896 del 31 gennaio 2019, rigettavano il ricorso per cassazione proposto dallo stesso. 2. [OSCURATO:PERSONA], in data 3 maggio 2022 ed alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n.36959 del 2021, avanzava una nuova istanza per la revoca del provvedimento in atti e, quindi, chiedeva la restituzione della somma di denaro e dell'immobile sottoposti a sequestro preventivo. Il provvedimento genetico, secondo il ricorrente, era nullo poiché non conteneva alcuna motivazione in punto di ricorrenza del periculum in mora; in ogni caso, osservava che tale pericolo doveva escludersi poiché il patrimonio dello Stangolini era di molto superiore al valore dei beni confiscabili e l'imputato, nel corso degli anni, non aveva posto in essere alcuna condotta dalla quale evincere il serio rischio della dispersione del suo patrimonio. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 26 maggio 2022, aveva respinto la richiesta dello Stangolini avverso il quale veniva proposto appello, deciso con la ordinanza in epigrafe. 2.2. Nel respingere il gravame il Tribunale di Bologna ha osservato, anzitutto, che con riferimento alla dedotta nullità del decreto che aveva disposto il sequestro preventivo per omessa motivazione in punto di periculum in mora, tale vizio avrebbe dovuto essere oggetto della richiesta di riesame a suo tempo avanzata dal ricorrente. Quanto poi alla dedotta insussistenza del citato periculum il giudice dell'appello cautelare ha rilevato l'assenza di elementi dai quali ritenere che il patrimonio dello Stangolini sia così capiente da escludere di per sé il suddetto pericolo, evidenziando che la difesa non aveva effettuato alcuna produzione documentale a sostegno di tale tesi e che l'appellante era stato rinviato a giudizio per non avere comunicato le proprie variazioni patrimoniali, nonostante vi fosse obbligato in quanto sorvegliato speciale. 3. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori di fiducia avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con esso denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, comma , e 321 cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione con riferimento alla mancanza del periculum in mora. In particolare, il ricorrente evidenzia che i beni sono sottoposti a sequestro sin dal 2017 senza che, però, sia mai stata accertata e dichiarata la sussistenza di un requisito oggi ritenuto indispensabile ai fini della limitazione dell'esercizio del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica, vale a dire il periculum in mora. Infatti, secondo lo Stangolini, il Giudice per le indagini preliminari - pur dando atto della mancanza di motivazione circa il periculum nel provvedimento genetico - ha ritenuto di poterlo ricavare, in modo sbrigativo, dalla presenza del c.d. fumus ; il Tribunale del riesame, invece, ha sorvolato sulla assenza di motivazione nel decreto genetico, facendo coincidere il periculum con il fumus avvalendosi della forza del giudicato cautelare che, però, attiene soltantoal profilo del fumus . 3.2. Inoltre, secondo il ricorrente, costituisce violazione di legge ritenere, come fatto dal Tribunale, che in assenza di motivazione circa il fumus, via sia un onere di allegazione di segno contrario a carico della difesa. 4. In data 11 novembre 2022 è stata depositata memoria difensiva, con la quale il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, la tesi del ricorrente non può essere condivisa perché, come ha già rilevato il Tribunale nel provvedimento impugnato, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, costituiscono giudicato cautelare allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, e possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi mai proposti in precedenza, come avvenuto nel caso in esame rispetto al profilo del periculum . Diversamente, infatti, ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari (Sez. U., Sentenza n.14535 del 19/12/2006, Rv.235908- 01). 2.1. È, infatti, principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, Rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, Rv. 195354) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. 2.2. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Nè può valere a rimuovere l'effetto preclusivo il mero sopravvenire di un nuovo e differente indirizzo giurisprudenziale poiché, altrimenti, verrebbe posto nel nulla il principio del c.d. giudicato cautelare. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e cond
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