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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 10277/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5642/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' GIANCLAUDIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2789/2021depositata il 04/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 5642 del 2022 della Corte di appello di Venezia, esponendo, per quanto qui ancora rileva, che: - si era opposto ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., all’esecuzione immobiliare promossa contro di lui da [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del credito vantato da quest’ultimo e azionato in forza di decreto ingiuntivo non opposto; - all’esito della fase sommaria, il Tribunale rigettava l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello,secondo cui le deduzioni afferivano a fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale in parola, mentre la deduzione di nullità, e non inesistenza, della notificazione del decreto ingiuntivo, per essere stata effettuata consegnandola nelle mani della moglie da cui si era poi separato trasferendo prima, altrove, la residenza, era nuova e come tale inammissibile, oltre che deducibile con opposizione ex art. 650, cod. proc. civ., per cui erano però spirati i termini; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e i due creditori intervenuti nell’esecuzione, Ottavio e [OSCURATO:PERSONA], già contumaci in appello; Rilevato che con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 139, 643, 644, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la descritta inesistenza della notificazione aveva inibito la preclusione affermata in relazione all’opposizione tardiva al monito, essendo invece sempre esperibile l’opposizione all’esecuzione; Considerato che preliminarmente dev’essere evidenziato che il ricorrente, con la memoria, chiede nuovo termine per la notifica a Silvano e [OSCURATO:PERSONA], avendo appreso dell’esito infausto di quelle effettuate dalle ricevute postali di ritorno; non è necessario provvederein tal senso atteso l’esito dello scrutinio del ricorso, in applicazione del principio di ragionevole durata processuale (cfr., ad esempio, Cass., 11/03/2020, n. 6924); il ricorso è, difatti, inammissibile; parte ricorrente afferma, ma non dimostra in ricorso, di aver dedotto l’inesistenza della notifica sin dal giudizio di prime cure; sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469, e succ. conf.); al contempo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone, comunque, anche in tal caso, l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione a norma dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., sicché il ricorrente non può limitarsi a richiamare l’atto processuale medesimo (cfr. Cass., 05/07/2022, n. 21202, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880); fermo quanto sopra, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce,viceversa, la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva al decreto, da esperirsi entro il termine perentorio previsto (Cass., 07/07/2009, n. 15892, Cass., 18/05/2020, n. 9050); l’inesistenza della notificazione, inoltre,integra un fenomeno giuridico residuale, riferibile, oltre che all’assenza materiale dell’atto (ma non della sua consegna a persona inidonea), alla sola ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (Cass., 08/09/2022, n. 26511, Cass., Sez.

U., 20/07/2016, n. 14916), sicché la stessa non può ritenersi sussistente per la pretesa inidoneità del luogo d’indirizzo della notifica medesima quando, in particolare, sussista un collegamento obiettivo con il destinatario come, nel caso, la pacifica circostanza per cui si trattava del precedente indirizzo del destinatario con consegna alla moglie ancora legata da vincolo matrimoniale, visto che la notifica in parola è del 2009 e parte ricorrente afferma che si era trasferita nel 2007 per poi intraprendere il giudizio di previa separazione solo nel 2012 (cfr. anche Cass., 09/03/2018, n. 5663, che indica rientrare nel caso di nullità anche l’ipotesi di assenza di uno specifico collegamento con il destinatario); ne deriva l’inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in relazione alla seconda ratio decidendi; non deve disporsi sulle spese in assenza di difese degli intimati; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5642/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' GIANCLAUDIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2789/2021depositata il 04/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 5642 del 2022 della Corte di appello di Venezia, esponendo, per quanto qui ancora rileva, che: - si era opposto ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., all’esecuzione immobiliare promossa contro di lui da [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del credito vantato da quest’ultimo e azionato in forza di decreto ingiuntivo non opposto; - all’esito della fase sommaria, il Tribunale rigettava l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello,secondo cui le deduzioni afferivano a fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale in parola, mentre la deduzione di nullità, e non inesistenza, della notificazione del decreto ingiuntivo, per essere stata effettuata consegnandola nelle mani della moglie da cui si era poi separato trasferendo prima, altrove, la residenza, era nuova e come tale inammissibile, oltre che deducibile con opposizione ex art. 650, cod. proc. civ., per cui erano però spirati i termini; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e i due creditori intervenuti nell’esecuzione, Ottavio e [OSCURATO:PERSONA], già contumaci in appello; Rilevato che con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 139, 643, 644, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la descritta inesistenza della notificazione aveva inibito la preclusione affermata in relazione all’opposizione tardiva al monito, essendo invece sempre esperibile l’opposizione all’esecuzione; Considerato che preliminarmente dev’essere evidenziato che il ricorrente, con la memoria, chiede nuovo termine per la notifica a Silvano e [OSCURATO:PERSONA], avendo appreso dell’esito infausto di quelle effettuate dalle ricevute postali di ritorno; non è necessario provvederein tal senso atteso l’esito dello scrutinio del ricorso, in applicazione del principio di ragionevole durata processuale (cfr., ad esempio, Cass., 11/03/2020, n. 6924); il ricorso è, difatti, inammissibile; parte ricorrente afferma, ma non dimostra in ricorso, di aver dedotto l’inesistenza della notifica sin dal giudizio di prime cure; sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, e succ. conf.); al contempo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone, comunque, anche in tal caso, l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione a norma dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., sicché il ricorrente non può limitarsi a richiamare l’atto processuale medesimo (cfr. Cass., 05/07/2022, n. 21202, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880); fermo quanto sopra, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce,viceversa, la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva al decreto, da esperirsi entro il termine perentorio previsto (Cass., 07/07/2009, n. 15892, Cass., 18/05/2020, n. 9050); l’inesistenza della notificazione, inoltre,integra un fenomeno giuridico residuale, riferibile, oltre che all’assenza materiale dell’atto (ma non della sua consegna a persona inidonea), alla sola ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (Cass., 08/09/2022, n. 26511, Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916), sicché la stessa non può ritenersi sussistente per la pretesa inidoneità del luogo d’indirizzo della notifica medesima quando, in particolare, sussista un collegamento obiettivo con il destinatario come, nel caso, la pacifica circostanza per cui si trattava del precedente indirizzo del destinatario con consegna alla moglie ancora legata da vincolo matrimoniale, visto che la notifica in parola è del 2009 e parte ricorrente afferma che si era trasferita nel 2007 per poi intraprendere il giudizio di previa separazione solo nel 2012 (cfr. anche Cass., 09/03/2018, n. 5663, che indica rientrare nel caso di nullità anche l’ipotesi di assenza di uno specifico collegamento con il destinatario); ne deriva l’inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in relazione alla seconda ratio decidendi; non deve disporsi sulle spese in assenza di difese degli intimati; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dov
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