CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte d'appello di Milano, decidendo sull'appello dell'imputato, previa rideterminazione della pena a lui inflitta, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 febbraio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, fatto commesso il 15 agosto 2016. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di qualificazione giuridica del fatto, in quanto la sentenza impugnata ha respinto la richiesta dell'imputato di derubricare il fatto sotto la norma del comma 1 dello stesso articolo 75, richiesta dovuta alla circostanza che l'imputato non era soggetto al momento dei fatti alla misura di prevenzione della sorveglianza «speciale con obbligo di soggiorno, perché, "come risulta dall'insieme degli atti contenuti nel fascicolo processuale", soltanto nel settembre del 2017 con un provvedimento di aggravamento delle originarie prescrizioni è stato imposto all'odierno imputato anche l'obbligo di dimorare all'interno del territorio del Comune di Gallarate; ne conseguirebbe l'applicazione della minor grave fattispecie penale previste dal comma 1 dello stesso articolo 75. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria anche in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto dalla derubricazione del fatto nel reato di cui al comma 1 dell'art. 75 consegue l'applicazione di una diversa forcella edittale, nonché l'obbligo di disapplicare la recidiva, istituto non applicabile alle contravvenzioni. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria in cui ha controdedotto ed insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di qualificazione giuridica del fatto, in quanto la sentenza impugnata ha respinto la richiesta dell'imputato di derubricare il fatto sotto la norma del comma 1 dello stesso articolo 75; secondo la prospettazione del ricorrente, egli al momento del fatto era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ma senza obbligo di soggiorno. Il motivo è manifestamente infondato, perché la lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), consente di accertare che il decreto del 31 marzo 2015 (lo si rinviene in atti, senza affoliazione) applicò all'imputato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 2 prescrivendogli di darsi alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora entro il termine di mesi 3 dalla comunicazione del presente decreto, dandone comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, prescrivendogli ulteriormente di vivere onestamente, rispettare le leggi e di "non allontanarsi dal Comune di dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza prescrive"; il decreto prescrive ancora di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte misure di sicurezza o prevenzione, di non rincasare la sera più tardi delle 21:30 non uscire la mattina al più presto delle 07:00 senza comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non detenere o portare armi e non partecipare a pubbliche riunioni. Nel decreto era, quindi, prescritto espressamente di "non allontanarsi dal Comune di dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza prescrive". Il decreto del 31 marzo 2015 è antecedente al fatto-reato, che è stato commesso il 15 agosto 2016, e quindi la tesi su cui è impostato il motivo di ricorso è manifestamente infondata. 2. Il secondo motivo è consequenziale al primo, perché ritiene che dalla derubricazione nel reato di cui al comma 1 dell'art. 75 dovrebbe conseguire l'applicazione di una diversa forcella edittale nonché l'obbligo di disapplicare la recidiva, ed è pertanto manifestamente infondato per le medesime ragioni. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma