CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della ra,-( “‘. motivazione con riferimento all'omessa applicazione dellainon punibilità per particolare tenuità del reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso in Cerignola il 21 dicembre 2019, pur a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche; Ritenuto che la censura di violazione di legge è manifestamente infondata, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (ex plurimis: Sez. 5, n.17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01); Considerato, inoltre, che la Corte di appello di Bari ha non illogicamente escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, in considerazione della condotta illecita, risoltasi nella fuga protratta a bordo di un'autovettura, esponendo a gravi rischi gli utenti della strada e tamponando un mezzo, e nella successiva fuga a piedi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il