CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requsitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza emessa in data 22 marzo 2019 dal locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1)(art. 74, comma 1,2 e 3 d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309 in quanto promotore, organizzatore e finanziatore di un associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti del tipo cocaina trasportata dalla Colombia ed importata in Italia), capo 6)(artt. 110 cod. pen.,112 comma 1 n. 1, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1 e 6, 80, comma 2 prima ipotesi, d.P.R. n. 309/90 in relazione a 10 kg. di cocaina) e 7) (artt. 110 cod. pen.,112 comma 1 n. 1, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1 e 6, 80, comma 2 prima ipotesi, d.P.R. n. 309/90 in relazione a 570 kg. di cocaina). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa considerazione di argomenti decisivi riportati nei motivi aggiunti e nelle conclusioni scritte con riguardo alla riconosciuta apicalità associativa del ricorrente, invece, totalmente estraneo, vizio desumibile dal confronto tra pg. 8/30 della sentenza e pg. 6/10 dei motivi aggiunti - in relazione al reato di cui al capo 6 - e dal confronto tra p. 30/34 della sentenza e p. 10/14 in relazione al reato di cui al capo 7. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla apicalità associativa del ricorrente - organizzatore, promotore e finanziatore - desumibile dall'omesso confronto della sentenza con i motivi aggiunti (v. p.1/6) e delle conclusioni scritte (v. p. 1/6), emergendo dalle indagini, al più, il mero concorso di persone nel singolo reato-fine e non risultando i rilievi indicati in sentenza a pg. 34/38 indicativi della sussistenza della associazione e, ancor di più, della posizione apicale del ricorrente in mancanza di una struttura durevole rispetto alla quale la sentenza ha omesso di motivare. Ancora, deve escludersi il coinvolgimento del ricorrente in quanto i due sequestri operati nei porti di riferimento facevano capo ad altri coimputati giudicati separatamente, come - d'altronde - è provato dalla mai! inviata dal broker principale Gonzales all'operante undercover (Amico) in data 21/9/2006, completamente trascurata dalla sentenza, dalla quale si evince come il primo intenda tener fuori il ricorrente da questi affari, così escludendo questi dalla corresponsabilità nei reati di cui ai capi 6) e 7). 2.3. Con il terzo motivo, inosservanza della legge penale in relazione al reato di cui al capo 6), rispetto al quale non è stata raggiunta la prova della detenzione dello stupefacente e del conseguente accordo tra venditore ed acquirente, tanto da doversi considerare la punibilità del fatto nell'ambito del tentativo. 2.4. Con il quarto motivo, inosservanza della legge penale ed omessa valutazione di prova decisiva (mali del 21/9/2006) ai fini della desistenza volontaria in relazione al reato dì cui al capo 7) in quanto risulta che il ricorrente, sebbene abbia avuto contatti con l'autore principale dell'importazione, non ha avuto la possibilità né la capacità organizzativa di poter importare la sostanza stupefacente in Italia e neanche di rivestire un ruolo fondamentale per l'acquisto dello stupefacente nello Stato estero prima del sequestro, non valendo ai fini del coinvolgimento del ricorrente la circostanza di aver portato il Gonzales in Italia e averlo messo in contatto con gli agenti undercover (Amico). In ogni caso, i contatti emergenti conducono al solo tentativo mancando l'accordo tra venditori ed acquirenti sulla quantità, qualità e prezzo dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] ha poi pretermesso la mail tra l'Amico ed il Gonzales quale prova della desistenza del ricorrente che non sì è speso affinché l'affare potesse essere concluso. 2.5. Con il quinto motivo, erronea applicazione della aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 in relazione ai 10 kg. di cocaina di cui al capo 6), mai arrivata a destinazione, della quale non è possibile stabilire l'esatto valore ponderale del narcotico. Analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione allo stupefacente di cui al capo 7). 2.6. Con il sesto motivo, erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in relazione alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il primo e secondo motivo, che possono essere trattati unitariamente, sono palesemente generici limitandosi a richiamare un aspecifico confronto tra i motivi aggiunti e le conclusioni scritte riguardanti i reati-fine ed alcune pagine della sentenza, assumendosi genericamente la estraneità del ricorrente ai reati-fine e la insussistenza del connotato organizzativo del gruppo criminale. La Corte di merito, invece, ha puntualmente e correttamente giustificato nella sentenza impugnata la sussistenza del gruppo associativo (v. pg. 36 e sg.) composto di tre sottogruppi costituiti dalla compagine italiana di soggetti per lo più calabresi, intermediari e destinatari finali dello stupefacente, quella sudamericana, costituita da colombiani e venezuelani fornitori dello stupefacente e quella albanese che si avvale di quella italiana per l'acquisito di cocaina. Il gruppo, secondo la corretta ricostruzione in fatto, è dotato di struttura organizzativa - desunta da specifici elementi quali la uniformità delle condotte e loro ripetitività, pluralità di viaggi per il rifornimento della droga, concreta capacità di procacciamento di notevoli quantitativi di stupefacente attraverso la organizzazione dei trasporti internazionali, utilizzo di linguaggio criptico e di cautele nei corso dei trasporti - capace di pianificazione ed esecuzione di una serie indeterminata di delitti connessi al traffico internazionale di droga e formata da una pluralità di soggetti consapevolmente partecipi della organizzazione. Del pari incensurabile è la individuata centralità della posizione del ricorrente, componente della compagine sudamericana e principale riferimento - da un lato - dei fornitori di stupefacente presso i quali egli personalmente si reca e - dall'altro - in contatto con gli italiani destinatari delle partite di stupefacente. A tal riguardo la sentenza richiama le dichiarazioni convergenti degli ufficiali di P.G. operanti quali agenti sotto copertura ex art. 97 d.P.R. n. 309/90 - fonte diretta dei fatti per i quali è processo - che si coniugano in modo lineare con le altre emergenze costituite dalle captazioni, dai servizi di o.c.p. e dalle perquisizioni. Alla generica invocazione di estraneità del ricorrente al sodalizio la Corte ha pertanto puntualmente risposto, valorizzando correttamente - altresì - la valenza dimostrativa della partecipazione associativa dei due reati fine in cui il ricorrente è coinvolto e dei suoi contatti con il Gonzales, riconosciuto in via definitiva quale intraneo al sodalizio con sentenza emessa il 16/12/2011 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il terzo motivo - in ordine alla responsabilità per il reato sub capo 6) - è palesemente generico ed in fatto rispetto alla incensurabile conclusione da parte del giudice di merito, sulla base delle captazioni (v. pg. 29 della sentenza), sull'intervenuta conclusione dell'accordo tra il ricorrente e l'Amico (agente sotto copertura) in ordine all'acquisto dello stupefacente di cui risulta essere in possesso lo stesso ricorrente il quale fornisce all'agente sotto copertura la documentazione inerente il suo occultamento sulla nave [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 18 della sentenza), tanto che lo stesso ricorrente, alla fine del mese di gennaio del 2007 rientrava in Italia per sovrintendere al recupero dello stupefacente, evidentemente ignaro del suo sequestro sulla nave [OSCURATO:PERSONA] - nelle parti della nave indicate nella predetta documentazione - presso il porto di Bremerhaven (Germania). 7. Il quarto motivo - in ordine alla responsabilità per il reato sub capo 7) - è del pari palesemente generico ed in fatto - con riferimento alla indicata mail - in relazione alla accertata disponibilità da parte del gruppo della ingente partita di stupefacente (sequestrata nel porto di partenza di Cartaghena in Colombia), per !a quale era stata già pagata dal Gonzales - indicato dal ricorrente quale "numero due" dell'organizzazione - la somma di 64.900 euro per l'attività di spedizione dei rotoli di guaina nei quali era occultato lo stupefacente destinato alla società [OSCURATO:PERSONA], appositamente creata per l'attività sotto copertura. Quanto al coinvolgimento del ricorrente, egli partecipa attraverso i contatti avuti con i destinatari del carico (i calabresi Cino, Serra e Foti), con la ditta [OSCURATO:PERSONA] alla quale il ricorrente chiedeva se fossero arrivati i codici identificativi del carico nel quale sarebbe stato occultato lo stupefacente, e che erano successivamente inviati con le foto delle guaine, riconosciute identiche a quelle fatte vedere dal ricorrente e dal Gonzales nell'incontro avuto con l'agente sotto copertura. 8. Il quinto motivo è manifestamente infondato in relazione alla congrua risposta, conforme al noto orientamento di legittimità, circa il superamento del valore stabilito in 2.000 volte il valore massimo dei 10 kg. di stupefacente; del tutto generica è la deduzione in relazione ai 570 kg. di cui al capo 7). 9. Il sesto motivo è manifestamente infondato in relazione alla assenza di obblighi di risposta da parte del Giudice del gravame a censure del tutto generiche (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi e altri, Rv. 261423), come quelle mosse in appello pertinenti alle questioni in parola. 10. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il