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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 29499/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33364-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4403/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 33364 sez.

MT - ud. 22-06-2021 -2- n. 33364/2019 (1429) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, di rigetto dell'appello avverso una sentenza CTP Siracusa, che aveva accolto il ricorso del contribuente BLANCO Michele, esercente commercio autoveicoli, avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2002; con specifico riferimento all'IVA, la CTR aveva ritenuto che VIVA riferita al commercio di auto usate, intercorso con ditte tedesche, dovesse applicarsi in regime del margine di utile, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995 e, quindi, nella misura del 20% sulla differenza fra il prezzo delle vendite delle auto usate effettuate nel 2002 (C 882.393,00) ed il costo del venduto (C 773.893,00), con conseguente determinazione dell"IVA in C 21.700,00; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995; 46, 47 e 50 del d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; invero, correttamente l'ufficio aveva ritenuto non applicabile alla specie il regime del margine di utile, in relazione ad alcuni acquisti di veicoli usati che il contribuente aveva effettuato, nell'anno in contestazione, da operatori tedeschi; il regime del margine di utile rappresentava una deroga all'ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari, si che gravava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti che ne consentivano l'applicazione; il contribuente pertanto non poteva limitarsi al controllo formale delle fatture, ma era tenuto a verificare la regolarità sostanziale dell'operazione, con riferimento alla situazione del fornitore; e l'ufficio aveva disconosciuto l'applicabilità del regime del margine di utile sulla base di alcuni elementi presuntivi, quali: I)-la circostanza che le fatture di acquisto emesse in Germania non recavano alcun riferimento alla normativa in materia del regime del margine, di cui all'art. 36 d.l. n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995; II)-la circostanza che gli operatori tedeschi avevano presentato i modelli INTRASTAT, dimostrativi della circostanza che le parti avevano posto in essere ordinarie cessioni intracomunitarie assoggettate ad IVA e non cessione di beni usati, rientranti nel regime del margine di utile; che il contribuente non si è costituito; che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.

SS.UU. n. 21105 del 2017; Cass. n. 17842 del 2018), alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], l'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del c.d. regime del margine di utile, deve contestarne l'esistenza dei relativi presupposti con elementi specifici e concreti, che tuttavia ben possono avere valenza meramente presuntiva, spettando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la propria buona fede, intesa sia quale assenza di consapevolezza che il suo acquisto possa iscriversi in un contesto di evasione di IVA, sia quale uso della necessaria diligenza, per avere cioè adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da parte di un operatore avveduto, per assicurarsi che una tale evenienza fosse da escludere; che, con specifico riferimento alla compravendita di veicoli usati in ambito intracomunitario, tale essendo l'attività svolta dal contribuente, a quest'ultimo era richiesta la compiuta osservanza degli obblighi su di lui gravanti, di accertare cioè la sussistenza degli elementi idonei a consentirgli la fruizione di un regime oggettivamente più favorevole, qual è quello del regime del margine di utile; e la diligenza richiesta era quella a lui esigibile nello specifico contesto, quale il rilevare, nei limiti dei dati risultanti dalle carte di circolazione in suo possesso, i dati dei precedenti intestatari dei veicoli, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se VIVA fosse assolta a monte da altri, nell'ambito di una catena di forniture, senza possibilità di detrazione; che, nella specie, la CTR non si è attenuta ai principi sopra esposti, avendo omesso di effettuare i più penetranti accertamenti, ai quali era tenuta ed essendosi limitata a confermare la sentenza di primo grado sulla base di un dato meramente formale (mancata previsione in Germania dell'obbligo di indicare in fattura che la vendita delle auto fosse assoggettata al regime del margine d'utile), senza peraltro nulla eccepire in ordine ad un altro indizio addotto dall'ufficio, che, cioè, nella specie, erano stati compilati i modelli INTRASTAT, dimostrativi della circostanza che, fra le parti, erano intervenute ordinarie cessioni intracomunitarie assoggettate ad IVA e non cessione di beni usati, rientranti nel regime del margine d'utile;che, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità; Così deciso in Roma il 22 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33364-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4403/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 33364 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- n. 33364/2019 (1429) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, di rigetto dell'appello avverso una sentenza CTP Siracusa, che aveva accolto il ricorso del contribuente BLANCO Michele, esercente commercio autoveicoli, avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2002; con specifico riferimento all'IVA, la CTR aveva ritenuto che VIVA riferita al commercio di auto usate, intercorso con ditte tedesche, dovesse applicarsi in regime del margine di utile, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995 e, quindi, nella misura del 20% sulla differenza fra il prezzo delle vendite delle auto usate effettuate nel 2002 (C 882.393,00) ed il costo del venduto (C 773.893,00), con conseguente determinazione dell"IVA in C 21.700,00; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995; 46, 47 e 50 del d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; invero, correttamente l'ufficio aveva ritenuto non applicabile alla specie il regime del margine di utile, in relazione ad alcuni acquisti di veicoli usati che il contribuente aveva effettuato, nell'anno in contestazione, da operatori tedeschi; il regime del margine di utile rappresentava una deroga all'ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari, si che gravava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti che ne consentivano l'applicazione; il contribuente pertanto non poteva limitarsi al controllo formale delle fatture, ma era tenuto a verificare la regolarità sostanziale dell'operazione, con riferimento alla situazione del fornitore; e l'ufficio aveva disconosciuto l'applicabilità del regime del margine di utile sulla base di alcuni elementi presuntivi, quali: I)-la circostanza che le fatture di acquisto emesse in Germania non recavano alcun riferimento alla normativa in materia del regime del margine, di cui all'art. 36 d.l. n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995; II)-la circostanza che gli operatori tedeschi avevano presentato i modelli INTRASTAT, dimostrativi della circostanza che le parti avevano posto in essere ordinarie cessioni intracomunitarie assoggettate ad IVA e non cessione di beni usati, rientranti nel regime del margine di utile; che il contribuente non si è costituito; che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 21105 del 2017; Cass. n. 17842 del 2018), alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], l'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del c.d. regime del margine di utile, deve contestarne l'esistenza dei relativi presupposti con elementi specifici e concreti, che tuttavia ben possono avere valenza meramente presuntiva, spettando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la propria buona fede, intesa sia quale assenza di consapevolezza che il suo acquisto possa iscriversi in un contesto di evasione di IVA, sia quale uso della necessaria diligenza, per avere cioè adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da parte di un operatore avveduto, per assicurarsi che una tale evenienza fosse da escludere; che, con specifico riferimento alla compravendita di veicoli usati in ambito intracomunitario, tale essendo l'attività svolta dal contribuente, a quest'ultimo era richiesta la compiuta osservanza degli obblighi su di lui gravanti, di accertare cioè la sussistenza degli elementi idonei a consentirgli la fruizione di un regime oggettivamente più favorevole, qual è quello del regime del margine di utile; e la diligenza richiesta era quella a lui esigibile nello specifico contesto, quale il rilevare, nei limiti dei dati risultanti dalle carte di circolazione in suo possesso, i dati dei precedenti intestatari dei veicoli, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se VIVA fosse assolta a monte da altri, nell'ambito di una catena di forniture, senza possibilità di detrazione; che, nella specie, la CTR non si è attenuta ai principi sopra esposti, avendo omesso di effettuare i più penetranti accertamenti, ai quali era tenuta ed essendosi limitata a confermare la sentenza di primo grado sulla base di un dato meramente formale (mancata previsione in Germania dell'obbligo di indicare in fattura che la vendita delle auto fosse assoggettata al regime del margine d'utile), senza peraltro nulla eccepire in ordine ad un altro indizio addotto dall'ufficio, che, cioè, nella specie, erano stati compilati i modelli INTRASTAT, dimostrativi della circostanza che, fra le parti, erano intervenute ordinarie cessioni intracomunitarie assoggettate ad IVA e non cessione di beni usati, rientranti nel regime del margine d'utile;che, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità; Così deciso in Roma il 22 giugno
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