CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 07984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27691/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- R.G. 27691/2021 Cron. Rep. C.C. 25/1/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio in carica, MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri in carica -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3507/2021depositata in data 11/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici di cui in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1979-1980 e il 1992-1993. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 maggio 2021, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Ha sostenuto la Corte territoriale che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto degli appellanti è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999; e poiché, nella specie, il primo e unico atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 23 settembre 2011, il decennio era ormai trascorso, con conseguente prescrizione del diritto esercitato. Quanto alle dottoresse Castiglia e [OSCURATO:PERSONA], il loro appello doveva essere rigettato, posto che le stesse si erano immatricolate dopo il 1991. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone un primo ricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. Le dottoresse Castiglia e [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici di cui in epigrafe propongono un secondo ricorso, con unico atto affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dispone, preliminarmente, la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 257 del 1991 e della legge n. 370 del 1999 ed erronea interpretazione delle norme applicabili nella fattispecie. Il ricorrente – dopo aver svolto una complessa ricostruzione delle norme comunitarie e nazionali relative alla vicenda dei medici specializzandi – osserva che nessuna delle due leggi suindicate potrebbe ritenersi effettivamente un adempimento della normativa comunitaria, che si sarebbe compiuto solo col d.P.C.m. 7 marzo 2007; ragione per cui il diritto in questione non potrebbe essere ritenuto prescritto. Ricorso Castiglia e [OSCURATO:PERSONA] (più altri). 2. Con il primo motivo del ricorso Castiglia si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché di altre norme del Trattato dell’Unione europea, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999. Il motivo è affiancato dalla richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’UE di una questione pregiudiziale in tema di decorso della prescrizione. 3. Con il secondo motivo del ricorso Castiglia si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, nonché degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per presunta nullità della sentenza. Il motivo lamenta che la Corte d’appello, con l’ulteriore passaggio di cui si è detto, abbia rigettato la domanda delle dottoresse Castiglia e [OSCURATO:PERSONA] con la sola motivazione per cui esse si erano immatricolate in epoca successiva alle suindicate direttive. Per cui non sarebbe possibile comprendere le effettive ragioni del rigetto della domanda. 4. L’unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso Castiglia e [OSCURATO:PERSONA] devono essere trattati congiuntamente in quanto pongono il medesimo problema, ossia quello del decorso della prescrizione. I due motivi sono entrambi inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in considerazione della pacifica e fermissima giurisprudenza di questa Corte in argomento. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi. Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato in data 23 settembre 2011, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio fosse prescritto. La rimessione pregiudiziale alla Corte europea, sollecitata nel ricorso Castiglia e [OSCURATO:PERSONA], non ha alcuna ragion d’essere alla luce dell’orientamento ora riassunto. 5. Il secondo motivo del ricorso Castiglia e [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata. Si sostiene in esso, come si è detto, che la sentenza sarebbe priva di una motivazione comprensibile in ordine al rigetto della domanda proposta dalle due dottoresse suindicate. È evidente, al contrario, che la motivazione sussiste ed è perfettamente comprensibile, poiché la Corte territoriale – richiamando, sul punto, l’analoga decisione del Tribunale (di cui alla p. 3 della sentenza impugnata) – ha confermato che le dottoresse Castiglia e [OSCURATO:PERSONA] si erano immatricolate dopo il 1991, cioè successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle note direttive europee in materia di medici specializzandi. Il che viene a significare che dette professioniste avrebbero ben potuto e dovuto chiedere alle università o strutture ospedaliere presso le quali si erano specializzate il pagamento della remunerazione prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. 2. La Corte, pertanto, dichiara i ricorsi entrambi inammissibili. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle Amministrazioni intimate. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte, riunitii ricorsi, li dichiara entrambi inammissibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte d