CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 14788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto del 09/06/2021 del TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Nuoro, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 59, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso il decreto con il quale era stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo dell'amministrazione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si rivolgeva al diniego dell'ammissione di un credito in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. pari ad euro 112.266,10. Diversamente altro credito, pari a euro 81.203,20, pure dedotto dalla stessa società era stato ammesso, rilevandosi che solamente quest'ultimo trovava riscontro nelle scritture contabili acquisite. Il Tribunale di Nuoro rigettava l'opposizione in forza di considerazioni fondate sulle risultanze acquisite nel processo penale pendente, in cui a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state addebitate diverse condotte corruttive. Esse erano legate all'utilizzo da parte di Pinna di una struttura imprenditoriale individuabile nella Essepi, tramite cui era stata costituita un'ATI con la [OSCURATO:SOCIETA], in modo da acquisire dall'ATI [OSCURATO:PERSONA], l'incarico dei servizi di progettazione relativi ai lavori del lotto 8 della strada statale Sassari-Olbia. A tali lavori si riferivano i pagamenti delle tangenti, alla stregua della ricostruzione dei fatti contestati in detto procedimento penale. Secondo quanto rilevato dal Tribunale di Nuoro, poiché i crediti non ammessi erano sorti nell'ambito dei rapporti relativi all'ATI come sopra costituita tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], sussisteva il loro collegamento con l'attività illecita ascritta in sede penale. Né poteva rilevarsi la buona fede del creditore, stante la condotta criminosa attribuita a [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso il provvedimento del Tribunale di Nuoro propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, lamentando violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, e vizi della motivazione. Le doglianze sono affidate a tre motivi, il cui contenuto di seguito si espone nei limiti strettamente necessari alla decisione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3.1. Con il primo motivo deduce che il provvedimento, quanto alla condizione della strumentalità del credito richiesta dall'art. 52 sopracitato affinché possa essere negata la sua ammissione, ha adoperato l'espressione "collegamento" che, per la sua genericità ed equivocità, non può soddisfare gli obblighi motivazionali richiesti relativamente al rapporto in concreto da rilevare. Non risultando dunque verificata la prima condizione prevista ai fini del diniego, a nulla possono rilevare le considerazioni sull'assenza della buona fede.3.2. Con il secondo motivo rileva che la motivazione del provvedimento, con riguardo alla configurazione del collegamento rispetto alle attività illecite, si è limitata a far genericamente riferimento al decreto di confisca e a riportare assunti accusatori tratti da un'ordinanza di custodia cautelare acquisita per "stralcio". E' così mancato il confronto con le documentate ragioni lecite del credito, con l'epoca in cui era sorto e con la circostanza che altra parte dello stesso credito, avente la medesima origine lecita, era stata invece ammessa. 3.3. Con il terzo motivo lamenta, con riguardo all'esclusione della buona fede, che tramite il richiamo di accuse immotivatamente recepite e di un'annotazione di polizia giudiziaria, sono state accreditate ricostruzioni fondate su estratti parziali di conversazioni intercettate riportate in "brogliacci", senza considerare le tesi difensive, una memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA] con numerosi allegati e una sentenza della Commissione Tributaria depositata il 26 settembre 2019, atti che davano tutti conto della correttezza dell'operato della [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo richiama nel prosieguo alcuni passi del provvedimento impugnato, rilevando quanto segue: è stata attribuita una non consentita valenza probatoria a conversazioni intercettate riguardanti altre persone; sono stati citati colloqui senza precisi riferimenti alle dovute verifiche e all'attribuibilità dei fatti oggetto di discussione proprio alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; si è fatto cenno ad alcune circostanze senza indicare la fonte da cui sono state desunte; sono state formulate asserzioni su false fatturazioni in termini del tutto apodittici; sono stati richiamati contenuti delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non corrispondenti a quelli risultanti dagli atti, così travisandosene il reale significato; si è sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio in data 8 aprile 2016 avrebbe mutato il proprio atteggiamento dichiarativo, mentre lo stesso aveva continuato a ribadire quanto in precedenza dichiarato sui fatti, chiarendo puntualmente l'assenza di rapporti illeciti intrattenuti con la Essepi. 3.4. Il quarto motivo, ribadendo le precedenti doglianze riguardanti il non corretto esame delle risultanze acquisite nel procedimento penale, aggiunge che il Tribunale, a supporto delle conclusioni raggiunte, ha fatto riferimento ad addebiti in sede cautelare superati da quelli formulati all'esito delle indagini preliminari, la cui impostazione smentiva le tesi fondate sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la loro stessa attendibilità nei termini accreditati nel provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2. L'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, quanto all'elemento oggettivo ostativo all'ammissione della tutela costituito dalla strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, indica un nesso funzionale tra la genesi del credito e l'attività illecita del soggetto che subisce la confisca, considerando in primo luogo la medesima attività illecita in ragione della quale sono stati ravvisati i presupposti della misura ablativa. Ciò che rileva è, dunque, il collegamento finalistico del credito che va sì puntualmente verificato secondo i dati concretamente acquisiti (fra l'altre, Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Rv. 272232), ma non riguarda il tipo di prestazione in sé di natura lecita così come adempiuta dal terzo creditore secondo la modulazione del rapporto instaurato e la natura delle conseguenti obbligazioni. Pertanto, l'analisi che s'impone va rivolta alla verifica del nesso di cui sopra, considerando la funzionalità del credito rispetto ai fini dell'attività illecita già nel momento in cui è sorto secondo il genere di relazioni sottostanti fra le parti e, dunque, a prescindere dai tratti delle prestazioni del sinallagma contrattuale. 3. Il provvedimento impugnato, riconducendo la genesi e le ragioni del credito non ammesso alle prestazioni di progettazione di interesse dell'attività corruttiva portata avanti dall'ATI costituita dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto dedotto nel primo motivo e in alcuni passaggi degli altri motivi, ha chiaramente descritto l'esistenza del suindicato nesso funzionale, che caratterizza propriamente la strumentalità del credito. A tal riguardo la difesa lamenta l'utilizzo (nel provvedimento) del termine "collegamento" e muove altre connesse obiezioni circa l'assenza di ulteriori specificazioni, senza considerare il restante testo che illustra la strumentalità. Per altro verso, le censure pongono una serie di rilievi con evidenza in sé non pertinenti, poiché o attengono semplicemente al diverso tema dell'effettiva esecuzione della prestazione (cioè alla mera esistenza del credito), o si riferiscono alla precedente decisione di ammissione di altra parte del credito, che in sé non può valere a smentire la diversa ricostruzione del Tribunale, secondo l'ampiezza del controllo dei requisiti di legge demandato in sede di opposizione. 4. Il ricorso, a partire dal secondo motivo, si rivolge all'individuazione dei fatti considerati per ritenere la strumentalità e l'assenza della buona fede, lamentando omissioni, travisamenti o l'utilizzo di criteri valutativi non consentiti. Dall'esame dell'articolata motivazione del provvedimento emerge che l'analisi ricostruttiva del Tribunale si è fondata sullo stesso percorso recepito dal provvedimento di confisca in data 17 giungo 2017, sul contenuto dell'ordinanza ((\ di custodia cautelare emessa nei confronti dei protagonisti dei fatti e sugli ulteriori accertamenti riassunti, infine, in un'informativa della Guardia di Finanza. La motivazione ripercorre analiticamente alcuni punti essenziali, dando chiaramente conto delle convergenti risultanze, tratte da diverse fonte, che hanno portato ad individuare i predetti requisiti, in forza della ricostruzione delle relazioni intercorse fra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], in quanto riferibili nella loro interezza all'attività di una ATI costituita, e in seguito operante, ai fini di un comune progetto delittuoso, avente ad oggetto l'espletamento di prestazioni relative al lotto 8 della strada Sassari-Olbia previa corresponsione di tangenti. Il secondo motivo del ricorso e i successivi, isolando di volta in volta alcuni passaggi dell'intera ricostruzione, che invece va letta nel suo complesso, evocano assertivamente mancanze nelle indicazioni relative alle fonti di prova, a fronte di un'esposizione di merito che va posta in relazione con il percorso illustrativo degli altri atti e provvedimenti giurisdizionali preliminarmente citati. La difesa rileva che l'ordinanza applicativa della custodia cautelare è stata acquisita per "stralcio", senza neppure illustrare quali parti in ipotesi rilevanti non sarebbero state prese in considerazione pur potendo smentire le accuse. Le censure citano, e mostrano al contempo di volere rileggere, parti di alcune dichiarazioni e di altri atti delle indagini preliminari secondo contenuti di cui le allegazioni non danno contezza, riguardando invece altra documentazione. Viene reinterpretato in tale contesto il significato delle risultanze di alcune intercettazioni sulla base di meri apprezzamenti riferiti soltanto a certi contenuti ovvero genericamente all'epoca dei dialoghi di volta in volta menzionati. Inoltre, pare volersi porre in dubbio la stessa utilizzabilità di tale fonte di prova, in sede di verifica della tutela credito, semplicemente in ragione della mancanza delle trascrizioni peritali dei contenuti riportati e documentati negli atti redatti ritualmente nel corso delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria. Si richiamano, per altro verso, principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle conversazioni intercettate riguardanti terze persone, senza dare conto, al di là delle discorsive asserzioni, delle ragioni della loro violazione. Ci si oppone al motivato apprezzamento del percorso dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] nelle diversi sede e del significato delle allegazioni addotte, in sede di memoria. Si richiama, altresì, in termini solo assertivi una sentenza resa nella non pertinente sede di un procedimento trattato davanti alla Commissione Tributaria. Ancora, si allega un avviso della conclusione delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], evocando semplicemente altre ricostruzioni e altre letture dell'attendibilità delle risultanze sulla base di certe riqualificazioni giuridiche. Da tutto ciò discende che nessuno dei superiori rilievi può porre in crisi la tenuta dell'intera struttura motivazionale, con riguardo alla positiva verifica sia della strumentalità del credito, sia dell'ulteriore requisito - richiesto dall'art. 52, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011 e contestato con il terzo e quarto motivo - della mancata dimostrazione da parte del creditore della buona fede. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa