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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 36833/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73.

Comma 4, DPR 309/1990 A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

Il ricorso è inammissibile.

La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.

I giudici d'appello hanno infatti rilevato che" la pena fissata in misura superiore al minimo edittale, ma comunque inferiore al medio, deve ritenersi congrua avuto riguardo al quantitativo assai rilevanti delle dosi ricavabili dalla coltivazione, in numero di 8.380, e ai precedenti penali dell'imputato, che delineano una personalità incline al delitto".

A fronte di tale argomentazioni il motivo di ricorso si limita a censurare l'assenza di considerazioni relative al fatto e alla personalità, di cui i giudici di merito danno invece ampiamente conto.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73. Comma 4, DPR 309/1990 A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. I giudici d'appello hanno infatti rilevato che" la pena fissata in misura superiore al minimo edittale, ma comunque inferiore al medio, deve ritenersi congrua avuto riguardo al quantitativo assai rilevanti delle dosi ricavabili dalla coltivazione, in numero di 8.380, e ai precedenti penali dell'imputato, che delineano una personalità incline al delitto". A fronte di tale argomentazioni il motivo di ricorso si limita a censurare l'assenza di considerazioni relative al fatto e alla personalità, di cui i giudici di merito danno invece ampiamente conto. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36833/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris