CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2025
Cassazione n. 17330/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 56-850/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di truffa è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; rilevato tuttavia che con memoria ed allegati in data 6 aprile 2025, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata, come da allegati alla memoria; ritenuto pertanto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta remissione di querela e che l'estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il