CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 45630/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 maggio 2021, la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur confermandone l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 al medesimo ascritti, ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla contestata recidiva e ha ridotto la pena, eliminando anche gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione per le fatture di cui al capo 1 d'imputazione emesse nel medesimo periodo d'imposta. • 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 per difetto di prova del necessario dolo specifico, avendo l'imputato agito al fine di trattenere per sé l'IVA e non per consentire a terzi l'evasione. /1± 4 3. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 10 d.lgs.‘74 del 2000 sul rilievo che in istruttoria sarebbe emerso che le fatture per operazioni inesistenti non esibite dall'imputato non erano state da lui emesse, ma erano state redatte direttamente dai "beneficiari" delle stesse, sicché egli, non avendo mai istituito le scritture contabili, non poteva rispondere del reato ascritto, che non ha natura omissiva. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 99, primo comma, cod. pen. per essere stata ritenuta la contestata recidiva semplice, senza adeguata motivazione, né in primo, né in secondo grado, valorizzando soltanto i meri, risalenti, precedenti penali. 5. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., sul rilievo che, pur avendo accolto il motivo di gravame con cui si era lamentata l'errata applicazione, in primo grado, dell'art. 8, comma 2, Mi d.lgs.474/2000, essendosi ritenuta la continuazione per l'emissione di diverse fatture per operazioni inesistenti nel medesimo periodo d'imposta, la Corte territoriale aveva eliminato gli aumenti praticati a titolo di continuazione sull'unico reato commesso soltanto con riguardo all'anno 2011 (capo 1 d'imputazione), non eliminando invece gli analoghi aumenti a titolo di continuazione effettuati con riguardo alle diverse fatture emesse nell'anno 2012 (capo 2 d'imputazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avendo la sentenza impugnata ritenuto sussistente, in capo all'imputato, il dolo specifico di evasione fiscale dei soggetti destinatari delle fatture per operazioni inesistenti, a prescindere dal movente dell'azione criminosa da lui perpetrata, vale a dire l'interesse economico a lucrare l'importo dell'IVA delle fatture che gli apparenti acquirenti gli riconoscevano come "commissione". L'accordo criminoso - ricostruito in sentenza (pagg. 6 e 7) in base alle concordi dichiarazioni rese dall'imputato e da uno dei beneficiari delle fatture - giustifica l'affermazione circa la sussistenza del dolo specifico d'evasione in capo all'emittente sul rilievo che non era emerso, né era stato allegato, alcun fine diverso dall'evasione fiscale da parte dei soggetti beneficiari delle fatture. La decisione è pertanto conforme al principio di diritto, ripetutamente ribadito, giusta il quale, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162; Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, Colloca, Rv. 265442). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Diversamente da quanto allega il ricorrente, che non si confronta con la ricostruzione del fatto operata nella sentenza impugnata, questa (pag. 5) attesta che le fatture venivano emesse dall'imputato e che, in sede di ispezione amministrativa, quest'ultimo aveva ammesso di aver distrutto la contabilità. Inoltre - stando al contenuto della sentenza e contrariamente a quanto si afferma • in ricorso, senza tuttavia allegare e,dimostrare il travisamento della prova - il Villa 4i0e; 11 " it,110 ( Le. M C146 V tue. t 6g, dg t* 240 1,44 ftv e.., i \f non aveva specificamente riferito di aver lui stesso emesso le fatture in questione e, peraltro, la condotta è stata contestata anche in favore di altro beneficiario. 3. Identica conclusione vale per il terzo motivo, che costituisce mera reiterazione di una doglianza già genericamente rassegnata con il gravame di merito, come attesta la sentenza impugnata (pag. 10): i giudici di merito, con doppia decisione conforme, hanno ritenuto che il nuovo episodio criminoso fosse concretamente significativo della più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo rivelata dai precedenti penali, in rapporto alla natura e al tempo di commissione degli stessi, e che la persistente capacità a delinquere trovasse ulteriore conferma nel successivo riscontro di altri reati, anche specifici. Il ricorrente in alcun modo si confronta con questa, di per sé non illogica, argomentazione. 4. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato. Riconoscendo che il primo giudice aveva fatto errata applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. 74 del 2000 - a mente del quale «l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato», sicché l'unico reato istantaneo, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, si consuma nel momento di emissione dell'ultima fattura (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti e a., Rv. 254759) - la sentenza impugnata ha rideterminato la pena inflitta con riguardo al capo 1 d'imputazione, concernente le fatture emesse nell'anno 2011, mantenendo la sola pena base quantificata dal primo giudice (con riguardo al documento di importo più elevato) ed eliminando gli aumenti erroneamente stabiliti a titolo di continuazione per le ulteriori fatture per la cui emissione non era ancora maturata la prescrizione (aumenti di pena che erano stati quantificati in dieci giorni di reclusione per ciascuna fattura). Benché l'errore giuridico fosse stato reiterato con riguardo al capo 2 di imputazione, avendo il primo giudice aumentato la pena di ulteriori dieci giorni di reclusione per ciascuna delle nove fatture emesse nel successivo anno 2012, la sentenza sul punto nulla ha disposto, mantenendo il complessivo aumento di pena di mesi tre di reclusione. Pur a fronte dell'(apparente) accoglimento del motivo di gravame sul punto concernente un'erronea applicazione dell'istituto della continuazione, il giudice d'appello non ha corrispondentemente ridotto la pena inflitta con riguardo al reato di cui al capo 2 d'imputazione, così incorrendo in violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Reputa il Collegio che possa nella specie farsi applicazione del principio secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). Nel caso di specie, posto che il giudice di primo grado aveva utilizzato il medesimo criterio per quantificare l'aumento stabilito a titolo di continuazione per i (ritenuti) reati di cui al capo 1 (ulteriori al primo) e per quelli di cui al capo 2 - vale a dire, dieci giorni di reclusione per ciascuna fattura emessa - avendo la Corte d'appello eliminato gli aumenti stabiliti per tutte le fatture ulteriori alla prima contestata al capo 1, deve seguirsi lo stesso criterio anche per il reato di cui al capo 2, mantenendosi cioè l'aumento fissato a titolo di continuazione di dieci giorni di reclusione quantificato per un singolo (ritenuto) reato ed eliminandosi gli ulteriori aumenti praticati sull'errato presupposto che fossero stati commessi tanti ulteriori reati quante erano le fatture emesse. L'aumento per la continuazione dell'unico reato contestato al capo 2 va dunque ridotto a giorni dieci di reclusione, con eliminazione degli ulteriori aumenti praticati per quel capo e rideterminazione della complessiva pena in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena relativo alla ritenuta continuazione con il reato di cui al capo 2), riducendo detto aumento a giorni dieci di reclusione e rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusio