Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 17864/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32980/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA G.B.

MARTINI, 3, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 714/2019,depositata il 27/03/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 12 luglio 2017 la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) deliberava di irrogare a [OSCURATO:PERSONA], già componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000 per la violazione dell’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58/1998 (testo unico finanziario, TUF) e dell’art. 40 del regolamento della Consob n. 16190/2007, in relazione alla “valutazione di adeguatezza degli investimenti nel periodo dal 2 agosto 2012 al 31 dicembre 2014”.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in opposizione [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 27 marzo 2019, n. 714, ha parzialmente accolto l’opposizione e ha rideterminato la sanzione in euro 6.000.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due sono strettamente connessi e ne è opportuna la trattazione congiunta. a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 del d.lgs. 72/2015, nonché dell’art. 190 TUF – violazione delle norme giuridiche fondanti il principio del favor rei – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”: la Corte d’appello ha interpretato erroneamente l’art. 5 d.lgs. 72/2015 e l’art. 190 TUF, applicando quest’ultimo nella formulazione vigente ratione temporis nel 2014; alla data di emissione della delibera e dell’apertura del procedimento di contestazione nei confronti della ricorrente, l’art. 190 TUF era già stato oggetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 72/2015.

2. Il secondo motivo lamenta, in subordine, “eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 72/2015, che ha dispostol’applicazione dell’art. 190 nel testo abrogato (così come delle altre norme del Titolo V) sino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, e conseguente istanza di rimessione alla Corte Costituzionale”.

I motivi non possono essere accolti.

Trova applicazione, nella specie, ratione temporis, il testo dell’art. 190 TUF antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 72/2015, secondo il regime transitorio di cui all’art. 6, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 72 del 2015.

Non induce a diversa conclusione, infatti, quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 21 marzo 2019, n. 63, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nella parte in cui tale norma, appunto, escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis e dall’art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La Corte costituzionale, premessa l’applicabilità del principio della retroattività della lex mitior in materia penale - fondato sull'art. 3 Cost. e sull'art. 117, primo comma, Cost. - anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura "punitiva", quali appunto sono le sanzioni amministrative previste per l'abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ha così affermato che la deroga alla retroattività in mitius stabilita dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 non supera il "vaglio positivo di ragionevolezza" ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima.

L’interpretazione secondo cui non trovano applicazione nel caso in esame le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, trattandosi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, come dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., discende, allora, “dalla considerazione che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob ai sensi dell'art. 190 TUF (testo vigente ratione temporis) non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi degli 187-bis e 187 - ter del TUF, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate dall’art. 7 CEDU ai fini dell’applicazione all’imputato della legge più favorevole” (così da ultimo Cass. n. 80/2022).

Circa l’invito della ricorrente a sollevare questione di legittimità costituzionale, va rilevato che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 72 del 2015: “alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, il principio del favor rei, di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale; per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre e a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale” (Cass. 23814/2019).

2. Il terzo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 689/1981 – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione delle norme giuridiche fondanti il principio di responsabilità per fatto illecito”: la Corte d’appello ha erroneamente interpretato l’art. 3 della legge 689/1981, non rilevando la mancanza del presupposto soggettivo della coscienza e volontarietà dell’azione od omissione posto a fondamento dell’irrogazione della sanzione amministrativa.

Il motivo non può essere accolto.

Come ha ripetutamente affermato questa Corte, il d.lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l’onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 15583/2022).

Questa Corte, poi, ha anche di recente ribadito (Cass. n. 24081/2019) che l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (il principio è stato applicato in relazione a un provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla Consob nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese sono regolate in base al principio della soccombenza, come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32980/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA G.B. MARTINI, 3, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 714/2019,depositata il 27/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 12 luglio 2017 la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) deliberava di irrogare a [OSCURATO:PERSONA], già componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000 per la violazione dell’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58/1998 (testo unico finanziario, TUF) e dell’art. 40 del regolamento della Consob n. 16190/2007, in relazione alla “valutazione di adeguatezza degli investimenti nel periodo dal 2 agosto 2012 al 31 dicembre 2014”. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in opposizione [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 27 marzo 2019, n. 714, ha parzialmente accolto l’opposizione e ha rideterminato la sanzione in euro 6.000. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la Commissione nazionale per le società e la borsa. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1. I primi due sono strettamente connessi e ne è opportuna la trattazione congiunta. a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 del d.lgs. 72/2015, nonché dell’art. 190 TUF – violazione delle norme giuridiche fondanti il principio del favor rei – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”: la Corte d’appello ha interpretato erroneamente l’art. 5 d.lgs. 72/2015 e l’art. 190 TUF, applicando quest’ultimo nella formulazione vigente ratione temporis nel 2014; alla data di emissione della delibera e dell’apertura del procedimento di contestazione nei confronti della ricorrente, l’art. 190 TUF era già stato oggetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 72/2015. 2. Il secondo motivo lamenta, in subordine, “eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 72/2015, che ha dispostol’applicazione dell’art. 190 nel testo abrogato (così come delle altre norme del Titolo V) sino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, e conseguente istanza di rimessione alla Corte Costituzionale”. I motivi non possono essere accolti. Trova applicazione, nella specie, ratione temporis, il testo dell’art. 190 TUF antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 72/2015, secondo il regime transitorio di cui all’art. 6, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 72 del 2015. Non induce a diversa conclusione, infatti, quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 21 marzo 2019, n. 63, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nella parte in cui tale norma, appunto, escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis e dall’art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Corte costituzionale, premessa l’applicabilità del principio della retroattività della lex mitior in materia penale - fondato sull'art. 3 Cost. e sull'art. 117, primo comma, Cost. - anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura "punitiva", quali appunto sono le sanzioni amministrative previste per l'abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ha così affermato che la deroga alla retroattività in mitius stabilita dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 non supera il "vaglio positivo di ragionevolezza" ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima. L’interpretazione secondo cui non trovano applicazione nel caso in esame le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, trattandosi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, come dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., discende, allora, “dalla considerazione che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob ai sensi dell'art. 190 TUF (testo vigente ratione temporis) non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi degli 187-bis e 187 - ter del TUF, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate dall’art. 7 CEDU ai fini dell’applicazione all’imputato della legge più favorevole” (così da ultimo Cass. n. 80/2022). Circa l’invito della ricorrente a sollevare questione di legittimità costituzionale, va rilevato che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 72 del 2015: “alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, il principio del favor rei, di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale; per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre e a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale” (Cass. 23814/2019). 2. Il terzo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 689/1981 – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione delle norme giuridiche fondanti il principio di responsabilità per fatto illecito”: la Corte d’appello ha erroneamente interpretato l’art. 3 della legge 689/1981, non rilevando la mancanza del presupposto soggettivo della coscienza e volontarietà dell’azione od omissione posto a fondamento dell’irrogazione della sanzione amministrativa. Il motivo non può essere accolto. Come ha ripetutamente affermato questa Corte, il d.lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l’onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 15583/2022). Questa Corte, poi, ha anche di recente ribadito (Cass. n. 24081/2019) che l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (il principio è stato applicato in relazione a un provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla Consob nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese sono regolate in base al principio della soccombenza, come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell
Sentenza Cassazione n. 17864/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris