CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta violazione della legge e difetto di motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione all'attribuibilità della condotta dell'imputato è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata. Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 624 bis cod.pen. e la mancata derubricazione del fatto nell'art. 635 cod. pen., oltre a essere generico, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il co i ;ere e e sore I