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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 27399/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dr: avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORT)APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado, e in subordine la rimessione alle Sezioni Unite; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 4 marzo 2024 la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Cuneo con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alle pene di legge.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge in relazione all'art. 581 c.p.p..

Osservava, in particolare, la difesa che l'imputato aveva proposto appello avverso la su citata sentenza del Tribunale di Cuneo allegando procura speciale con la quale il Mannnnoliti, oltre a conferire mandato per l'impugnazione, aveva confermato la nomina del difensore quale proprio e domiciliatario.

Esponeva che la Corte di Appello di Torino aveva dichiarato l'appello inammissibile in quanto con l'atto di-impugnazione non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581 comma 1 ter c.p.p..

Deduceva che la procura speciale allegata all'atto di appello, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in virtù del suo contenuto era conforme al dettato normativo.

Deduceva, inoltre e per altro verso, che nella specie la su citata disposizione non era applicabile al caso di specie, considerato che l'imputato era detenuto e che tale condizione emergeva dall'atto di impugnazione; ciò in considerazione della ratio legis, atteso che solo nell'ipotesi di imputato libero la dichiarazione o l'elezione di domicilio potevano garantire l'esigenza di evitare un rallentamento nel giudizio di impugnazione, agevolando il buon esito della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Osservava anche, sul punto, che l'art. 161 primo comma c.p.p. escludeva dall'ambito di applicazione dell'invito a dichiarare o a eleggere domicilio l'imputato detenuto, e che l'art. 156 primo comma c.p.p. disponeva che "le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona".

Deduceva che, in ragione del tenore delle citate disposizioni, la dichiarazione richiesta ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p., in caso di imputato detenuto al momento dell'impugnazione, doveva ritenersi superflua ed eventualmente assorbita nei poteri oggetto della procura speciale, potendo validamente il difensore nominato procuratore speciale effettuare un'elezione di domicilio nell'atto di impugnazione con validità condizionata alla scarcerazione.

Assumeva, infine, che l'applicazione dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p. anche all'imputato detenuto comportava di necessità la violazione, oltre che dell'art. 3 Cost., dell'art. 6 della CEDU, che imponeva il pieno rispetto del diritto di accesso effettivo alla giustizia per le decisioni relative al "merito di qualsiasi accusa penale" anche nel giudizio di appello, e richiedeva che i giudici, nell'applicare le relative norme procedurali, evitassero un eccessivo formalismo in modo tale da non pregiudicare l'equità del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che l'imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore, al momento della presentazione dell'atto di appello era detenuto per altra causa, circostanza della quale la Corte di Appello era a conoscenza.

Il dl Igs.

N. 150 del 2022 è intervenuto, tra l'altro, sull'art. 581 c.p.p. introducendo nel testo della norma i commi 1 ter e 1 quater; il comma 1 ter stabilisce che "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

Tale incombente non è stato adempiuto, così che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del Mammoliti.

La questione posta dal ricorrente attiene all'applicabilità della nuova previsione (finalizzata a facilitare gli adempimenti introduttivi del giudizio) anche nel caso di imputato detenuto.

Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto - anche se per altra causa - vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio (cfr. Sent. N. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869).

Con una recente decisione (cfr. Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Rv 285921) questa Sezione ha sottolineato come il legislatore sia intervenuto anche sui commi primo e terzo dell'art. 156 c.p.p. e sull'art. 157 c.p.p., inserendo anche il nuovo art. 157 ter c.p.p., e da ultimo anche sull'art. 164 c.p.p., e ha osservato che la considerazione complessiva di tali interventi induce a concludere nel senso che la previsione introdotta con l'art. 581 comma 1 ter c.p.p. non possa ritenersi lex specialis rispetto al disposto di cui all'art. 156 c.p.p., come tale applicabile anche in caso di imputato detenuto.

Si è, in particolare, osservato che tale interpretazione appare coerente con l'intervento operato sull'art. 156 primo comma c.p.p., che stabilisce che "le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona", nel quale risulta emblematico e significativo l'avverbio "sempre", riferito a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, tanto da evidenziarne la portata generale e inderogabile anche rispetto alla disciplina introdotta con l'art. 581 comma 1 ter c.p.p..

È, poi, evidente che nel caso di eventuale scarcerazione l'imputato dovrà provvedere a eleggere o dichiarare domicilio.

Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dr: avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORT)APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado, e in subordine la rimessione alle Sezioni Unite; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 4 marzo 2024 la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Cuneo con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alle pene di legge. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge in relazione all'art. 581 c.p.p.. Osservava, in particolare, la difesa che l'imputato aveva proposto appello avverso la su citata sentenza del Tribunale di Cuneo allegando procura speciale con la quale il Mannnnoliti, oltre a conferire mandato per l'impugnazione, aveva confermato la nomina del difensore quale proprio e domiciliatario. Esponeva che la Corte di Appello di Torino aveva dichiarato l'appello inammissibile in quanto con l'atto di-impugnazione non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581 comma 1 ter c.p.p.. Deduceva che la procura speciale allegata all'atto di appello, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in virtù del suo contenuto era conforme al dettato normativo. Deduceva, inoltre e per altro verso, che nella specie la su citata disposizione non era applicabile al caso di specie, considerato che l'imputato era detenuto e che tale condizione emergeva dall'atto di impugnazione; ciò in considerazione della ratio legis, atteso che solo nell'ipotesi di imputato libero la dichiarazione o l'elezione di domicilio potevano garantire l'esigenza di evitare un rallentamento nel giudizio di impugnazione, agevolando il buon esito della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Osservava anche, sul punto, che l'art. 161 primo comma c.p.p. escludeva dall'ambito di applicazione dell'invito a dichiarare o a eleggere domicilio l'imputato detenuto, e che l'art. 156 primo comma c.p.p. disponeva che "le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona". Deduceva che, in ragione del tenore delle citate disposizioni, la dichiarazione richiesta ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p., in caso di imputato detenuto al momento dell'impugnazione, doveva ritenersi superflua ed eventualmente assorbita nei poteri oggetto della procura speciale, potendo validamente il difensore nominato procuratore speciale effettuare un'elezione di domicilio nell'atto di impugnazione con validità condizionata alla scarcerazione. Assumeva, infine, che l'applicazione dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p. anche all'imputato detenuto comportava di necessità la violazione, oltre che dell'art. 3 Cost., dell'art. 6 della CEDU, che imponeva il pieno rispetto del diritto di accesso effettivo alla giustizia per le decisioni relative al "merito di qualsiasi accusa penale" anche nel giudizio di appello, e richiedeva che i giudici, nell'applicare le relative norme procedurali, evitassero un eccessivo formalismo in modo tale da non pregiudicare l'equità del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che l'imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore, al momento della presentazione dell'atto di appello era detenuto per altra causa, circostanza della quale la Corte di Appello era a conoscenza. Il dl Igs. N. 150 del 2022 è intervenuto, tra l'altro, sull'art. 581 c.p.p. introducendo nel testo della norma i commi 1 ter e 1 quater; il comma 1 ter stabilisce che "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Tale incombente non è stato adempiuto, così che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del Mammoliti. La questione posta dal ricorrente attiene all'applicabilità della nuova previsione (finalizzata a facilitare gli adempimenti introduttivi del giudizio) anche nel caso di imputato detenuto. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto - anche se per altra causa - vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio (cfr. Sent. N. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). Con una recente decisione (cfr. Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Rv 285921) questa Sezione ha sottolineato come il legislatore sia intervenuto anche sui commi primo e terzo dell'art. 156 c.p.p. e sull'art. 157 c.p.p., inserendo anche il nuovo art. 157 ter c.p.p., e da ultimo anche sull'art. 164 c.p.p., e ha osservato che la considerazione complessiva di tali interventi induce a concludere nel senso che la previsione introdotta con l'art. 581 comma 1 ter c.p.p. non possa ritenersi lex specialis rispetto al disposto di cui all'art. 156 c.p.p., come tale applicabile anche in caso di imputato detenuto. Si è, in particolare, osservato che tale interpretazione appare coerente con l'intervento operato sull'art. 156 primo comma c.p.p., che stabilisce che "le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona", nel quale risulta emblematico e significativo l'avverbio "sempre", riferito a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, tanto da evidenziarne la portata generale e inderogabile anche rispetto alla disciplina introdotta con l'art. 581 comma 1 ter c.p.p.. È, poi, evidente che nel caso di eventuale scarcerazione l'imputato dovrà provvedere a eleggere o dichiarare domicilio. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gl
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