CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi detta decisione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio Difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di furto aggravato di cui agli artt, 624bis comnna1 e 3, 645 comma ln.5 cod. pen. con l'aggravante di aver commesso il fatto con il volto travisato e aver cagionato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante entità. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sul riconoscimento dell'autore dello scippo e la insussistenza delle aggravanti contestate, Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.) avendo la difesa con l'imputato che ammetteva gli addlebiti chiesto l'accoglimento della proposta concordata in ordine all'applicazione della pena. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria . P .Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21.1