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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36237/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè sul tema inerente il giudizio di equivalenza reso tra le attenuanti atipiche riconosciute e la recidiva contestata, l'unico affrontato dal ricorso, la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( coerentemente legata ad una valutazione in termini negativi della relativa personalità criminale in ragione dei suoi precedenti e del contegno tenuto nel sottarsi al controllo delle forze dell'ordine, dandosi a precipitosa fuga realizzata anche travolgendo un passante).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè sul tema inerente il giudizio di equivalenza reso tra le attenuanti atipiche riconosciute e la recidiva contestata, l'unico affrontato dal ricorso, la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( coerentemente legata ad una valutazione in termini negativi della relativa personalità criminale in ragione dei suoi precedenti e del contegno tenuto nel sottarsi al controllo delle forze dell'ordine, dandosi a precipitosa fuga realizzata anche travolgendo un passante). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36237/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris