CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 del G.u.p. presso il Tribunale di Taranto letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il G.u.p. presso il Tribunale di Tarani:o ha applicato agli imputati ex art. 444 cod. proc. pen. le pene nella misura concordata in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90 loro rispettivamente ascritti; che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti per un motivo non consentito, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. E, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto parimenti inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che all'evidenza non rientr3 vizrdeducibili; considerato che sorte analoga spetta al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'eccessività della pena, della quale non si denuncia l'illegalità; ritenuto inammissibile anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] perché proposto per un motivo non consentito, non rientrando I:ra i motivi deducibili la verifica dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso priva di rilievo la rinuncia al ricorso, peraltro, presentata dalla Stola in data odierna; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de planotcon conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.