Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27952/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in LIQUIDAZIONE, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] in LIQUIDAZIONE, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] in LIQUIDAZIONE, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, nonché Stefano PODAVINI, Adriano ZERLA, [OSCURATO:PERSONA] ZERLA, Sonia TURELLI, Sergio PODAVINI, tutti con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 1959/16 depositata il 31 marzo 2016.

Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Mauro ha depositato requisitoria scritta in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

INESIST. 1.L’Agenzia emetteva vari avvisi di accertamento in riferimento agli anni d’imposta 2006 e 2007 a fronte dell’asserito utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto relative a prestazioni rese da società cartiere, contestando quindi la deducibilità dei relativi importi.

Gli accertamenti riguardavano anche gli utili extra-contabili conseguentemente ritenuti percepiti dai soci.

Il ricorso venne respinto in primo grado.

La sentenza veniva appellata e la Commissione di secondo grado accoglieva parzialmente il gravame.

Ricorre l’Agenzia in cassazione con quattro motivi, e i contribuenti resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 14 della Legge n. 537/93 (art. 360, n. 3, c.p.c.)», l’Agenzia deduce che erroneamente la CTR abbia ritenuto infondato il disconoscimento della deducibilità dei costi fatturati come inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Nella prospettiva dell’Agenzia, infatti, i costi sarebbero stati sostenuti solo nella misura del 70%, in quanto il residuo costituirebbe il corrispettivo versato alle “cartiere” per l’emissione delle fatture, non essendo infatti le stesse in grado di fornire le prestazioni fatturate per difetto di adeguata organizzazione.

1.1. Il motivo è infondato.

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, cioè di operazioni in sé esistenti, ma le cui fatture risultano emesse «da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario)» (Cass. 28 febbraio 2017, n. 5173), viene in rilievo l’art. 14.

L. 24 dicembre 1993, n. 537, onde grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare la suddetta dissociazione soggettiva, mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria.

In proposito si è affermato che sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (Cass. 6 luglio 2018, n. 17788; Cass. 15 marzo 2022, n. 8480; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2373).

A fronte di ciò l’indeducibilità del 30 %, imputato dall’amministrazione in quanto ritenuto come il prezzo per l’emissione delle fatture non inerenti a prestazioni effettuate dalle società emittenti delle stesse, non è fondata.

Infatti tale imputazione avrebbe dovuto essere accompagnata dalla prova dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, mentre in difetto neppure tale eventuale mancata deduzione può in radice essere operata.

Va ricordato infatti in proposito che proprio l’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993 stabilisce che “Nella determinazione dei redditi di cui all' , di cui al , non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell' ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell' fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall' ”. 2.Con il secondo motivo, rubricato «Omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360, n. 5, c.p.c.)», l’Agenzia ripropone la medesima questione oggetto del primo motivo sotto diverso profilo.

In particolare, si deduce che la CTR abbia omesso di esaminare la circostanza decisiva che l’Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità dei costi di cui alle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti dal punto di vista soggettivo nella misura del 30% qual compenso per l’emissione delle fatture stesse.

2.1. Anche tale motivo è infondato.

Il vizio in predicato riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053), pertanto non concerne l’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 23 marzo 2017, n. 7472; Cass. 8 novembre 2019, n. 28887), o deduzioni difensive.

Nella specie l’Agenzia si è limitata a sostenere che la CTR ha omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dal fatto che le società contribuenti avrebbero corrisposto alle c.d.

“cartiere” un compenso pari al 30% del valore delle fatture de quibus per ottenerle da soggetti con i quali non avevano posto in essere alcuna transazione commerciale, ma che il corrispettivo per l’emissione delle fatture sia stato corrisposto non risulta da un fatto storico, sibbene da una ricostruzione operata dall’Agenzia sulla base della motivazione degli avvisi di accertamento, e del resto non può dirsi che la CTR non abbia considerato tale prospettiva, avendo piuttosto essa ritenuto che la non deducibilità sostenuta dall’ufficio era contrastante con la natura unitaria dell’operazione oggetto delle fatture (e non importa sotto tal profilo verificare se si tratti di osservazione fondata o meno) e la rilevanza dello jus superveniens in relazione alla indeducibilità dei costi relativi a prestazioni riconducibili a delitti non colposi, di cui s’è detto al motivo precedente. 3.Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 35 d.lgs. n. 546/92 (art. 360, n. 4, c.p.c.)», l’Agenzia censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato gli avvisi impugnati nei confronti delle società appellanti limitatamente alla deducibilità dei costi contestati.

In particolare, si sostiene che la CTR avrebbe dovuto procedere ad una rideterminazione dei costi secondo criteri ritenuti più congrui. 3.1Anche tale motivo è infondato.

Invero la CTR ha stabilito che i costi contestati dall’Ufficio sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, per intero e non in percentuale, come già riportato con riferimento ai motivi precedenti. 4.Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546/92 (art. 364, n. 4, c.p.c.)», l’Agenzia lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la sospensione dei processi riguardanti la posizione dei soci fino alla definizione di quelli relativi alla società con sentenza passata in giudicato.

Deduce a riguardo che non ricorrerebbero le condizioni per la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., vista l’opportunità di una trattazione e decisione contestuale delle controversie relative agli avvisi emessi nei confronti delle società e dei soci indicati in epigrafe e l’inconferenza del richiamo contenuto nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] alle sentenze n. 4809/2014 e n. 919/64/16.

4.1. Il motivo è inammissibile perché sul punto la statuizione di sospensione è diretta a regolare l’attività processuale, ed è soggetta a rimedi diversi dal ricorso in cassazione.

5. Il ricorso deve dunque essere respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M. Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in LIQUIDAZIONE, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] in LIQUIDAZIONE, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] in LIQUIDAZIONE, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, nonché Stefano PODAVINI, Adriano ZERLA, [OSCURATO:PERSONA] ZERLA, Sonia TURELLI, Sergio PODAVINI, tutti con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 1959/16 depositata il 31 marzo 2016. Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Mauro ha depositato requisitoria scritta in cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. INESIST. 1.L’Agenzia emetteva vari avvisi di accertamento in riferimento agli anni d’imposta 2006 e 2007 a fronte dell’asserito utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto relative a prestazioni rese da società cartiere, contestando quindi la deducibilità dei relativi importi. Gli accertamenti riguardavano anche gli utili extra-contabili conseguentemente ritenuti percepiti dai soci. Il ricorso venne respinto in primo grado. La sentenza veniva appellata e la Commissione di secondo grado accoglieva parzialmente il gravame. Ricorre l’Agenzia in cassazione con quattro motivi, e i contribuenti resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 14 della Legge n. 537/93 (art. 360, n. 3, c.p.c.)», l’Agenzia deduce che erroneamente la CTR abbia ritenuto infondato il disconoscimento della deducibilità dei costi fatturati come inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti. Nella prospettiva dell’Agenzia, infatti, i costi sarebbero stati sostenuti solo nella misura del 70%, in quanto il residuo costituirebbe il corrispettivo versato alle “cartiere” per l’emissione delle fatture, non essendo infatti le stesse in grado di fornire le prestazioni fatturate per difetto di adeguata organizzazione. 1.1. Il motivo è infondato. Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, cioè di operazioni in sé esistenti, ma le cui fatture risultano emesse «da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario)» (Cass. 28 febbraio 2017, n. 5173), viene in rilievo l’art. 14. L. 24 dicembre 1993, n. 537, onde grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare la suddetta dissociazione soggettiva, mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria. In proposito si è affermato che sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (Cass. 6 luglio 2018, n. 17788; Cass. 15 marzo 2022, n. 8480; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2373). A fronte di ciò l’indeducibilità del 30 %, imputato dall’amministrazione in quanto ritenuto come il prezzo per l’emissione delle fatture non inerenti a prestazioni effettuate dalle società emittenti delle stesse, non è fondata. Infatti tale imputazione avrebbe dovuto essere accompagnata dalla prova dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, mentre in difetto neppure tale eventuale mancata deduzione può in radice essere operata. Va ricordato infatti in proposito che proprio l’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993 stabilisce che “Nella determinazione dei redditi di cui all' , di cui al , non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell' ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell' fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall' ”. 2.Con il secondo motivo, rubricato «Omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360, n. 5, c.p.c.)», l’Agenzia ripropone la medesima questione oggetto del primo motivo sotto diverso profilo. In particolare, si deduce che la CTR abbia omesso di esaminare la circostanza decisiva che l’Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità dei costi di cui alle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti dal punto di vista soggettivo nella misura del 30% qual compenso per l’emissione delle fatture stesse. 2.1. Anche tale motivo è infondato. Il vizio in predicato riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), pertanto non concerne l’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 23 marzo 2017, n. 7472; Cass. 8 novembre 2019, n. 28887), o deduzioni difensive. Nella specie l’Agenzia si è limitata a sostenere che la CTR ha omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dal fatto che le società contribuenti avrebbero corrisposto alle c.d. “cartiere” un compenso pari al 30% del valore delle fatture de quibus per ottenerle da soggetti con i quali non avevano posto in essere alcuna transazione commerciale, ma che il corrispettivo per l’emissione delle fatture sia stato corrisposto non risulta da un fatto storico, sibbene da una ricostruzione operata dall’Agenzia sulla base della motivazione degli avvisi di accertamento, e del resto non può dirsi che la CTR non abbia considerato tale prospettiva, avendo piuttosto essa ritenuto che la non deducibilità sostenuta dall’ufficio era contrastante con la natura unitaria dell’operazione oggetto delle fatture (e non importa sotto tal profilo verificare se si tratti di osservazione fondata o meno) e la rilevanza dello jus superveniens in relazione alla indeducibilità dei costi relativi a prestazioni riconducibili a delitti non colposi, di cui s’è detto al motivo precedente. 3.Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 35 d.lgs. n. 546/92 (art. 360, n. 4, c.p.c.)», l’Agenzia censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato gli avvisi impugnati nei confronti delle società appellanti limitatamente alla deducibilità dei costi contestati. In particolare, si sostiene che la CTR avrebbe dovuto procedere ad una rideterminazione dei costi secondo criteri ritenuti più congrui. 3.1Anche tale motivo è infondato. Invero la CTR ha stabilito che i costi contestati dall’Ufficio sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, per intero e non in percentuale, come già riportato con riferimento ai motivi precedenti. 4.Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546/92 (art. 364, n. 4, c.p.c.)», l’Agenzia lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la sospensione dei processi riguardanti la posizione dei soci fino alla definizione di quelli relativi alla società con sentenza passata in giudicato. Deduce a riguardo che non ricorrerebbero le condizioni per la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., vista l’opportunità di una trattazione e decisione contestuale delle controversie relative agli avvisi emessi nei confronti delle società e dei soci indicati in epigrafe e l’inconferenza del richiamo contenuto nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] alle sentenze n. 4809/2014 e n. 919/64/16. 4.1. Il motivo è inammissibile perché sul punto la statuizione di sospensione è diretta a regolare l’attività processuale, ed è soggetta a rimedi diversi dal ricorso in cassazione. 5. Il ricorso deve dunque essere respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del pr
Sentenza Cassazione n. 27952/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris