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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21561/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la confisca e con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi nel resto.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Novara ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei reati previsti: dagli artt.110 e 628 cod.pen.; dagli artt. 1, 2, 4 e 7 della

I. n.895/1967; dagli artt. 81 e 648ter, comma 1, cod.pen.; dagli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, T.U. stup.) la pena di anni cinque di reclusione ed C 26.000,00 di multa, così determinata previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei reati previsti: dagli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; dagli artt. 110 e 379 cod.pen.) la pena di anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa, così determinata - previo riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup. - con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì disposto la confisca e la devoluzione all'Erario del denaro in sequestro e la confisca e distruzione di tutto quanto altro ancora in sequestro.

2. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i due imputati, tramite i rispettivi difensori 2.1 n ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi.

Con il primo motivo la difesa ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.240 cod.pen. in relazione all'art.322 cod.proc.pen..

Ha dedotto che l'importo di C 1.000,00, già sottoposto a sequestro preventivo, era stato rinvenuto nell'abitazione della compagna dell'imputato, presso la quale quest'ultimo risiedeva; che vi era la prova della sussistenza di una fonte lecita di reddito, prestando l'imputato e la sua compagna regolare attività lavorativa sin dal 2018 con contratto a tempo indeterminato, come da documentazione prodotta nel corso del processo; esponeva altresì che il ruolo del ricorrente era stato del tutto marginale in relazione alle vicende oggetto del processo e che l'imputazione era stata riqualificata sotto la specie di quella prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; ha quindi dedotto l'assenza di uno specifico percorso motivazionale alla base della statuizione di confisca.Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen - la violazione dell'art. 444 cod.proc.pen., in riferimento all'art.129 cod.proc.pen..

Ha dedotto che, nel caso di specie, si ravvisavano errori di calcolo nella pena finale e che emergeva comunque la mancanza di una completa ed esaustiva analisi logica in ordine ai passaggi posti alla base del computo finale della sanzione. 2.2 D ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi.

Con il primo motivo, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) c) ed e), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, carenza e illogicità della motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro.

Ha dedotto che il giudice di merito aveva omesso di motivare sulle allegazioni e le produzioni della difesa utili a dimostrare la provenienza lecita del denaro, richiamando sul punto la documentazione allegata al ricorso.

Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen - la violazione dell'art. 444 cod.proc.pen., in riferimento all'art.129 cod.proc.pen..

Ha dedotto che, nel caso di specie, si ravvisavano errori di calcolo nella pena finale e che emergeva comunque la mancanza di una completa ed esaustiva analisi logica in ordine ai passaggi posti alla base del computo finale della sanzione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca e per la declaratoria, nel resto, di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono parzialmente fondati in riferimento al rispettivo primo motivo, recante censure tra loro pienamente sovrapponibili e relative alla legittimità del provvedimento di confisca del denaro sequestrato agli imputati.

2. In ordine al relativo profilo di diritto, deve quindi essere premesso che - sulla base dell'arresto espresso da Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l'astratta ammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto della mancata formazione dell'accordo in ordine alle determinazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell'art.444, comma 2, cod.proc.pen., come modificato dall'art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo.

Deve quindi osservarsi che - in tema di confisca diretta del profitto del reato adottata in sede di sentenza di patteggiamento, presupponente nel caso di specie la derivazione del denaro dalla contestata attività di cessione di sostanza stupefacente - sussiste comunque un obbligo di congrua motivazione in capo al giudice procedente, pur se parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale).

Applicando i principi suddetti al caso di specie, deve quindi ritenersi che la mera argomentazione contenuta in sentenza, in base alla quale la confisca del denaro si giustificava sulla provenienza illecita del denaro "non essendo stati allegati elementi tali da far ritenere che il denaro in sequestro fosse di derivazione lecita" non rispetti adeguatamente l'onere motivazionale esistente nel caso di specie; ciò anche a fronte delle motivate e documentate istanze di restituzione che - come risulta dagli atti - erano state proposte dalle parti in sede di udienza.

3. I rispettivi secondi motivi di ricorso, pure prospettanti ragioni giuridiche reciprocamente sovrapponibili, sono inammissibili.

Sul punto, va premesso che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915).

In ogni caso, i motivi di ricorso risultano intrinsecamente aspecifici, non indicando in quale parte dell'accordo - poi recepito dal giudice - si sarebbero concretamente verificati gli (del tutto genericamente dedotti) errori di calcolo della pena.

4. La sentenza impugnata, fermo restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità dei ricorrenti, va quindi annullata con rinvio all'ufficio GIP presso il Tribunale di Novara, diversa persona fisica, affinché provveda a colmare la riscontrata lacuna motivazionale in riferimento alla confisca delle somme di denaro in sequestro; i ricorsi vanno altresì dichiarati inammissibili nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara in diversa persona fisica.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la confisca e con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi nel resto. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Novara ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei reati previsti: dagli artt.110 e 628 cod.pen.; dagli artt. 1, 2, 4 e 7 della I. n.895/1967; dagli artt. 81 e 648ter, comma 1, cod.pen.; dagli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, T.U. stup.) la pena di anni cinque di reclusione ed C 26.000,00 di multa, così determinata previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei reati previsti: dagli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; dagli artt. 110 e 379 cod.pen.) la pena di anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa, così determinata - previo riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup. - con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì disposto la confisca e la devoluzione all'Erario del denaro in sequestro e la confisca e distruzione di tutto quanto altro ancora in sequestro. 2. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i due imputati, tramite i rispettivi difensori 2.1 n ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi. Con il primo motivo la difesa ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.240 cod.pen. in relazione all'art.322 cod.proc.pen.. Ha dedotto che l'importo di C 1.000,00, già sottoposto a sequestro preventivo, era stato rinvenuto nell'abitazione della compagna dell'imputato, presso la quale quest'ultimo risiedeva; che vi era la prova della sussistenza di una fonte lecita di reddito, prestando l'imputato e la sua compagna regolare attività lavorativa sin dal 2018 con contratto a tempo indeterminato, come da documentazione prodotta nel corso del processo; esponeva altresì che il ruolo del ricorrente era stato del tutto marginale in relazione alle vicende oggetto del processo e che l'imputazione era stata riqualificata sotto la specie di quella prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; ha quindi dedotto l'assenza di uno specifico percorso motivazionale alla base della statuizione di confisca.Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen - la violazione dell'art. 444 cod.proc.pen., in riferimento all'art.129 cod.proc.pen.. Ha dedotto che, nel caso di specie, si ravvisavano errori di calcolo nella pena finale e che emergeva comunque la mancanza di una completa ed esaustiva analisi logica in ordine ai passaggi posti alla base del computo finale della sanzione. 2.2 D ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi. Con il primo motivo, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) c) ed e), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, carenza e illogicità della motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro. Ha dedotto che il giudice di merito aveva omesso di motivare sulle allegazioni e le produzioni della difesa utili a dimostrare la provenienza lecita del denaro, richiamando sul punto la documentazione allegata al ricorso. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen - la violazione dell'art. 444 cod.proc.pen., in riferimento all'art.129 cod.proc.pen.. Ha dedotto che, nel caso di specie, si ravvisavano errori di calcolo nella pena finale e che emergeva comunque la mancanza di una completa ed esaustiva analisi logica in ordine ai passaggi posti alla base del computo finale della sanzione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca e per la declaratoria, nel resto, di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati in riferimento al rispettivo primo motivo, recante censure tra loro pienamente sovrapponibili e relative alla legittimità del provvedimento di confisca del denaro sequestrato agli imputati. 2. In ordine al relativo profilo di diritto, deve quindi essere premesso che - sulla base dell'arresto espresso da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l'astratta ammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto della mancata formazione dell'accordo in ordine alle determinazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell'art.444, comma 2, cod.proc.pen., come modificato dall'art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo. Deve quindi osservarsi che - in tema di confisca diretta del profitto del reato adottata in sede di sentenza di patteggiamento, presupponente nel caso di specie la derivazione del denaro dalla contestata attività di cessione di sostanza stupefacente - sussiste comunque un obbligo di congrua motivazione in capo al giudice procedente, pur se parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale). Applicando i principi suddetti al caso di specie, deve quindi ritenersi che la mera argomentazione contenuta in sentenza, in base alla quale la confisca del denaro si giustificava sulla provenienza illecita del denaro "non essendo stati allegati elementi tali da far ritenere che il denaro in sequestro fosse di derivazione lecita" non rispetti adeguatamente l'onere motivazionale esistente nel caso di specie; ciò anche a fronte delle motivate e documentate istanze di restituzione che - come risulta dagli atti - erano state proposte dalle parti in sede di udienza. 3. I rispettivi secondi motivi di ricorso, pure prospettanti ragioni giuridiche reciprocamente sovrapponibili, sono inammissibili. Sul punto, va premesso che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915). In ogni caso, i motivi di ricorso risultano intrinsecamente aspecifici, non indicando in quale parte dell'accordo - poi recepito dal giudice - si sarebbero concretamente verificati gli (del tutto genericamente dedotti) errori di calcolo della pena. 4. La sentenza impugnata, fermo restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità dei ricorrenti, va quindi annullata con rinvio all'ufficio GIP presso il Tribunale di Novara, diversa persona fisica, affinché provveda a colmare la riscontrata lacuna motivazionale in riferimento alla confisca delle somme di denaro in sequestro; i ricorsi vanno altresì dichiarati inammissibili nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara in diversa persona fisica. Dichiara i
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