Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 23534/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 31823/2019 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rap- presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura spe- ciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].

G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora Im- presa [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- pasquale e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi dell ' ing. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresaindividuale, mandataria dell'ATI Impresa ing. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 895/2019deposi- tata il 29/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune diRocca Imperiale conveniva in giudizio l ' ATI - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Giovanni VolpeScavi e [OSCURATO:PERSONA]- gici s.r.l., nonché ciascuna delle imprese associate, deducendo che : con contratto del 30/09/1992 aveva affidato alla predetta ATI la realizzazione di un'area attrezzata per il tempo libero e lo sport, nonché i lavori per la ristrutturazione delMonastero (da adibire a centro museale·espositivo); con deliberadel 12 aprile 1994 era stata nominata la Commissione per l ' ema- nazione dell'Atto unico di Collaudo, al quale l'ATI aveva allegato riserve ; dall'[OSCURATO:PERSONA] di Collaudo si desumeval ' incompletezza dei lavori eseguiti dall'ATI; erano stati ritenuti nonidonei al collaudo, infatti, il campo poliva- lente di hockey e la pista dipattinaggio con annessi impianto elettrico, fo- gnatura e parte dellasottostante recinzione, tutte opere che richiedevano ulteriori specificiinterventi; v'era stata poi la delibera dell ' 08/10/ 2002 per l'approvazione delle risultanze dell'Atto di Collaudo.

Il cantiere, però, era rimasto in stato di completo abbandono e l'impresa nonaveva provveduto ai lavori tuttora dovuti in base alle prescrizionidella Commissione.

Il Comune lamentava in particolare che l'ATI aveva consegnatoparzial- mente i lavori l'[OSCURATO:DATA_NASCITA],con ben 238 giorni di ritardo rispetto al termine contrattualmente fissato al 15 settembre1997, nonostante essa avesse ot- tenuto numerose proroghe fino alla data del 15/09/1997, e che l a stessa ATIaveva tenuto una condotta negligente, come emergeva dal collaudo (si eraspinta a lasciare il cantiere in uno stato di totale abbandono) , con la conseguenza che gravavano su di essa tutti ilavori necessari per il ripristino delle opere,fino alla completa realizzazione di quanto prev isto i n contratto , e la stessa doveva ritenersi responsabile per tutte le imperfezioni riscontrate durante i lavori.

Il Comune chiedeva, pertanto, la condanna delle convenute alla coattiva esecuzione dei lavori di realizzazionedi un'area attrezzata per il tempo li- bero e lo sport in territorio diRocca Imperiale, con il risarcimento di tutti i danni derivatiall'Amministrazione per le inadempienze e i ritardi, nella mi- sura davalutarsi con idonea CTU. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel costituirsi, eccepiva in primo luogo il difetto di giurisdizione e la propria carenza di legittimazione, non essendo la mandataria dell'ATI, oltre alla prescrizione e alla decadenzadall'azione ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c.

Nel merito respingeva gli addebiti, rile- vando di essersi occupata solodei lavori del Monastero, in quanto si trattava di associazionetemporanea di tipo "verticale", con specifica ripartizione dei lavorioggetto di appalto.

Nel corso del giudizio interveniva la morte dell'ing. [OSCURATO:PERSONA],cui seguiva la riassunzione del processo e la costituzione degli eredidi quest'ul- timo, che aggiungevano alle difese del loro dante causa la precisazione che, nella stagione invernale successiva all'ultimazione dei lavori, si era verifi- cato un vasto movimento franoso, che escludeva qualsiasiresponsabilità ed obbligo dell'appaltatore.

Dopo l'istruzione orale e documentale, la causa veniva decisa dalTribu- nale di Castrovillari con pronuncia di rigetto della domanda e condanna dell'attore alle spese.

Il Comune proponeva appello contro tale decisione, lamentando un'er- rata lettura delle risultanzedi causa.

In particolare, con un primo motivo, deduceva che l'evento franoso era sopraggiunto a notevole distanza di tempo dalprevisto termine di comple- tamento delle opere, sicché, essendo l'appaltatore già in mora,il fatto non poteva essere considerato un'esimente; che dagli atti della C ommissione risultava che le opere erano incomplete, conriferimento al campo da hockey e da pattinaggio, con gli annessiservizi e recinzione; che il cantiere era in statodi abbandono, il che aggravava l ' inadempimento dell ' impresa, venuta meno alla suaobbligazione di risultato.

Con un secondo motivo, l ' appellante ribadiva la domanda dipagamento, quale equivalente dei lavori non fatti, delle sommenecessarie al loro completamento, dovendosi ritenere insuffi- cientiquelle già trattenute dalla committente.

Si costituivano in giudizio soltanto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- squale, GattoFrancesco e [OSCURATO:PERSONA], che contrastavano gli argomenti e lerichieste formulati dall'appellante.

La Corte d'appello respingeva l'impugnazione, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] del gravame evidenziava che dalla documentazione versata in atti, ancor prima che dalla provaper testi, emergeva in maniera chiara che gli inadempimenti contestati alle appellate erano del tutto insussistenti, o che comunque ledomande formulate non trovava no alcun supporto negli atti,che descrivevano una fattispecie abbastanza differente da quella pro- spettata.

Con riferimento al primo motivo di appello, evidenziava che il 24/07/ 1998 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l'ATI appaltatrice,con la presenza del Direttore dei Lavori, avevano sottoscritto un verbale, nel quale, premesso che a quella data i lavori erano quasi ultimati eche risultavano invece com- pletamente ultimate le opere relative al"complesso denominato Monastero e ai campi di gioco ... (calcetto,tennis e plurimo)", avevano concordato, in attesa del completamento e delcollaudo, l'anticipata e provvisoria consegna delle opere al Comune di [OSCURATO:PERSONA], per le attività estive già pro- grammate, dal 25luglio al 30 settembre 1998.

Nello stato di consistenza ivi allegato, sid ava atto che nell ' area attrezzata di cui si fa ceva consegna, ai campisportivi consegnati mancavano le "reti" (quelle delle porte di calcetto, la rete del tennis e della pallavolo, i retini del canestro), mentre i lavori erano"completi per il resto".

Il 28 luglio 1998 era stato redatto sia lo Stato finale dei Lavori, che il certificato di ultimazione lavori, ove si precisava che i lavori oggetto del contratto principaleerano da ritenersi completati in data 11 maggio 1998, mentre ilavori aggiuntivi richiesti dall ' Amministrazione erano stati completati "interamente" entro il 28 luglio 1998; poiché tuttavia solo per i primi risultava prevista la p enale, si valutava alla data dell ' 11 maggio 1998il ritardo nell'ordine di 238 giorni, con la penale·defalcata dal saldonello stato finale dei lavori.

A tali atti, che consacra va no il completa- mento delle opere e la buonaesecuzione delle stesse, non risultava seguito il collaudonel termine dovuto, effettuato solo nel 2001.

La Corte di merito aggiungeva che nell'Atto unico di Collaudo del marzo o maggio 2001 (la data era illeggibile) si dava conto dell'avvio, nella sta- gione invernale 1999/2000, diun vasto movimento franoso che aveva in- teressato la parte inferioredell'are a attrezzata, nella zona in cui era sito il campo di hockey,pattinaggio, muro di valle, che aveva provocato la rovina di parte dellarecinzione e della vicina sistemazione dell'area, di parte del campodi hockey e dell'annessa pista di pattinaggio e aveva danneggiato gli annessi impianti di raccolta e smaltimento delle acque, oltre che quelli di illuminazione del campo.

Lesioni e fratture si erano verificate anche nel muro conle gradinate a monte del Campo e nelle strade e nei piazzaletti vicini.

Secondo la Corte d'appello, il fatto che i collaudatori avessero osservato de visuil fenomeno franoso non comportava , com ' è ovvio, che essi potes- sero rendere collaudabili le opere che non avevano rinvenutocome idonee, ma questo non significava che tale condizione d ovesse essere necessaria- mente ricondotta all'appaltatore, tenuto conto che, in quella sede, la D.L., anche con riguardo alle opere non più ispezionabili , aveva dichiarato che tutti i lavori eranostati eseguiti a perfetta regola d ' arte e, nella precedente visita di collaudo del 12 aprile 2000,la stessa Commissione aveva giudicato "ottima" la fatturadelle opere relative al Monastero, mentre l ' Amministra- zionecomunale, presente, aveva assicurato all'impresa ogni collaborazione ed assistenza per la esecuzione dei lavori diriparazione dei danni cagionati dalla frana all'area attrezzata.Il movimento franoso, d'altronde, era stato ritenuto di tali proporzionida non potersi assicurare la tranquilla utilizzabi- lità delle opere, ove pure riparate, se non all'interno di lavori di ben più imponenteportata, utili a stabilizzare il versante.

La sequela dei suddetti atti, dei quali venivano riportate dalla Corte di merito solo le parti più significative, conduc eva la stessa Corte a ritenere non imputabile all'appaltatore lacondizione delle opere indotta dalla frana.

Ciò, in primo luogo , con riferimento al dedotto ritardo nella consegna dei lavori, poiché considerando il disposto dell'art. 1221 c.c., eraevidente che non sarebbe cambiata la sorte della res, ove l ' ultimazione e la consegna fossero state fatte nei tempi contrattuali,ossia entro il settembre 1997.

Inoltre, con riferimento ai dedotti vizi, era certo che prima dell ' evento franoso le opere erano state tutte eseguitea regola d'arte e che il Comune fosse in mora nella esecuzione delcollaudo, che doveva compiere entro l'11 maggio 1999,dunque prima della frana.

Infine, l ' effettuazione del collaudo dopo l'evento franoso, secondo la Corte d'appello, esclude va la rilevanza dello stato di abbandono del cantiere, posto che in esso emergeva che quello stato non esisteva affatto per quel che concerneva il complesso de- nominato Monastero e che comunque, siaper questo che per l'area attrez- zata, non aveva comportato danni o difetti alle opere, se non di estrema lievità, sì che dal punto di vista contabile erano stati detratti dall'importo dell'appalto solo i lavori rinvenuti non collaudabili per fatto non imputabile all'appaltatore.

Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di ricorso.

Nessuno degli intimati si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e unico motivo di ricorso principale è dedott a la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., da leggersi in combinato di- sposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente ha reiterato le proprie affermazioni in ordine al fatto che l'ATIaveva effettuato una consegna tardiva e parziale dell ' opera , che l ' e- vento franoso si era verificato quando l'ATI era già inadempiente, che il cantiere era in stato di completo abbandono a causa dell'inerzia e della su- perficialità dell'ATI, che l'appaltatore rispondeva della cattiva esecuzione delle opere, aggiungendo che doveva tenersi conto degli obblighi di buona fede delle imprese che, pertanto, erano tenute ad eseguire i lavori di com- pletamento dell'opera o, in subordine, a risarcire i danni e che la Corte avrebbe dovuto disporre CTU per quantificare i danni subiti.

In particolare, il Comune ha affermato che l'ATI aveva operato in ritardo una consegna parziale dei lavori, come si evinceva dal certificato di col- laudo, ove, con riferimento a quelli relativi alla realizzazione dell ' area at- trezzata per il tempo libero e lo sport in Agro di RoccaImperiale, non erano collaudabili il campo polivalente di Hockey e la pista di pattinaggiocon an- nessi impianto elettrico, fognatura e parte della sottostante recinzione, ag- giungendo che, come si evinceva dall'Atto unico di collaudo, il cantiere ri- sultava in stato di completo abbandono, a causa dell'inerzia e della superfi- cialitàe le opere realizzate non potevano assolvere alle funzioni d ' interesse pubblico cui erano state destinate.

Ad opinione del ricorrente, l'ATI non poteva invocare l'esimente relativa all'evento franoso che si era verificato prima del collaudo, poiché tale evento si era verificato dopo il termine stabilito per la consegna delle opere appal- tate, ovvero quando l'inadempimento contrattuale era già in essere. 2.Il motivo è infondato, ma la motivazione deve essere corretta nei termini di seguito evidenziati. 2.1.Occorre prima di tutto rilevare che la Corte d'appello ha accertato, in punto di fatto,che la consegna dei lavori è stata effettuata in via antici- pata al 24/07/1998 e che tutti i lavori sono stati completati il 28/07/1998, quando è stato redatto lo stato finale dei lavorie il certificato di ultimazione degli stessi.

La stessa Corte ha accertato che il collaudo non è stato effettuato nei sei mesi successivi, come dovuto, addirittura nel 2001.

Infine, la medesima Corte ha tenuto conto che nell'Atto unico di collaudo è stato riportato che, nella stagione invernale 1999/2000 , si era verificato un vasto movimento franoso,che aveva provocato la rovina di parte de lle opere realizzate, relative all'area attrezzata, che pertanto non venivano col- laudate. 2.2.La Corte d'appello ha ritenuto non imputabile all'ATI la condizione delle opere indotta dalla frana.

Il ricorrente ha censurato tale statuizione,affermando che, comunque , l'evento franoso si era verificato quando l ' inadempimento contrattuale dell'ATI appaltatricesi era già verificato, non avendo essa consegnato l ' o- pera nel termine previsto in contrattoe dovendo , pertanto, rispondere dello stato delle cose, così come riscontrate all ' esito del collaudo dopo la verifi- cazione della frana.

2.3. Com'è noto, l'art. 1673 c.c. stabilisce che «Se, per causa non im- putabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verifi- carla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore».

La norma richiede , come presupposto , che il perimento o deteriora- mento della cosa non sia imputabile ad alcuna delle parti, e pone come condizione che il medesimo perimento o deterioramento sia intervenuto prima che l'opera sia accettata dal committente o prima che il quest'ultimo sia in mora nel verificarla.

2.4. Occorre tenere presente chela procedura di accettazione dell'opera è di fondamentale rilevanza ai fini dell'individuazione dei soggetti che ex lege sono tenuti a sopportare il rischio di perimento o deterioramento di quanto costruito.

La verifica della stessa, dunque, si concretizzanell'esercizio di un diritto che non presenta i caratteri di una situazione giuridica soggettiva potesta- tiva,in quanto anche l'appaltatore è titolare dell'interesse a che tale potere venga espletato nel più breve tempo possibile dal completamento materiale dell'opera.

In effetti, il rischio del perimento di quanto eseguito è a carico dell'ap- paltatore fintantoché non venga avviato il procedimento che porta alla de- cisione sull'accettazione dell'opera,e non può ritenersi compatibile con l ' e- secuzione del contratto secondo buona fede l'inerzia del committente nello avviare taleprocedimento.

Il ritardo, se ingiustificato, configura un caso di mora accipiendi, che secondo la giurisprudenza di legittimità non richiede una formale offerta nei modi di cui all'art. 1209 c.c.

In tale ottica, in tema di collaudo delle opere pubbliche, questa Corte ha più volte affermato che l'art. 5 della legge n. 741 del 1981 ( applicabile ratione temporis) è norma di carattere generale,applicabile a tutte le pro- cedure diesecuzione di opere pubbliche, ove prevede i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delineandocon certezza il periodo supe- rato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente,quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità dimettere in mora l ' Amministra- zione e che, dalla scadenza del predettotermine, inizia a decorrere la pre- scrizione del credito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2477 del 29/01/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17314 del 16/08/2011; v. già Cass., Sez.

U, Sentenza n. 29530 del 18/12/2008e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007).

Più in generale, questa stessa Corte ha spiegato che l'Amministrazione appaltante, non può ritardare sine diele proprie determinazioni relative al collaudodelle opere appaltate, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 c.c., con la conseguenza che, se èfissato espressamente nelcontratto un termine per il compimento delle indicate operazioni, e lo stesso trascorra senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente.

Ne consegue che, da tale momento, non solo l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chie- dere che le sia assegnato un termine, ma inizia anche a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto al corrispettivo (Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 1509 del 27/01/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10377 del 21/06/2012). 2.5.Nel caso di specie, c ome sopra evidenziato, la Corte d ' appello ha accertato, con statuizione in fatto non impugnata ai sensi dell ' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che l'impresa ha completato i lavori il 2 8/07/1998 successivamente alla scadenza dei termini previstiin contratto.

Né il Comune ha censurato la statuizione della Corte di merito , nella parte in cui ha accertato l'esecuzione del collaudo dopo anni dall'ultimazione dei lavori, benoltre il termine ritenuto dovuto di sei mesi.

Non è stato neppure posto in discussione che l'evento franoso sia stato un evento non riconducibile alla condotta di alcuna delle parti.

In effetti, guardando alla posizione dell'ATI, come ritenuto dalla Corte d'appello, il rispetto dei termini contrattuali non avrebbe impedito il dan- neggiamento delle opere realizzate, tenuto conto che la frana si sarebbe ugualmente verificata. 2.6.Scaduto il termine entro il quale doveva essere effettuato il col- laudo, dunque, come sopra evidenziato, lo stesso Comune era da ritenersi in mora in ordine al diritto-dovere di verificare i lavori, con la conseguenza che non poteva esigere dall'ATI il rifacimento delle opere danneggiate o il compimento delleriparazioni in esecuzione degli obblighi derivanti dal con- trattodi appalto, né chiedere all'ATI stessa il risarcimento de l pregiudizio derivantedalla mancata esecuzione di tali lavori, poiché il rischio del peri- mento o del danneggiamento del benegravava su di lui ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 1207 e 1673 c.c. 3.Il ricorso deve pertanto essere respinto.

4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata , essendo le parti convenute rimaste intimate. 5.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 31823/2019 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rap- presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura spe- ciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora Im- presa [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- pasquale e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi dell ' ing. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresaindividuale, mandataria dell'ATI Impresa ing. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 895/2019deposi- tata il 29/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune diRocca Imperiale conveniva in giudizio l ' ATI - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Giovanni VolpeScavi e [OSCURATO:PERSONA]- gici s.r.l., nonché ciascuna delle imprese associate, deducendo che : con contratto del 30/09/1992 aveva affidato alla predetta ATI la realizzazione di un'area attrezzata per il tempo libero e lo sport, nonché i lavori per la ristrutturazione delMonastero (da adibire a centro museale·espositivo); con deliberadel 12 aprile 1994 era stata nominata la Commissione per l ' ema- nazione dell'Atto unico di Collaudo, al quale l'ATI aveva allegato riserve ; dall'[OSCURATO:PERSONA] di Collaudo si desumeval ' incompletezza dei lavori eseguiti dall'ATI; erano stati ritenuti nonidonei al collaudo, infatti, il campo poliva- lente di hockey e la pista dipattinaggio con annessi impianto elettrico, fo- gnatura e parte dellasottostante recinzione, tutte opere che richiedevano ulteriori specificiinterventi; v'era stata poi la delibera dell ' 08/10/ 2002 per l'approvazione delle risultanze dell'Atto di Collaudo. Il cantiere, però, era rimasto in stato di completo abbandono e l'impresa nonaveva provveduto ai lavori tuttora dovuti in base alle prescrizionidella Commissione. Il Comune lamentava in particolare che l'ATI aveva consegnatoparzial- mente i lavori l'[OSCURATO:DATA_NASCITA],con ben 238 giorni di ritardo rispetto al termine contrattualmente fissato al 15 settembre1997, nonostante essa avesse ot- tenuto numerose proroghe fino alla data del 15/09/1997, e che l a stessa ATIaveva tenuto una condotta negligente, come emergeva dal collaudo (si eraspinta a lasciare il cantiere in uno stato di totale abbandono) , con la conseguenza che gravavano su di essa tutti ilavori necessari per il ripristino delle opere,fino alla completa realizzazione di quanto prev isto i n contratto , e la stessa doveva ritenersi responsabile per tutte le imperfezioni riscontrate durante i lavori. Il Comune chiedeva, pertanto, la condanna delle convenute alla coattiva esecuzione dei lavori di realizzazionedi un'area attrezzata per il tempo li- bero e lo sport in territorio diRocca Imperiale, con il risarcimento di tutti i danni derivatiall'Amministrazione per le inadempienze e i ritardi, nella mi- sura davalutarsi con idonea CTU. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel costituirsi, eccepiva in primo luogo il difetto di giurisdizione e la propria carenza di legittimazione, non essendo la mandataria dell'ATI, oltre alla prescrizione e alla decadenzadall'azione ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. Nel merito respingeva gli addebiti, rile- vando di essersi occupata solodei lavori del Monastero, in quanto si trattava di associazionetemporanea di tipo "verticale", con specifica ripartizione dei lavorioggetto di appalto. Nel corso del giudizio interveniva la morte dell'ing. [OSCURATO:PERSONA],cui seguiva la riassunzione del processo e la costituzione degli eredidi quest'ul- timo, che aggiungevano alle difese del loro dante causa la precisazione che, nella stagione invernale successiva all'ultimazione dei lavori, si era verifi- cato un vasto movimento franoso, che escludeva qualsiasiresponsabilità ed obbligo dell'appaltatore. Dopo l'istruzione orale e documentale, la causa veniva decisa dalTribu- nale di Castrovillari con pronuncia di rigetto della domanda e condanna dell'attore alle spese. Il Comune proponeva appello contro tale decisione, lamentando un'er- rata lettura delle risultanzedi causa. In particolare, con un primo motivo, deduceva che l'evento franoso era sopraggiunto a notevole distanza di tempo dalprevisto termine di comple- tamento delle opere, sicché, essendo l'appaltatore già in mora,il fatto non poteva essere considerato un'esimente; che dagli atti della C ommissione risultava che le opere erano incomplete, conriferimento al campo da hockey e da pattinaggio, con gli annessiservizi e recinzione; che il cantiere era in statodi abbandono, il che aggravava l ' inadempimento dell ' impresa, venuta meno alla suaobbligazione di risultato. Con un secondo motivo, l ' appellante ribadiva la domanda dipagamento, quale equivalente dei lavori non fatti, delle sommenecessarie al loro completamento, dovendosi ritenere insuffi- cientiquelle già trattenute dalla committente. Si costituivano in giudizio soltanto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- squale, GattoFrancesco e [OSCURATO:PERSONA], che contrastavano gli argomenti e lerichieste formulati dall'appellante. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] del gravame evidenziava che dalla documentazione versata in atti, ancor prima che dalla provaper testi, emergeva in maniera chiara che gli inadempimenti contestati alle appellate erano del tutto insussistenti, o che comunque ledomande formulate non trovava no alcun supporto negli atti,che descrivevano una fattispecie abbastanza differente da quella pro- spettata. Con riferimento al primo motivo di appello, evidenziava che il 24/07/ 1998 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l'ATI appaltatrice,con la presenza del Direttore dei Lavori, avevano sottoscritto un verbale, nel quale, premesso che a quella data i lavori erano quasi ultimati eche risultavano invece com- pletamente ultimate le opere relative al"complesso denominato Monastero e ai campi di gioco ... (calcetto,tennis e plurimo)", avevano concordato, in attesa del completamento e delcollaudo, l'anticipata e provvisoria consegna delle opere al Comune di [OSCURATO:PERSONA], per le attività estive già pro- grammate, dal 25luglio al 30 settembre 1998. Nello stato di consistenza ivi allegato, sid ava atto che nell ' area attrezzata di cui si fa ceva consegna, ai campisportivi consegnati mancavano le "reti" (quelle delle porte di calcetto, la rete del tennis e della pallavolo, i retini del canestro), mentre i lavori erano"completi per il resto". Il 28 luglio 1998 era stato redatto sia lo Stato finale dei Lavori, che il certificato di ultimazione lavori, ove si precisava che i lavori oggetto del contratto principaleerano da ritenersi completati in data 11 maggio 1998, mentre ilavori aggiuntivi richiesti dall ' Amministrazione erano stati completati "interamente" entro il 28 luglio 1998; poiché tuttavia solo per i primi risultava prevista la p enale, si valutava alla data dell ' 11 maggio 1998il ritardo nell'ordine di 238 giorni, con la penale·defalcata dal saldonello stato finale dei lavori. A tali atti, che consacra va no il completa- mento delle opere e la buonaesecuzione delle stesse, non risultava seguito il collaudonel termine dovuto, effettuato solo nel 2001. La Corte di merito aggiungeva che nell'Atto unico di Collaudo del marzo o maggio 2001 (la data era illeggibile) si dava conto dell'avvio, nella sta- gione invernale 1999/2000, diun vasto movimento franoso che aveva in- teressato la parte inferioredell'are a attrezzata, nella zona in cui era sito il campo di hockey,pattinaggio, muro di valle, che aveva provocato la rovina di parte dellarecinzione e della vicina sistemazione dell'area, di parte del campodi hockey e dell'annessa pista di pattinaggio e aveva danneggiato gli annessi impianti di raccolta e smaltimento delle acque, oltre che quelli di illuminazione del campo. Lesioni e fratture si erano verificate anche nel muro conle gradinate a monte del Campo e nelle strade e nei piazzaletti vicini. Secondo la Corte d'appello, il fatto che i collaudatori avessero osservato de visuil fenomeno franoso non comportava , com ' è ovvio, che essi potes- sero rendere collaudabili le opere che non avevano rinvenutocome idonee, ma questo non significava che tale condizione d ovesse essere necessaria- mente ricondotta all'appaltatore, tenuto conto che, in quella sede, la D.L., anche con riguardo alle opere non più ispezionabili , aveva dichiarato che tutti i lavori eranostati eseguiti a perfetta regola d ' arte e, nella precedente visita di collaudo del 12 aprile 2000,la stessa Commissione aveva giudicato "ottima" la fatturadelle opere relative al Monastero, mentre l ' Amministra- zionecomunale, presente, aveva assicurato all'impresa ogni collaborazione ed assistenza per la esecuzione dei lavori diriparazione dei danni cagionati dalla frana all'area attrezzata.Il movimento franoso, d'altronde, era stato ritenuto di tali proporzionida non potersi assicurare la tranquilla utilizzabi- lità delle opere, ove pure riparate, se non all'interno di lavori di ben più imponenteportata, utili a stabilizzare il versante. La sequela dei suddetti atti, dei quali venivano riportate dalla Corte di merito solo le parti più significative, conduc eva la stessa Corte a ritenere non imputabile all'appaltatore lacondizione delle opere indotta dalla frana. Ciò, in primo luogo , con riferimento al dedotto ritardo nella consegna dei lavori, poiché considerando il disposto dell'art. 1221 c.c., eraevidente che non sarebbe cambiata la sorte della res, ove l ' ultimazione e la consegna fossero state fatte nei tempi contrattuali,ossia entro il settembre 1997. Inoltre, con riferimento ai dedotti vizi, era certo che prima dell ' evento franoso le opere erano state tutte eseguitea regola d'arte e che il Comune fosse in mora nella esecuzione delcollaudo, che doveva compiere entro l'11 maggio 1999,dunque prima della frana. Infine, l ' effettuazione del collaudo dopo l'evento franoso, secondo la Corte d'appello, esclude va la rilevanza dello stato di abbandono del cantiere, posto che in esso emergeva che quello stato non esisteva affatto per quel che concerneva il complesso de- nominato Monastero e che comunque, siaper questo che per l'area attrez- zata, non aveva comportato danni o difetti alle opere, se non di estrema lievità, sì che dal punto di vista contabile erano stati detratti dall'importo dell'appalto solo i lavori rinvenuti non collaudabili per fatto non imputabile all'appaltatore. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di ricorso. Nessuno degli intimati si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e unico motivo di ricorso principale è dedott a la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., da leggersi in combinato di- sposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente ha reiterato le proprie affermazioni in ordine al fatto che l'ATIaveva effettuato una consegna tardiva e parziale dell ' opera , che l ' e- vento franoso si era verificato quando l'ATI era già inadempiente, che il cantiere era in stato di completo abbandono a causa dell'inerzia e della su- perficialità dell'ATI, che l'appaltatore rispondeva della cattiva esecuzione delle opere, aggiungendo che doveva tenersi conto degli obblighi di buona fede delle imprese che, pertanto, erano tenute ad eseguire i lavori di com- pletamento dell'opera o, in subordine, a risarcire i danni e che la Corte avrebbe dovuto disporre CTU per quantificare i danni subiti. In particolare, il Comune ha affermato che l'ATI aveva operato in ritardo una consegna parziale dei lavori, come si evinceva dal certificato di col- laudo, ove, con riferimento a quelli relativi alla realizzazione dell ' area at- trezzata per il tempo libero e lo sport in Agro di RoccaImperiale, non erano collaudabili il campo polivalente di Hockey e la pista di pattinaggiocon an- nessi impianto elettrico, fognatura e parte della sottostante recinzione, ag- giungendo che, come si evinceva dall'Atto unico di collaudo, il cantiere ri- sultava in stato di completo abbandono, a causa dell'inerzia e della superfi- cialitàe le opere realizzate non potevano assolvere alle funzioni d ' interesse pubblico cui erano state destinate. Ad opinione del ricorrente, l'ATI non poteva invocare l'esimente relativa all'evento franoso che si era verificato prima del collaudo, poiché tale evento si era verificato dopo il termine stabilito per la consegna delle opere appal- tate, ovvero quando l'inadempimento contrattuale era già in essere. 2.Il motivo è infondato, ma la motivazione deve essere corretta nei termini di seguito evidenziati. 2.1.Occorre prima di tutto rilevare che la Corte d'appello ha accertato, in punto di fatto,che la consegna dei lavori è stata effettuata in via antici- pata al 24/07/1998 e che tutti i lavori sono stati completati il 28/07/1998, quando è stato redatto lo stato finale dei lavorie il certificato di ultimazione degli stessi. La stessa Corte ha accertato che il collaudo non è stato effettuato nei sei mesi successivi, come dovuto, addirittura nel 2001. Infine, la medesima Corte ha tenuto conto che nell'Atto unico di collaudo è stato riportato che, nella stagione invernale 1999/2000 , si era verificato un vasto movimento franoso,che aveva provocato la rovina di parte de lle opere realizzate, relative all'area attrezzata, che pertanto non venivano col- laudate. 2.2.La Corte d'appello ha ritenuto non imputabile all'ATI la condizione delle opere indotta dalla frana. Il ricorrente ha censurato tale statuizione,affermando che, comunque , l'evento franoso si era verificato quando l ' inadempimento contrattuale dell'ATI appaltatricesi era già verificato, non avendo essa consegnato l ' o- pera nel termine previsto in contrattoe dovendo , pertanto, rispondere dello stato delle cose, così come riscontrate all ' esito del collaudo dopo la verifi- cazione della frana. 2.3. Com'è noto, l'art. 1673 c.c. stabilisce che «Se, per causa non im- putabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verifi- carla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore». La norma richiede , come presupposto , che il perimento o deteriora- mento della cosa non sia imputabile ad alcuna delle parti, e pone come condizione che il medesimo perimento o deterioramento sia intervenuto prima che l'opera sia accettata dal committente o prima che il quest'ultimo sia in mora nel verificarla. 2.4. Occorre tenere presente chela procedura di accettazione dell'opera è di fondamentale rilevanza ai fini dell'individuazione dei soggetti che ex lege sono tenuti a sopportare il rischio di perimento o deterioramento di quanto costruito. La verifica della stessa, dunque, si concretizzanell'esercizio di un diritto che non presenta i caratteri di una situazione giuridica soggettiva potesta- tiva,in quanto anche l'appaltatore è titolare dell'interesse a che tale potere venga espletato nel più breve tempo possibile dal completamento materiale dell'opera. In effetti, il rischio del perimento di quanto eseguito è a carico dell'ap- paltatore fintantoché non venga avviato il procedimento che porta alla de- cisione sull'accettazione dell'opera,e non può ritenersi compatibile con l ' e- secuzione del contratto secondo buona fede l'inerzia del committente nello avviare taleprocedimento. Il ritardo, se ingiustificato, configura un caso di mora accipiendi, che secondo la giurisprudenza di legittimità non richiede una formale offerta nei modi di cui all'art. 1209 c.c. In tale ottica, in tema di collaudo delle opere pubbliche, questa Corte ha più volte affermato che l'art. 5 della legge n. 741 del 1981 ( applicabile ratione temporis) è norma di carattere generale,applicabile a tutte le pro- cedure diesecuzione di opere pubbliche, ove prevede i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delineandocon certezza il periodo supe- rato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente,quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità dimettere in mora l ' Amministra- zione e che, dalla scadenza del predettotermine, inizia a decorrere la pre- scrizione del credito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2477 del 29/01/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17314 del 16/08/2011; v. già Cass., Sez. U, Sentenza n. 29530 del 18/12/2008e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007). Più in generale, questa stessa Corte ha spiegato che l'Amministrazione appaltante, non può ritardare sine diele proprie determinazioni relative al collaudodelle opere appaltate, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 c.c., con la conseguenza che, se èfissato espressamente nelcontratto un termine per il compimento delle indicate operazioni, e lo stesso trascorra senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente. Ne consegue che, da tale momento, non solo l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chie- dere che le sia assegnato un termine, ma inizia anche a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto al corrispettivo (Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 1509 del 27/01/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10377 del 21/06/2012). 2.5.Nel caso di specie, c ome sopra evidenziato, la Corte d ' appello ha accertato, con statuizione in fatto non impugnata ai sensi dell ' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che l'impresa ha completato i lavori il 2 8/07/1998 successivamente alla scadenza dei termini previstiin contratto. Né il Comune ha censurato la statuizione della Corte di merito , nella parte in cui ha accertato l'esecuzione del collaudo dopo anni dall'ultimazione dei lavori, benoltre il termine ritenuto dovuto di sei mesi. Non è stato neppure posto in discussione che l'evento franoso sia stato un evento non riconducibile alla condotta di alcuna delle parti. In effetti, guardando alla posizione dell'ATI, come ritenuto dalla Corte d'appello, il rispetto dei termini contrattuali non avrebbe impedito il dan- neggiamento delle opere realizzate, tenuto conto che la frana si sarebbe ugualmente verificata. 2.6.Scaduto il termine entro il quale doveva essere effettuato il col- laudo, dunque, come sopra evidenziato, lo stesso Comune era da ritenersi in mora in ordine al diritto-dovere di verificare i lavori, con la conseguenza che non poteva esigere dall'ATI il rifacimento delle opere danneggiate o il compimento delleriparazioni in esecuzione degli obblighi derivanti dal con- trattodi appalto, né chiedere all'ATI stessa il risarcimento de l pregiudizio derivantedalla mancata esecuzione di tali lavori, poiché il rischio del peri- mento o del danneggiamento del benegravava su di lui ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 1207 e 1673 c.c. 3.Il ricorso deve pertanto essere respinto. 4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata , essendo le parti convenute rimaste intimate. 5.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi
Sentenza Cassazione n. 23534/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris