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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 46525/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 marzo 2018 dal Tribunale di Cosenza in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, MARASCO Sonia.

2.1. Con l'unico motivo, la difesa lamenta l'intervenuta prescrizione del delitto contestato prima della sentenza di Corte d'appello segnalando come "l'ultimo momento consumativo del reato di truffa" risalisse al 1 marzo 2013 e come non potessero ritenersi sussistenti le sospensioni indicate dalla Corte di appello di Catanzaro per complessivi giorni

280. Non sarebbe infatti comprensibile né quali sarebbero le ragioni che fondano tale differimento del termine di prescrizione in particolare per il periodo 5 febbraio-7 novembre 2017, non sussistendo alcun impedimento delle parti né essendo legittimo un periodo di sospensione superiore a gg.

60. Non sarebbe inoltre chiaro quali sarebbero i periodi di sospensione presi in considerazione né, infine, quale sarebbe la data di consumazione del reato presa come punto di partenza del termine medesimo.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con memoria 6 settembre 2022 depositata il 7 settembre 2022, il difensore dell'imputata che ha ribadito il carattere matematico del calcolo della prescrizione e la presenza di tutti gli atti necessari per la verifica da parte di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dall'esame dei verbali di causa, risulta che le sospensioni della prescrizione richiamate nel provvedimento di merito corrispondono ad altrettanti rinvii per astensione dei difensori dalle udienze.

I giudici del merito hanno applicato il consolidato principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente. , 2 r (Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015 Rv. 263052 - 01).

Ne consegue che il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei - scandente il primo settembre 2020 - risultava protratto di 280 giorni e sarebbe scaduto il 9 giugno 2021 e quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, avvenuta il 4 febbraio 2021.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 marzo 2018 dal Tribunale di Cosenza in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, MARASCO Sonia. 2.1. Con l'unico motivo, la difesa lamenta l'intervenuta prescrizione del delitto contestato prima della sentenza di Corte d'appello segnalando come "l'ultimo momento consumativo del reato di truffa" risalisse al 1 marzo 2013 e come non potessero ritenersi sussistenti le sospensioni indicate dalla Corte di appello di Catanzaro per complessivi giorni 280. Non sarebbe infatti comprensibile né quali sarebbero le ragioni che fondano tale differimento del termine di prescrizione in particolare per il periodo 5 febbraio-7 novembre 2017, non sussistendo alcun impedimento delle parti né essendo legittimo un periodo di sospensione superiore a gg. 60. Non sarebbe inoltre chiaro quali sarebbero i periodi di sospensione presi in considerazione né, infine, quale sarebbe la data di consumazione del reato presa come punto di partenza del termine medesimo. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria 6 settembre 2022 depositata il 7 settembre 2022, il difensore dell'imputata che ha ribadito il carattere matematico del calcolo della prescrizione e la presenza di tutti gli atti necessari per la verifica da parte di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame dei verbali di causa, risulta che le sospensioni della prescrizione richiamate nel provvedimento di merito corrispondono ad altrettanti rinvii per astensione dei difensori dalle udienze. I giudici del merito hanno applicato il consolidato principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente. , 2 r (Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015 Rv. 263052 - 01). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei - scandente il primo settembre 2020 - risultava protratto di 280 giorni e sarebbe scaduto il 9 giugno 2021 e quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, avvenuta il 4 febbraio 2021. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 20
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