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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26577/2023

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 27913/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti (parte ricorrente) ; contro [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti ( parte ricorrente ) ; [OSCURATO:PERSONA] (parte controricorrente) Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] I mmacolata e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] T eresa dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna ciascuna delle parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 08/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 27913/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti (parte ricorrente) ; contro [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti ( parte ricorrente ) ; [OSCURATO:PERSONA] (parte controricorrente) Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] I mmacolata e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] T eresa dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna ciascuna delle parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 08/09/
Sentenza Cassazione n. 26577/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris