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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 10488/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso kìv [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per te indagini preliminari del Tribunale di Nuoro disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc pen., l'applicazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S.

2. Avverso tate sentenza ha proposto ricorso l'imputato„ a mezzo del difensore, il quale ha preliminarmente richiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione di cui all'art. 175 cod. proc. pen.

A sostegno della richiesta ha dedotto di aver proposto tempestiva opposizione al decreto penale di condanna chiedendo l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con fa conversione della pena in lavoro di pubblica utilità come previsto dall'art. 186, comma 9 bis, C.d.S.; che, in seguito alla opposizione, era stata fissata udienza il 28 marzo 2023; che il difensore aveva richiesto il differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale assunto precedentemente; che si era tenuta udienza in data 2 maggio 2023, senza che venisse dato l'avviso al difensore e all'imputato, in violazione dei principi che regolano il contraddittorio tra le parti.

3. Lai ha anche articolato tre motivi di ricorso.

Con il primo si deduce violazione dell'art. 420 ter., comma 5, cod. proc. pen., in quanto il procedimento era stato trattato senza la presenza dei difensore e dell'imputato.

Con fa seconda doglianza si lamenta violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., sussistendo un Vizio inerente alla manifestazione di volontà dell'imputato, in quanto fa richiesta era stata accompagnata dalla conversione della pena in lavoro di pubblica utilità e detta richiesta non era stata accolta dal giudice poiché l'imputato ne aveva già beneficiato.

In proposito, la motivazione aveva erroneamente richiamato la disposizione inerente alla richiesta di sospensione condizionale della pena, che esulava dai caso di specie; invece, non ricorrendo la possibilità di convertire la pena in lavoro di pubblica utilità, il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di patteggiamento e disporre il giudizio immediato.

Con la terza doglianza, infine, si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'assenza del difensore, non era stato possibile avanzare neppure la richiesta di sostituzione della pena, così come previsto dalla disposizione di nuovo conio. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza di restituzione nel termine per la presentaàone del ricorso per cassazione è infondata.

Con essa viene prospettata l'esistenza di una causa di forza maggiore, indicata nel comportamento tenuto dall'A.G., produttivo di una incolpevole ignoranza del decorso di quel termine.

L'assunto non è condivisibile.

2. Va invero ribadito il principio, già affermato da questa Corte di legittimità, per cui il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (cfr. Sez. 4, n. 14675 del 09102/2018, Gallo, Rv. 272532 - 01, nello stesso senso Sez. 3 - n. 29980 del 22/0212019, PMT C/ Cristaldi, Rv. 276251 - 01).

Corollario di tate principio è che, come affermato nelle pronunce citate, non sussiste alcun diritto delle parti al rinvio per legittimo impedimento: difatti emerge dall'esame dei verbali di udienza che il rinvio dell'udienza del 28 marzo a quella del 2 maggio 2023, nella quale il procedimento è stato trattato, era stato concesso dal giudice " a mero titolo di cortesia".

3. Ne consegue che, ricevuto regolarmente l'avviso per la prima trattazione dell'udienza camerale fissata per il giorno 28 marzo 2023„ non doveva essere notificato alcun ulteriore avviso alle parti.

Non è quindi accoglibile la richiesta di restituzione del termine formulata dal ricorrente.

4. Discende da quanto esposto che il ricorso avverso la sentenza impugnata risulta depositato fuori termine e, pertanto, è inammissibile.

5. Alia dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P. Q .

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso kìv [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per te indagini preliminari del Tribunale di Nuoro disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc pen., l'applicazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. 2. Avverso tate sentenza ha proposto ricorso l'imputato„ a mezzo del difensore, il quale ha preliminarmente richiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione di cui all'art. 175 cod. proc. pen. A sostegno della richiesta ha dedotto di aver proposto tempestiva opposizione al decreto penale di condanna chiedendo l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con fa conversione della pena in lavoro di pubblica utilità come previsto dall'art. 186, comma 9 bis, C.d.S.; che, in seguito alla opposizione, era stata fissata udienza il 28 marzo 2023; che il difensore aveva richiesto il differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale assunto precedentemente; che si era tenuta udienza in data 2 maggio 2023, senza che venisse dato l'avviso al difensore e all'imputato, in violazione dei principi che regolano il contraddittorio tra le parti. 3. Lai ha anche articolato tre motivi di ricorso. Con il primo si deduce violazione dell'art. 420 ter., comma 5, cod. proc. pen., in quanto il procedimento era stato trattato senza la presenza dei difensore e dell'imputato. Con fa seconda doglianza si lamenta violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., sussistendo un Vizio inerente alla manifestazione di volontà dell'imputato, in quanto fa richiesta era stata accompagnata dalla conversione della pena in lavoro di pubblica utilità e detta richiesta non era stata accolta dal giudice poiché l'imputato ne aveva già beneficiato. In proposito, la motivazione aveva erroneamente richiamato la disposizione inerente alla richiesta di sospensione condizionale della pena, che esulava dai caso di specie; invece, non ricorrendo la possibilità di convertire la pena in lavoro di pubblica utilità, il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di patteggiamento e disporre il giudizio immediato. Con la terza doglianza, infine, si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'assenza del difensore, non era stato possibile avanzare neppure la richiesta di sostituzione della pena, così come previsto dalla disposizione di nuovo conio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza di restituzione nel termine per la presentaàone del ricorso per cassazione è infondata. Con essa viene prospettata l'esistenza di una causa di forza maggiore, indicata nel comportamento tenuto dall'A.G., produttivo di una incolpevole ignoranza del decorso di quel termine. L'assunto non è condivisibile. 2. Va invero ribadito il principio, già affermato da questa Corte di legittimità, per cui il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (cfr. Sez. 4, n. 14675 del 09102/2018, Gallo, Rv. 272532 - 01, nello stesso senso Sez. 3 - n. 29980 del 22/0212019, PMT C/ Cristaldi, Rv. 276251 - 01). Corollario di tate principio è che, come affermato nelle pronunce citate, non sussiste alcun diritto delle parti al rinvio per legittimo impedimento: difatti emerge dall'esame dei verbali di udienza che il rinvio dell'udienza del 28 marzo a quella del 2 maggio 2023, nella quale il procedimento è stato trattato, era stato concesso dal giudice " a mero titolo di cortesia". 3. Ne consegue che, ricevuto regolarmente l'avviso per la prima trattazione dell'udienza camerale fissata per il giorno 28 marzo 2023„ non doveva essere notificato alcun ulteriore avviso alle parti. Non è quindi accoglibile la richiesta di restituzione del termine formulata dal ricorrente. 4. Discende da quanto esposto che il ricorso avverso la sentenza impugnata risulta depositato fuori termine e, pertanto, è inammissibile. 5. Alia dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P. Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di
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