CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 44151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è inammissibile. La sentenza di cui in epigrafe è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a numerosi delitti di detenzione e cessione di stupefacenti del tipo cocaina ed eroina rispetto ai quali l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello eccetto quelli sulla riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e sull' esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, richieste entrambe accolte dalla Corte di appello, come risulta a pag. 5 della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena applicata in primo grado. Il ricorso censura la pronuncia sotto due profili: a) vizio attinente all'espressione della volontà dell'imputato con riguardo alla preclusione derivante dalla pronuncia emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. all'accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nella formulazione precedente alla nuova disciplina normativa che ha introdotto l'art. 20-bis cod. pen. e ha modificato l'art. 95 disp. trans.; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena concordate dalle parti. Con riferimento al primo motivo è di tutta evidenza che esso, diversamente da come rappresentato dal ricorso, non riguarda affatto un vizio sulla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, incidente dunque sulla manifestazione fedele di essa, ma la mancata conoscenza delle conseguenze giuridiche, previste dal codice di rito, derivanti dalla scelta processuale operata. In sostanza il ricorrente non contesta di avere manifestato la volontà di chiedere il concordato in appello, ma soltanto successive valutazioni di opportunità, concernenti altri istituti (l'accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi), in quanto tali estranee al concetto di «vizio della volontà», unico ammissibile. Con riguardo al secondo motivo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Tali principi trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) Alla luce dei motivi proposti, non consentiti dalla legge, e stante l'accoglimento da parte del giudice di appello di quelli non rinunciati ne • consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con procedura semplificata e senza formalità, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]