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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46482/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 91/ RG 22665 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha fornito puntuale argomenti circa l'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo anche conto dei gravissimi precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensora La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 91/ RG 22665 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha fornito puntuale argomenti circa l'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo anche conto dei gravissimi precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensora La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46482/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris