Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 139/1971
ECLI:IT:COST:1971:139
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Il pretore di [OSCURATO:PERSONA] e quello di Salerno, con le due
ordinanze indicate in epigrafe, hanno prospettato il dubbio sulla
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 46 del codice
di procedura penale, che consente al giudice di separare i giudizi
connessi: il provvedimento del giudice sarebbe insindacabile e
distoglierebbe l'imputato dal giudice precostituito ai sensi degli
artt. 45 e 46, primo comma, del codice di procedura penale, avendo
questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 130, ritenuto criterio
fondamentale di competenza quello di connessione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
procedimento di cui all'ordinanza 12 maggio 1969, ha fatto presente che
la questione è irrilevante, o perché conseguenza della separazione
dei giudizi è il ripristino della competenza originaria, e quella del
pretore sarebbe incontestabile, perché il processo si riferiva a
contravvenzione, o perché il pretore avrebbe dovuto rinviare gli atti
al tribunale competente per il giudizio al quale quello di cui si
tratta era connesso.
Nel merito viene rilevato che la sentenza di questa Corte, invocata
dal pretore, riguardava un caso in cui era consentito al p.m. di
separare procedimenti con suo provvedimento successivo al sorgere della
regiudicanda, che aveva carattere meramente discrezionale, non dovendo
indicare i motivi per cui la separazione era disposta; nella specie al
magistrato è consentito di separare i procedimenti soltanto se
nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la
necessità della chiusura dell'istruzione e sussistono particolari
motivi perché essa non sia ritardata. Il provvedimento non è definito
insindacabile ed, ove mai tale insindacabilità risultasse da altre
norme, queste soltanto susciterebbero dubbi di legittimità
costituzionale, non quella denunciata.
3. - All'udienza del 18 maggio 1971 l'Avvocatura generale dello
Stato ha confermato le tesi svolte nell'atto d'intervento.
:
1. - I due procedimenti debbono riunirsi perché riguardano una
medesima questione. In entrambe le ordinanze, infatti, si sostiene che
la separazione ex art. 46, secondo comma, del codice di procedura
penale dei procedimenti penali riuniti per connessione sottrae la parte
al giudice naturale, essendo quello della connessione un criterio
fondamentale di attribuzione di competenza.
La questione non è fondata.
2. - La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella
determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma
anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza
sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi
posti in giuoco dal processo. La connessione è un criterio
fondamentale di attribuzione della competenza nei limiti in cui il
simultaneus processus non pregiudica esigenze che l'ordinamento
considera preminenti: la norma impugnata pone al prevalere della
ragione di connessione il limite preciso del diverso grado di
istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione non
può essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle più
lunghe e complesse indagini richieste dall'altro processo. Il secondo
comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel
sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma
contenuto; e non vale pertanto che al provvedimento di sospensione si
può ricorrere quando è già insorta la regiudicanda perché, avendo
la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non è
supponibile l'uso di quella mera discrezionalità che altre volte
questa Corte ha ritenuto causa inidonea di deroga alla competenza per
connessione: nella sentenza richiamata dal pretore si è ritenuto, in
via generale, costituzionalmente legittima una norma che determina la
competenza di un giudice diverso da quello competente secondo le regole
generali, quando in essa si enuncino preventivamente i fatti
costitutivi del diverso collegamento.
È vero che nella detta sentenza si richiede che la sussistenza dei
presupposti sia accertata con valutazioni suscettibili di sindacato e
che, ex art. 50 del codice di procedura penale, non sempre
l'inosservanza delle norme sulla competenza per connessione produce
nullità; ma, nella specie, nelle ordinanze non si fa presente in
concreto che il potere di separazione dei procedimenti connessi sia
stato esercitato fuori dalle ipotesi di cui alla norma denunciata. Anzi
questa norma risulta puntualmente applicata, perché l'unione dei
procedimenti di contravvenzione con quelli di omicidio colposo avrebbe
prodotto pregiudizio ai primi, essendo le contravvenzioni di breve
prescrizione e di facile accertamento, mentre l'omicidio colposo è di
più lunga prescrizione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, proposta dai
pretori di [OSCURATO:PERSONA] e di Salerno, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].