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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 139/1971

ECLI:IT:COST:1971:139
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Il pretore di [OSCURATO:PERSONA] e quello di Salerno, con le due ordinanze indicate in epigrafe, hanno prospettato il dubbio sulla legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale, che consente al giudice di separare i giudizi connessi: il provvedimento del giudice sarebbe insindacabile e distoglierebbe l'imputato dal giudice precostituito ai sensi degli artt. 45 e 46, primo comma, del codice di procedura penale, avendo questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 130, ritenuto criterio fondamentale di competenza quello di connessione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel procedimento di cui all'ordinanza 12 maggio 1969, ha fatto presente che la questione è irrilevante, o perché conseguenza della separazione dei giudizi è il ripristino della competenza originaria, e quella del pretore sarebbe incontestabile, perché il processo si riferiva a contravvenzione, o perché il pretore avrebbe dovuto rinviare gli atti al tribunale competente per il giudizio al quale quello di cui si tratta era connesso.

Nel merito viene rilevato che la sentenza di questa Corte, invocata dal pretore, riguardava un caso in cui era consentito al p.m. di separare procedimenti con suo provvedimento successivo al sorgere della regiudicanda, che aveva carattere meramente discrezionale, non dovendo indicare i motivi per cui la separazione era disposta; nella specie al magistrato è consentito di separare i procedimenti soltanto se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità della chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perché essa non sia ritardata.

Il provvedimento non è definito insindacabile ed, ove mai tale insindacabilità risultasse da altre norme, queste soltanto susciterebbero dubbi di legittimità costituzionale, non quella denunciata.

3. - All'udienza del 18 maggio 1971 l'Avvocatura generale dello Stato ha confermato le tesi svolte nell'atto d'intervento. :

1. - I due procedimenti debbono riunirsi perché riguardano una medesima questione.

In entrambe le ordinanze, infatti, si sostiene che la separazione ex art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale dei procedimenti penali riuniti per connessione sottrae la parte al giudice naturale, essendo quello della connessione un criterio fondamentale di attribuzione di competenza.

La questione non è fondata.

2. - La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in giuoco dal processo.

La connessione è un criterio fondamentale di attribuzione della competenza nei limiti in cui il simultaneus processus non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti: la norma impugnata pone al prevalere della ragione di connessione il limite preciso del diverso grado di istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione non può essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle più lunghe e complesse indagini richieste dall'altro processo.

Il secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto; e non vale pertanto che al provvedimento di sospensione si può ricorrere quando è già insorta la regiudicanda perché, avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non è supponibile l'uso di quella mera discrezionalità che altre volte questa Corte ha ritenuto causa inidonea di deroga alla competenza per connessione: nella sentenza richiamata dal pretore si è ritenuto, in via generale, costituzionalmente legittima una norma che determina la competenza di un giudice diverso da quello competente secondo le regole generali, quando in essa si enuncino preventivamente i fatti costitutivi del diverso collegamento.

È vero che nella detta sentenza si richiede che la sussistenza dei presupposti sia accertata con valutazioni suscettibili di sindacato e che, ex art. 50 del codice di procedura penale, non sempre l'inosservanza delle norme sulla competenza per connessione produce nullità; ma, nella specie, nelle ordinanze non si fa presente in concreto che il potere di separazione dei procedimenti connessi sia stato esercitato fuori dalle ipotesi di cui alla norma denunciata.

Anzi questa norma risulta puntualmente applicata, perché l'unione dei procedimenti di contravvenzione con quelli di omicidio colposo avrebbe prodotto pregiudizio ai primi, essendo le contravvenzioni di breve prescrizione e di facile accertamento, mentre l'omicidio colposo è di più lunga prescrizione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, proposta dai pretori di [OSCURATO:PERSONA] e di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Il pretore di [OSCURATO:PERSONA] e quello di Salerno, con le due ordinanze indicate in epigrafe, hanno prospettato il dubbio sulla legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale, che consente al giudice di separare i giudizi connessi: il provvedimento del giudice sarebbe insindacabile e distoglierebbe l'imputato dal giudice precostituito ai sensi degli artt. 45 e 46, primo comma, del codice di procedura penale, avendo questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 130, ritenuto criterio fondamentale di competenza quello di connessione. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel procedimento di cui all'ordinanza 12 maggio 1969, ha fatto presente che la questione è irrilevante, o perché conseguenza della separazione dei giudizi è il ripristino della competenza originaria, e quella del pretore sarebbe incontestabile, perché il processo si riferiva a contravvenzione, o perché il pretore avrebbe dovuto rinviare gli atti al tribunale competente per il giudizio al quale quello di cui si tratta era connesso. Nel merito viene rilevato che la sentenza di questa Corte, invocata dal pretore, riguardava un caso in cui era consentito al p.m. di separare procedimenti con suo provvedimento successivo al sorgere della regiudicanda, che aveva carattere meramente discrezionale, non dovendo indicare i motivi per cui la separazione era disposta; nella specie al magistrato è consentito di separare i procedimenti soltanto se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità della chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perché essa non sia ritardata. Il provvedimento non è definito insindacabile ed, ove mai tale insindacabilità risultasse da altre norme, queste soltanto susciterebbero dubbi di legittimità costituzionale, non quella denunciata. 3. - All'udienza del 18 maggio 1971 l'Avvocatura generale dello Stato ha confermato le tesi svolte nell'atto d'intervento. : 1. - I due procedimenti debbono riunirsi perché riguardano una medesima questione. In entrambe le ordinanze, infatti, si sostiene che la separazione ex art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale dei procedimenti penali riuniti per connessione sottrae la parte al giudice naturale, essendo quello della connessione un criterio fondamentale di attribuzione di competenza. La questione non è fondata. 2. - La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in giuoco dal processo. La connessione è un criterio fondamentale di attribuzione della competenza nei limiti in cui il simultaneus processus non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti: la norma impugnata pone al prevalere della ragione di connessione il limite preciso del diverso grado di istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione non può essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle più lunghe e complesse indagini richieste dall'altro processo. Il secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto; e non vale pertanto che al provvedimento di sospensione si può ricorrere quando è già insorta la regiudicanda perché, avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non è supponibile l'uso di quella mera discrezionalità che altre volte questa Corte ha ritenuto causa inidonea di deroga alla competenza per connessione: nella sentenza richiamata dal pretore si è ritenuto, in via generale, costituzionalmente legittima una norma che determina la competenza di un giudice diverso da quello competente secondo le regole generali, quando in essa si enuncino preventivamente i fatti costitutivi del diverso collegamento. È vero che nella detta sentenza si richiede che la sussistenza dei presupposti sia accertata con valutazioni suscettibili di sindacato e che, ex art. 50 del codice di procedura penale, non sempre l'inosservanza delle norme sulla competenza per connessione produce nullità; ma, nella specie, nelle ordinanze non si fa presente in concreto che il potere di separazione dei procedimenti connessi sia stato esercitato fuori dalle ipotesi di cui alla norma denunciata. Anzi questa norma risulta puntualmente applicata, perché l'unione dei procedimenti di contravvenzione con quelli di omicidio colposo avrebbe prodotto pregiudizio ai primi, essendo le contravvenzioni di breve prescrizione e di facile accertamento, mentre l'omicidio colposo è di più lunga prescrizione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, proposta dai pretori di [OSCURATO:PERSONA] e di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].