CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 03425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 17668-2016 proposto da: C.B.H. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2022 POLITO, [OSCURATO:PERSONA]; 51 - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. agente della riscossione della provincia di Bari; - intimata - avverso la sentenza n. 2696/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/01/2016 R.G.N. 1439/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 17668/2016 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Bari, rigettando l'appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dalla società C.B.H Città di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la cartella esattoriale emessa dall'Inps per contributi omessi relativamente a sei dipendenti della società, già dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che, licenziati, avevano impugnato i rispettivi licenziamenti ed avevano ottenuto l'accoglimento dei ricorsi con condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società ritenuta cessionaria dell'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., poi incorporata per fusione in C.B.H. Città di [OSCURATO:PERSONA]) alla reintegra nel posto di lavoro. Le pretese contributive, in particolare, riguardavano il periodo compreso tra il licenziamento e la successiva stipula di un verbale transattivo tra i lavoratori e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., intervenuto il 16 marzo 2004, successivamente alla sentenza che aveva disposto la reintegra dei lavoratori. La Corte territoriale ha rigettato l'impugnazione condividendo la decisione del tribunale che aveva dato atto che la sentenza di accertamento dell'inefficacia dei licenziamenti era passata in giudicato, non potendo tale giudicato essere inficiato dall'accordo transattivo che non poteva, quindi, neppure sortire effetti sull'obbligo contributivo in favore dell'INPS. La Corte ha pure affermato che la prescrizione dei crediti era stata interrotta attraverso le missive acquisite agli atti e che l'INPS aveva documentalmente provato l'esistenza della sentenza sulla quale la pretesa era fondata. La cassazione della sentenza è domandata dalla società C.B.H. Città di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; L'Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., degli artt. 116 c.p.c. e 2728 e 2729 c.c. ed omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, individuati nel fatto che la transazione intercorsa tra i lavoratori R.g. n. 17668/2016 e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era avvenuta nella pendenza del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 9259/2002 del Tribunale di Bari, ragion per cui la stessa non era passata in giudicato ed era stata superata dalla stipula della transazione e lo stesso poteva dirsi per la sentenza n. 11596 del 2008 relativa ad uno dei lavoratori interessati. Con il secondo motivo, si deduce che, comunque, le sentenze citate non potevano ritenersi prova dei rapporti di lavoro posti a base dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS, difettando i caratteri richiesti dall'art. 2729 c.c. In particolare, la sentenza impugnata aveva affermato che la sussistenza dell'obbligo contributivo era provata dalla sentenza n. 9259 del 2002 del Tribunale di Bari, senza neppure indicare i numerosi elementi in fatto ed in diritto che avrebbero dovuto fondare la pretesa creditoria e quelli oggetto delle eccezioni sollevate dalla società. Inoltre, era stato trascurato il punto centrale della controversia, ovvero accertare l'esistenza del rapporto lavorativo che i sei dipendenti in questione avevano affermato sussistere ai sensi dell'art. 2112 c.c. con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza approfondire il tema dei rapporti interni tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, ad avviso della ricorrente, non sarebbero riconducibili al trasferimento d'azienda come pure era stata accertato dalla sentenza n. 114 del 2013 emessa da altra sezione della Corte d'appello di Bari ormai definitiva che aveva avuto ad oggetto la possibilità di iscrivere all'attivo di bilancio il costo sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito dell'accollo del TFR degli ex dipendenti di [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 636/1969 e d.lgs. n. 314/1997 sulla determinazione del reddito da assoggettare a contribuzione, posto che le somme corrisposte a titolo transattivo non avevano natura retributiva, essendo state erogate a titolo di risarcimento del danno da mancata assunzione. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto tutti dipendenti dalla efficacia del giudicato costituito dalle sentenze che hanno disposto la reintegra nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla efficacia del verbale transattivo sopra descritto, sono per certi versi inammissibili e per altri infondati.R.g. n. 17668/2016 La sentenza impugnata ha affermato che la pretesa contributiva dell'INPS (relativa ai lavoratori Paladini, Attolico, Tomasino, Maggiore, Mogelli ex dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) era stata basata dall'Istituto sulla sentenza del Tribunale di Bari n. 9259 del 2002, che aveva accolto i ricorsi dei medesimi lavoratori contro il licenziamento subito e disposto la reintegra presso la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., inoltre, la contribuzione era riferita al periodo intercorrente tra tale sentenza ed il verbale di accordo transattivo del 16 marzo 2004; tale tesi è stata condivisa dalla Corte territoriale che ha ritenuto adeguatamente provati, mediante la sentenza indicata e la ulteriore produzione documentale, i fatti costitutivi della pretesa, ravvisati nella sussistenza dei rapporti di lavoro in questione, nell'inefficacia dei licenziamenti, nella prosecuzione dei rapporti stante l'obbligo di reintegra rinunciato in sede di transazione. In altri termini, a torto o a ragione, la decisione impugnata ha accertato l'esistenza di tali fatti mediante l'esame della citata sentenza del Tribunale di Bari n. 9259 del 2002 e della ulteriore produzione documentale, e dunque su dati fattuali non acquisiti nel presente giudizio, ma tuttavia in sé idonei a fondare la decisione, essendo noto che la sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, può anche avere la diversa efficacia indiretta di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale, perfino rispetto a terzi che non furono parti in quel giudizio (così, fra le più recenti, Cass. n. 23446 del 2009; Cass. n. 1088 del 2022). Pertanto, non è per effetto di un giudicato, ritenuto vincolante anche nel presente giudizio, che la sentenza ha svolto il proprio positivo accertamento, ma a seguito di proprie valutazioni di merito. E', dunque infondato il profilo di censura relativo alla violazione della regola del giudicato di cui all'art. 324 c.p.c. ed all'art. 2909 c.c. A fronte di tale contenuto della motivazione il ricorrente avrebbe dovuto, dunque, prospettare, in ragione di un vizio della motivazione sussunnibile all'interno dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., l'erroneità della decisione e ciò, in primo luogo, riproducendo il testo della sentenza che la Corte territoriale ha posto a base della propria decisione, così come il testo dell'accordo transattivo oggetto d'esame da parte della sentenza impugnata R.g. n. 17668/2016 e poi evidenziando il preciso fatto storico, decisivo per l'esito del giudizio, la cui valutazione sarebbe stata omessa. I motivi, invece non riproducono i contenuti della sentenza indicata dalla Corte d'appello, né quelli dell'accordo transattivo, indispensabili per incrinare il ragionamento della sentenza impugnata, né evidenziano un fatto del genere di quello sopra indicato; la ricorrente, infatti, non ha soddisfatto all'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità. Si tratta dell'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. n. 13625 del 2019; Cass. n. 18506 del 2006). Peraltro, la sentenza è conforme ai principi espressi da questa Corte di cassazione ( vd. Cass. n. 2642 del 2014, ma anche 12562 del 2019) essendosi più volte osservato che sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retribuiya, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo - in tesi - alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale (Cass. n. 17670/07; Cass.n. 5534/03; Cass. n. 3122/2003). Più in particolare questa Corte ha affermato (Cass. n. 17670/07) che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.R.g. n. 17668/2016 La totale estraneità e inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", in considerazione del fatto che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., ex aliis, Cass. 17 aprile 2012 n. 6001; Cass. 28. Luglio 2009 n. 17495; Cass. 3 marzo 2004 n. 6607; 13 aprile 1999, n. 3630; Cass. 15 maggio 1993, n. 5547). Nè potrebbe nella specie invocarsi la modifica della L. n. 153 del 1969, art. 12 ad opera del D.Lgs. n. 314 del 1997 che, ha ampliato i casi di esclusione dalla base contributiva, ricomprendendovi, per quanto qui interessa, "le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonchè quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione". Ed invero non può dubitarsi che con l'ordine di reintegra L. n. 300 del 1970, ex art. 18 il rapporto di lavoro non venga giuridicamente mai meno (Cass. n. 402/12; Cass. n. 7934/09), persistendo comunque ex lege l'obbligo del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, sicchè non solo non può parlarsi di somme che traggono origine dalla cessazione del rapporto ma, piuttosto, dell'esistenza legale di un obbligo contribtfivo per il periodo che va dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, che non può essere vanificato da una transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore.R.g. n. 17668/2016 Da tale obbligo, inerente all'indisponibile rapporto assicurativo, il datore di lavoro non può esimersi attraverso una transazione col lavoratore, sicchè non vale neppure richiamare, per difetto di pertinenza, le considerazioni conclusive della citata Cass. n. 17495/09 secondo cui il versamento, in generale, di somme versate a seguito di transazione non è assoggettato di per sè a contribuzione, anche se, valutata la transazione medesima e tutte le circostanze del caso concreto, può ben rinvenirsi, anche a mezzo di presunzioni, la prova del credito contributivo dell'Inps. Come detto, l'obbligo al versamento dei contributi è previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 (non discutendosi qui, peraltro, del momento di insorgenza di tale obbligo ai fini della controversa questione se su tali contributi, necessariamente versati dopo la sentenza di reintegra, gravino o meno le sanzioni civili), sicchè la transazione al riguardo non può incidere sul rapporto previdenziale. Va peraltro, e non da ultimo, evidenziato che la ricorrente neppure produce o trascrive (o indica la sua esatta ubicazione processuale, Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord.16.3.12 n. 4220) la transazione in questione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto. In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 14.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della R.g. n. 17668/2016 ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio,