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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 32/1981

ECLI:IT:COST:1981:32
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il pretore di Milano, dovendo procedere, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., a notifica dell'estratto di sentenza a imputato contumace, sollevava, con ordinanza n. 492 r.o. 1978, questione incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 171, quinto comma, c.p.p. (modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534), in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone che le notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la dichiarazione o elezione di domicilio, siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con avviso al difensore.

Ritiene il giudice a quo che tale norma violerebbe il diritto di difesa dell'imputato nell'ipotesi in cui - come nella specie - il decreto di citazione a giudizio, contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio, sia stato notificato col rito degli irreperibili e il dibattimento si sia svolto in contumacia, in quanto, consentendo la notifica dell'estratto contumaciale mediante deposito in cancelleria, senza ulteriori ricerche preventive, inciderebbe negativamente sulla facoltà di impugnazione.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Rileva l'Avvocatura che l'impugnato art. 171 c.p.p. non troverebbe applicazione nell'ipotesi - come nella specie - di notificazione a imputato irreperibile, la cui disciplina è invece dettagliatamente contenuta negli artt. 170 c.p.p. e 3 d.P.R. n. 517 del 1955, ai quali il pretore avrebbe dovuto riferirsi.

Di tale disciplina - ricorda l'Avvocatura - a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 54/1971 e n. 197/1976 è residuata la norma secondo la quale, agli effetti dell'ultima parte dell'art. 170 c.p.p., l'efficacia del decreto di irreperibilità cessa con la pronuncia della sentenza che definisce la fase del giudizio (primo o secondo grado), onde è necessario, per la notificazione al contumace dell'estratto della sentenza, il rinnovo dell'accertamento della irreperibilità.

All'osservanza di tale normativa e quindi al rinnovo delle ricerche il pretore sarebbe comunque tenuto, secondo l'Avvocatura, con la conseguente infondatezza della questione sollevata. :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 171, quinto comma, c.p.p., come risulta modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, sia in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata, al fine di conseguire una maggiore semplificazione e celerità delle forme di notificazione, impone all'imputato (o all'indiziato), nel primo atto compiuto con l'intervento dello stesso imputato (o dell'indiziato) l'onere di dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni (primo comma art. 171 c.p.p.).

Della dichiarazione o dell'elezione ovvero del rifiuto a compierle è fatta menzione nel processo verbale.

Fuori della predetta ipotesi l'invito all'imputato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, viene formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualità, gli venga utilmente notificato nelle forme di cui agli artt. 166 e seguenti c.p.p. con l'avvertimento che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione di domicilio le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato (secondo comma art. 171 c.p.p.).

Salvo quanto disposto da questo secondo comma dell'art. 171 c.p.p., se mancano o sono insufficienti o sono inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede dandone immediato avviso al difensore (quinto comma art. 171 c.p.p.) e non si procede più, come invece avveniva prima della novella n. 534 del 1977, attraverso la complessa procedura del rito degli irreperibili di cui all'art. 170 c.p.p.

2. - Ritiene il giudice a quo che la modifica apportata al precedente testo dell'art. 171 c.p.p. dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 534, si estenda anche all'ultimo comma dell'art. 170 c.p.p. (che impone invece il rinnovo delle ricerche e del decreto di irreperibilità) con la conseguenza che la notifica dell'estratto di sentenza di condanna all'imputato irreperibile e contumace possa ora, dopo le modifiche intervenute, essere eseguita direttamente mediante deposito in cancelleria senza dover effettuare il rinnovo delle ricerche e senza rinnovare il decreto di irreperibilità.

3. - La questione non è fondata.errato infatti il presupposto interpretativo sul quale poggia il dubbio di incostituzionalità prospettato dal pretore di Milano.

Invero la norma impugnata è rivolta a regolare la dichiarazione o elezione di domicilio onde semplificare e rendere più spedite le forme di notificazione e a disciplinare le conseguenze che ne derivano, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità delle stesse.

Il presupposto per la corretta applicazione della norma che viene impugnata è che l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico.

Quando invece tale effettiva conoscenza non vi sia mai stata, allora non trova più applicazione l'art. 171 c.p.p., ma si dovrà procedere con il rito apprestato per gli irreperibili e la notifica in cancelleria dell'estratto di sentenza di condanna all'imputato contumace dovrà sempre essere preceduta dal rinnovo delle ricerche e del decreto di irreperibilità.

Così interpretata la norma denunciata, alla stregua dei lavori preparatori, della ratio legis e della elaborazione dottrinale, nessuna lesione al diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., deriva dall'attuale testo dell'art. 171, quinto comma, c.p.p. sotto il profilo prospettato nell'ordinanza di rimessione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, quinto comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il pretore di Milano, dovendo procedere, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., a notifica dell'estratto di sentenza a imputato contumace, sollevava, con ordinanza n. 492 r.o. 1978, questione incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 171, quinto comma, c.p.p. (modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534), in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone che le notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la dichiarazione o elezione di domicilio, siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con avviso al difensore. Ritiene il giudice a quo che tale norma violerebbe il diritto di difesa dell'imputato nell'ipotesi in cui - come nella specie - il decreto di citazione a giudizio, contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio, sia stato notificato col rito degli irreperibili e il dibattimento si sia svolto in contumacia, in quanto, consentendo la notifica dell'estratto contumaciale mediante deposito in cancelleria, senza ulteriori ricerche preventive, inciderebbe negativamente sulla facoltà di impugnazione. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione. Rileva l'Avvocatura che l'impugnato art. 171 c.p.p. non troverebbe applicazione nell'ipotesi - come nella specie - di notificazione a imputato irreperibile, la cui disciplina è invece dettagliatamente contenuta negli artt. 170 c.p.p. e 3 d.P.R. n. 517 del 1955, ai quali il pretore avrebbe dovuto riferirsi. Di tale disciplina - ricorda l'Avvocatura - a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 54/1971 e n. 197/1976 è residuata la norma secondo la quale, agli effetti dell'ultima parte dell'art. 170 c.p.p., l'efficacia del decreto di irreperibilità cessa con la pronuncia della sentenza che definisce la fase del giudizio (primo o secondo grado), onde è necessario, per la notificazione al contumace dell'estratto della sentenza, il rinnovo dell'accertamento della irreperibilità. All'osservanza di tale normativa e quindi al rinnovo delle ricerche il pretore sarebbe comunque tenuto, secondo l'Avvocatura, con la conseguente infondatezza della questione sollevata. : 1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 171, quinto comma, c.p.p., come risulta modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, sia in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. La norma impugnata, al fine di conseguire una maggiore semplificazione e celerità delle forme di notificazione, impone all'imputato (o all'indiziato), nel primo atto compiuto con l'intervento dello stesso imputato (o dell'indiziato) l'onere di dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni (primo comma art. 171 c.p.p.). Della dichiarazione o dell'elezione ovvero del rifiuto a compierle è fatta menzione nel processo verbale. Fuori della predetta ipotesi l'invito all'imputato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, viene formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualità, gli venga utilmente notificato nelle forme di cui agli artt. 166 e seguenti c.p.p. con l'avvertimento che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione di domicilio le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato (secondo comma art. 171 c.p.p.). Salvo quanto disposto da questo secondo comma dell'art. 171 c.p.p., se mancano o sono insufficienti o sono inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede dandone immediato avviso al difensore (quinto comma art. 171 c.p.p.) e non si procede più, come invece avveniva prima della novella n. 534 del 1977, attraverso la complessa procedura del rito degli irreperibili di cui all'art. 170 c.p.p. 2. - Ritiene il giudice a quo che la modifica apportata al precedente testo dell'art. 171 c.p.p. dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 534, si estenda anche all'ultimo comma dell'art. 170 c.p.p. (che impone invece il rinnovo delle ricerche e del decreto di irreperibilità) con la conseguenza che la notifica dell'estratto di sentenza di condanna all'imputato irreperibile e contumace possa ora, dopo le modifiche intervenute, essere eseguita direttamente mediante deposito in cancelleria senza dover effettuare il rinnovo delle ricerche e senza rinnovare il decreto di irreperibilità. 3. - La questione non è fondata.errato infatti il presupposto interpretativo sul quale poggia il dubbio di incostituzionalità prospettato dal pretore di Milano. Invero la norma impugnata è rivolta a regolare la dichiarazione o elezione di domicilio onde semplificare e rendere più spedite le forme di notificazione e a disciplinare le conseguenze che ne derivano, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità delle stesse. Il presupposto per la corretta applicazione della norma che viene impugnata è che l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico. Quando invece tale effettiva conoscenza non vi sia mai stata, allora non trova più applicazione l'art. 171 c.p.p., ma si dovrà procedere con il rito apprestato per gli irreperibili e la notifica in cancelleria dell'estratto di sentenza di condanna all'imputato contumace dovrà sempre essere preceduta dal rinnovo delle ricerche e del decreto di irreperibilità. Così interpretata la norma denunciata, alla stregua dei lavori preparatori, della ratio legis e della elaborazione dottrinale, nessuna lesione al diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., deriva dall'attuale testo dell'art. 171, quinto comma, c.p.p. sotto il profilo prospettato nell'ordinanza di rimessione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, quinto comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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