CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40894/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21 marzo 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari applicategli, con conferma nel resto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, denunciando, con i primi due motivi, violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione sotto il profilo della errata valutazione delle prove in punto di ricostruzione del fatto e di affermazione della sua responsabilità, e, con il terzo, vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, giudicata eccessiva, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato. Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDUI, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011). L'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende, invero, ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc., pen.. e comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]