CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 02745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7244/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - Assess ora to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della R egione siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 190/2024 depositata il 02/10/2024, RG 95/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 190 del 2/10/2024 la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna n.817 del 20/12/2023, dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia non aveva diritto di ripetere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 503,57, condannandolo alla restituzione. La somma in questione era stata erogata tra il 2010 ed il 2012 a titolo di arretrati dati per dovuti sulla base di CCNL 2006/2009, ed era stata poi recuperata mediante trattenuta in busta paga sulla base di alcune sentenze di questa Corte (la prima delle quali è Cass. n. 355/2016) che avevano stabilito che detto CCNL, in difetto di atto di recepimento, non era direttamente applicabile alla Regione Sicilia. [OSCURATO:PERSONA] aveva agìto per la ripetizione sulla base di clausola di non ripetibilità contenuta nell’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro (di seguito CIRL) del 1/1/2017. Il Tribunale aveva respinto la domanda, sulla base dei seguenti argomenti (in sintesi): detto CIRL aveva previsto nuove tabelle retributive solo per il futuro; né era dato comprendere a cosa la clausola facesse riferimento, trattandosi di disposizione riguardante tutti i lavoratori forestali, che non menzionava gli arretrati in questione, riguardanti i soli addetti ai servizi antincendio boschivo, ai quali il CIRL non faceva alcun riferimento specifico; salvo l’allegato 1, che però conteneva solo dichiarazioni programmatiche, e prive dell’altrimenti indispensabile copertura finanziaria. In aggiunta, la [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzato l’Assessorato alla sottoscrizione con decorrenza 1/1/2018 e con soggezione degli effetti economici ai limiti derivanti dagli stanziamenti finanziari disponibili. Per quanto ancora rileva, il Rossore aveva proposto appello per il seguente motivo (in sintesi): premesso che, stipulato il CCNL nel 2006, la [OSCURATO:PERSONA], con delibera n. 195 del 2008, lo aveva in realtà recepito con decorrenza 1/8/2008, rinviando al futuro CIRL la questione della spettanza degli incrementi retributivi previsti dal CCNL a decorrere dal 1/1/2006, e fino al 31/7/2008; che nelle more della stipula, il 14/5/2009, le parti avevano stipulato un “Protocollo d’intesa” col quale l’Amministrazione si era impegnata a versare le differenze in questione; che era detto accordo che, nel giudizio da altri intrapreso per il pagamento, si era stabilito, ad esito del procedimento esitato in Cass. n. 355/2016, non essere impegnativo per la Regione, per non essere stato recepito dalla Giunta; a seguito di che l’Amministrazione aveva intrapreso il recupero; aveva insistito per l’irrepetibilità dell’indebito, ostandovi l’art. 30 del CIRL stipulato il 1/1/2017, e recepito dalla Regione con delibera n. 404 del 13/9/2017, che aveva sancito non si desse corso ad alcun recupero retributivo; tanto più che l’allegato 1, prevedendo l’impegno del datore di lavoro a reperire per il futuro le risorse necessarie al pagamento degli arretrati non ancora versati, implicava “a fortiori” il “consolidamento” di quanto già corrisposto. La Corte di Appello accoglieva il gravame, sulla base dei seguenti rilievi (in sintesi): a) dall’art. 1367 c.c. discendeva la necessità di privilegiare una esegesi dell’art. 30 cit. in un senso utile alla produzione di qualche effetto; sicchè la clausola «non si darà corso ad alcun recupero retributivo», seguente alla pattuizione di incrementi retributivi dal gennaio 2018, non poteva riferirsi che al già pagato in eccedenza prima di tale maturazione; b) corroborava tale ricostruzione il canone di interpretazione complessiva di cui all’art. 1363 c.c., applicato all’allegato 1, che, sotto la rubrica “Arretrati OTI e OTD”, impegnava il Governo regionale «a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all’accordo del 14 maggio 2009»; dove l’espressione «la rimanente parte» rimandava al non già pagato, chiarendo ulteriormente che il “non recupero” riguardava quanto già pagato secondo quell’accordo. La trattenuta era pertanto indebita. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, con tre motivi, assistiti da memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia, ai sensi del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, consistente nel fatto, dedotto in memoria difensiva in appello, ed ignorato dalla Corte di Appello, che l’unico CIRL entrato in vigore era quello siglato nel 2018, ed approvato con deliberazione giuntile n.387 del 19/10/2018, entrato in vigore il 1/9/2018; CIRL che non conteneva alcuna clausola di non ripetizione; mentre quello del 1/1/2017, sul quale sia il Tribunale che la Corte territoriale avevano fondato il proprio giudizio, era una mera “ipotesi di accordo”, mai entrata in vigore in quel testo. 2.Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c, omessa pronuncia sull’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva in appello, riguardo all’assunto che l’unico CIRL mai entrato in vigore fosse quello siglato nel 2018. 3.Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo comma dell’art.360 c.p.c., ed agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nullità della sentenza per motivazione apparente, fattispecie data per integrata per il fatto che la Corte di Appello abbia ignorato l’eccezione sopra più volte richiamata. 4. Nella discussione collegiale è stata posta la questione, avente carattere pregiudiziale, della validità intrinseca di una clausola della contrattazione integrativa regionale, quale quella nella specie contenuta nell’art. 30 del CIRL 2017, con la quale una pubblica amministrazione in genere, e nella specie una amministrazione regionale, convenga la non ripetibilità di somme in precedenza indebitamente erogate, qui peraltro per un periodo anteriore a quello di vigenza del contratto, in rapporto al principio di diritto consolidato secondo il quale la pubblica amministrazione, oltre che il diritto, ha anche il dovere, alla luce di princìpi di ordine pubblico dei quali non può disporre, di ripetere l’indebito oggettivo (ex pluris, Cass.3826/2016, 16088/2016, 6715/2021, 21316/2022) e nell’ipotesi affermativa, a quali condizioni; e se esse ricorrano nel caso di specie. Poiché non constano precedenti di legittimità specifici, e la questione è di particolare rilevanza nomofilattica, si impone l’esame delle stesse in pubblica udienza, con il Data pubblicazione 22/12/2025 coinvolgimento di tutte le parti e del Procuratore Generale sulle questioni di diritto prospettate. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione e trattazione