CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 31771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sui ricorsi riuniti3895/2023-4476/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta to e dife so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO d epositato il 2/9/2022e avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO pubblicata il 15/09/2022; udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Cons. D ott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 3895/23Sayari-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino tunisino , ricorre a questa Corte , a mezzo del ricorso rubricato al 3895/2023, avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Torino , richiesto dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , ha convalidato il suo trattenimento presso il locale CPR e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 10, comma 4 e 10-ter d.lgs. 286/1998 non avendo il decidente rilevato l'illegittimità del presupposto respingimento, atteso che all'atto del suo ingresso nel territorio nazionale non gli erano state fornite le informazioni circa la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale; 2) della violazione in relazione degli artt. 10, comma 4 e 10-terd.lgs. 286/1998 dell'art. 4, Protocollo 4 CEDU non avendo il decidente rilevato l'illegittimità del presupposto respingimento trattandosi di espulsione collettiva. Il ricorrente, a mezzo del ricorso rubricato al RG. 4476/2023, ricorre avverso l’epigrafata ordinanza con i a quale il Tribunale di Torino , richiesto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha convalidato il trattenimento del medesimo in atto presso il locale CPR come da richiesta e ne chiede la cassazione sul rilievo del medesimo motivo di cui sopra. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod . proc. civ. ma solo a mezzo di " atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso rubricato al RG 4476/2023 al ricorso rubricato al RG 3895/2023. 3. Poiché in ordine alla questione oggetto di ricorso con ordinanze 22806/2023 e 23843/23 è stata rimessa la trattazione alla pubblica RG 3895/23Sayari-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udienza, il collegio, ritenuto opportuno differire la decisione all'esito della detta pubblica udienza, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della