CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 11262/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7052-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al ricorsodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29. - ricorrente - contro I.M.A.I.E. – Istituto per la tutela dei diritti degli artisti e degli interpreti esecutori in liquidazione, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], prof. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso il lorostudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Roma emesso in data 20 febbraio 2023, pubblicato in data 22 febbraio 2023, comunicato alle parti in data 22 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 208 e 98 l. fall., depositato in data 19 maggio 2010, il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso lo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] per la tutela degli [OSCURATO:PERSONA] ed Esecutori in liquidazione (“IMAIE”), chiedendone la modifica nella parte in cui non era stato ammesso il suo credito professionale, derivante dall’attività stragiudiziale e giudiziale resa in favore dell’IMAIE nel procedimento relativo alla dichiarazione di estinzione dell’Ente da parte della Prefettura di Roma, [OSCURATO:PERSONA] del Governo, per un importo complessivo pari a € 1.593.339,45, oltre interessi, CPA e IVA. 2. Il ricorrente deduceva in particolare che: (i) a veva ricevuto incarico di tutelare l’IMAIE, in virtù di mandato dell’11 marzo 2009, sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante, il maestro [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento per la dichiarazione di estinzione dell’Ente promosso dalla Prefettura di Roma;(ii) con decreto del 30 aprile 2009, il Prefetto di Roma dichiarava l’estinzione dell’IMAIE per l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi legali e statutari dell’Ente;(iii) era stato incaricato dal maestro Vianello, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell’IMAIE, giusta apposita procura alle liti, di impugnare il provvedimento prefettizio con ricorso innanzi al TAR del Lazio, chiedendo in via cautelare la sospensione dello stesso;(iv) il TAR del Lazio aveva accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2296/2009; (v) l’IMAIE tornava dunque provvisoriamente in vita e, con verbale del 28 maggio 2009, il consiglio di amministrazione ratificava tutti gli incarichi affidati all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e svolti dal medesimo nell’interesse dell’Ente;(vi) il Prefetto di Roma riesaminava il suo precedente provvedimento del 30 aprile 2009, confermando, con decreto del 28 maggio 2009, l’estinzione dell’IMAIE; (vii) il maestro Vianello, quale legale rappresentante dell’IMAIE, chiedeva al TAR del Lazio, sempre con il suo patrocinio, l’annullamento, previa sospensione, anche del provvedimento prefettizio del 28 maggio 2009;(viii) con decreto inaudita altera parten. 2479/2009, poi confermato con ordinanza n. 2476/2009, il TAR del Lazio accoglieva l’istanza cautelare, sospendendo il provvedimento prefettizio;(ix) avverso l’ordinanza cautelare n. 2476/2009 il Ministero dei Beni e [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Roma e il Ministero dell’Interno proponevano appello dinanzi al Consiglio di Stato;(x) in data 6 luglio 2009, il Consiglio di amministrazione dell’IMAIE, a fronte del risultato conseguito dinanzi al TAR, deliberava di conferirgli l’incarico anche per il giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato; (xi) con ordinanza n. 3530/2009, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto dal Ministero dei Beni e [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Roma e il Ministero dell’Interno, riformava l’ordinanza impugnata e respingeva l’istanza cautelare proposta in primo grado;(xii) proseguiva dunque il giudizio di merito dinanzi al TAR Lazio per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Roma del 28 maggio 2009 e dopo varie udienze il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a persistere nella coltivazione del ricorso originariamente intentato, attesa la pubblicazione nella G.U. n.180 del 30.4.2010, del d.l. n.64/2010, che all’art.7 prevedeva l’istituzione del Nuovo IMAIE, quale ente già dotato di personalità giuridica; (xiii) per l’intera attività stragiudiziale e giudiziale svolta, avendo percepito esclusivamente un acconto di € 5.000,00, provvedeva a calcolare le sue spettanze secondo le voci della tariffa forense e a richiedere ai Commissari liquidatori dell’IMAIE la corresponsione delle stesse e comunque l’ammissione al passivo dei relativi crediti;(xiv) tuttavia, i Commissari liquidatori non gli liquidavano le somme richieste, costringendolo ad opporsi allo stato passivo dell’IMAIE con impugnazione ex artt. 208 e 98 l. fall. dinanzi al Tribunale di Roma. 2. L’IMAIE in liquidazione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione allo stato passivo dell’avv. prof. Michetti sulla base della assunta carenza dello ius postulandi in capo al ricorrente e contestando comunque nel merito la proposta impugnazione. 3. Il Tribunale di Roma, con decreto del 4 maggio 2011, rigettava l’opposizione allo stato passivo, accogliendo l ’ eccezione pregiudiziale sollevata dalla “IMAIE” in l.c.a. in ordine alla carenza dello ius postulandi in capo al ricorrente e ritenendo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse diritto al compenso professionale né per l’assistenza giudiziale svolta in favore dell’IMAIE dinanzi al TAR (in quanto il mandato alle liti conferitogli dal maestro Vianello proveniva da un soggetto carente di legittimazione,non sussistendo più il rapporto organico con l’Ente dichiarato estinto), né per l’assistenza giudiziale resa dinanzi al Consiglio di Stato(non avendo il ricorrente provato di avere svolto l’incarico in nome e per conto dell’IMAIE). 4. Avverso tale decreto interponeva ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], censurando il provvedimento con due motivi: (a) il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 29 c.c., 18 l. fall., 195 l. fall., 2909 c.c. e 24 Cost., e (b) il secondo per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., del principio del ne bis in idem, dell’art. 19 c.c. in combinato disposto con l’art. 75, comma 3, c.p.c., del principio del legittimo affidamento del terzo in buonafede, nonché degli artt. 2697 e 2724 n. 1 c.c.. 5. Con ordinanza n. 599/2017, la Corte di cassazione accoglieva entrambi i motivi di ricorso proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], cassava il decreto impugnato, rinviando la controversia al Tribunale di Roma. 6. Con ricorso ex artt. 392 e 394 c.p.c., depositato in data 27 dicembre 2017, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione fallimentare, deducendo che l’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso per cassazione avesse sancito definitivamente la piena validità dei mandati conferiti per la difesa dell’IMAIE nei procedimenti dinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato, avendo reso incontrovertibile il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione dei compensi professionali per l’assistenza giudiziale resa in favore dell’IMAIE.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto l’ammissione del proprio credito,in privilegio generale, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per l’attività professionale svolta nell’interesse dell’IMAIE nella misura omnicomprensiva di € 1.593.339,45, oltre interessi e oneri accessori, come da preavvisi di parcella inviati da ultimo in data 17maggio 2010; in via meramente gradata e tuzioristica, aderendo alla richiesta del Tribunale volta al tentativo di un bonario componimento della vicenda, chiedeva che le sue spettanze fossero comunque computate in base alle tariffe forensivigenti al momento dello svolgimento delle prestazioni professionali (tariffe 2004), tenendo conto del valore della causae delle maggiorazioni per il numero delle parti e per l’urgenza, per un importo complessivo pari ad almeno € 1.318.515,79, oltre interessi. 7. Si costituiva in giudizio l’IMAIE, chiedendo il rigetto della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], assumendo che sarebbe stata sufficiente la contestazione generica ma assoluta dell’anper ritenere contestato anche il quantum e che il valore della causa - che doveva prendersi a riferimento per il calcolo delle tariffe applicabili -fosse indeterminabile e non dovesse essere parametrato – come richiesto dal ricorrente – sull’intero patrimonio dell’Istituto. Chiedeva quindi che venissero liquidati all’avv. [OSCURATO:PERSONA] onorari per circa € 20.078,84. 8. All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo il diritto di quest’ultimo alla insinuazione al passivo per euro 26.506,50, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., rilevandoche: (i) rispetto alla non contestazione del quantum , l’Ente resistente aveva“negato in radice ed ab origine l’an debeatur ovvero l’esistenza del credito”, con la conseguenza della “non necessarietà di una specifica contestazione anche sul quantum della pretesa avanzata”(pag. 9 decreto impugnato);(ii) rispetto all’individuazione del valore della domanda «la somma spettante al professionista”doveva essere calcolata con riguardo ai parametri stabiliti al D.M. n. 127 dell’8 aprile 2004, vigente al tempo dell’esaurimento dell’incarico e, relativamente a tali parametri, tenendo in considerazione il disposto dell'art. 6 del citato D.M. nonché il disposto codicistico riferibile al valore della causa -determinato in base al valore della domanda», con l’ulteriore conseguenza che il valore della domanda d oveva essere individuato non già sulla base dell’intero patrimonio dell'Istituto -come originariamente indicato dal ricorrente-, bensì tenendo in considerazione il contenuto dell’attività professionale prestata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si era sostanziata, per quanto qui interessa, nell’instaurazione di due giudizi innanzi al giudice amministrativo volti all'ottenimento di provvedimenti inibitori/sospensivi avverso il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma, avente ad oggetto la dichiarata estinzione dell’Ente; (iii) trattandosi di giudizi cautelari di impugnativa di provvedimenti prefettizi di cui si contestava la legittimità, non risultava dunquecorretto prendere quale riferimento, ai fini della determinazione del valore della causa e, a ricaduta, del calcolo dei compensi professionali, l’intero patrimonio dell’IMAIE, postoche, nei predetti giudizi amministrativi, non era venuta in rilievo, né aveva costituito res controversa, qualsivoglia questione involgente aspetti patrimoniali dell’Ente, dovendosi conseguentemente ritenere più corretto attribuire ai contenziosi in oggetto un “valore indeterminabile”, salva la possibilità di valutare eventuali maggiorazioni da applicare sul compenso del professionista sulla base della complessità dell’attività dallo stesso svolta; (iv) dovevanoessere applicati i minimi di tariffa, come da delibera del c.d.a.di IMAIE del 28 maggio 2009, per il compenso professionale relativo all’attività svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al TAR, e i massimi di tariffa, come da delibera del cda di IMAIE del 6 luglio 2009, per l’attività dinanzi al Consiglio di Stato, con applicazione «della maggiorazione della metà, dovendo valorizzarsi l’attività espletata siccome connotata da indubbia complessità» e senza le maggiorazioni richieste per l’urgenza –che era insita in ogni giudizio cautelare - e per il rilevante numero delle parti coinvolte, in quanto gli associati non erano litisconsorti necessari e le posizioni dei singoli non avevano assunto rilevanza nel giudizio e soprattuttoperché dalla delibera del c . d . a . risulta va che l’incarico al ricorrente erastato conferito dall’IMAIE soltanto in sua rappresentanza e interesse ; (v) l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avevadiritto a un compenso complessivo di € 26.506,50, oltre interessi, e all’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativo di IMAIE, con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 , c.c., per la predetta somma. 2. Il decreto , pubblicat o il 22.2.2023 , è stat o impugnat o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’IMAIE in l.c.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “ v iolazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., degli art. 115, nonché 384 e 394, comma II, c.p.c.”.Si censura, in particolare , il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha illegittimamente ritenuto che l’IMAIE a vesse negato in radice e ab origine l’esistenza del suo credito professionale, con ciò rendendo non necessaria una specifica contestazione anche sul quantumdella sua pretesa creditoria.1.1 Con tale statuizione, il Tribunale avrebbe, dunque,violato l’art. 115 c.p.c. sotto due profili: (a) sia nel ritenere contestato l’an debeatur, mentre viceversa la contestazione dell’IMAIE, in sede di opposizione allo stato passivo, avrebbe riguardato solo il presupposto processuale dello ius postulandi e semmai i soli fatti costitutivi posti a fondamento di tale presupposto processuale, e non invece i fatti posti a fondamento dell’an debeatur; (b) sia perché, se anche vi fosse stata contestazione della complessiva situazione giuridica corrispondente all’an debeatur , essa non avrebbe potutoconsiderarsi estesa specificamente anche ai fatti relativi al quantum debeatur. 1.2 Aggiunge ancora il ricorrente che nella precedente ordinanza di questa Corte n. 599/2017, dalla quale era scaturito il giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Roma con l’esito avuto nel decreto qui oggi impugnato, il giudice di legittimità aveva espressamente co n statato che l’unico profilo di difesa dell’IMAIE sulla sua pretesa creditoria nel giudizio di opposizione allo stato passivo sarebbe stato rappresentato dall’eccezione processuale su lla quale era chiamata ad intervenire ( ius postulandi ) , senza che l’IMAIE avesse contestato in altro modo l’an debeatur. Il giudice delrinvio -precisa, pertanto, il ricorrente -avrebbe dovuto vincolativamente tener conto di tale statuizione contenuta nell’ordinanza della Cassazione, mentre non l’avrebbe affatto considerata, ritenendo contestato anche l’an debeatur, così violando anche il disposto dell’art. 384, c. 2, c.p.c., e correlativamente violando anche l’art. 394, c. 1, c.p.c., perché avrebbeconsentito all’IMAIE di introdurre questioni nuove nel giudizio di rinvio. 1.3 Conclude pertanto il ricorrente nel senso che il giudice di rinvio avrebbe dovuto confermare il suo diritto all’ammissione del proprio credito professionale nella misura originariamente richiesta -che asserisce, pertanto, non contestata dall’IMAIE - di € 1.593.339,45, da adeguarsi ex lege con riguardo sia agli interessi sia agli oneri accessori, elevandosi così sino a un importo complessivo di € 1.763.284,20. 1.4 Le doglianze così proposte sono infondate. 1.2. Risulta, in primo luogo, non condivisibileil tentativo di scindere - come se si trattasse di oggetti diversi– la questione della “carenza di ius postulandi” (che il ricorrente riconduce alla «regolarità del presupposto processuale onde chiedere il compenso derivante dalle prestazioni di assistenza giudiziale svolte in favore della stessa IMAIE»; cfr. pag. 13 , ricorso introduttivo ) dalla “contestazione dell’an debeatur” (che lo stesso ricorrente vorrebbe invece ricondurre ai soli elementi di fatto dello «svolgimento delle prestazioni, utilità delle medesime, correttezza e diligenza nella loro esecuzione, etc.»; cfr. ricorso, ibidem). Sul punto va infatti osservato che l’esistenza ovvero la validità dell’incarico costituisce il principale fatto costitutivo del diritto al compenso dell’avvocato e che la sua negazione, da parte del presunto cliente, implica - con tutta evidenza -la radicale contestazione (in radice e ab origine, come ha anche correttamente rilevato il Tribunale) dell’esistenza del diritto al compenso, integrando, cioè , nel senso più ampio del termine , la contestazione dell’an debeatur. 1.4 A ciò va aggiunto che –per insegnamento di questa Corte di legittimità – la contestazione sull’an è di per sé tale da assorbire e rendere superflua qualsiasi contestazione sul quantum, tutte le volte in cui le operazioni di quantificazione del credito siano affidate all’allegazione di fatti incompatibili con quelli investiti negativamente dalle difese circa la sussistenza del credito stesso (v., ex multis, Cass. n. 761/2002). Ove dunque il convenuto neghi ab origine l’esistenza del credito, l’omessa co ntestazione dell’ammontare richiesto non avrà alcuna rilevanza. Così come, una volta negata l’esistenza del credito, non sarà onere del giudice motivare sulla sua esatta quantificazione. Del resto, è stato anche affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che l'impugnazione della sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo di prestazioni contrattuali per ragioni attinenti l' "an debeatur" impedisce il formarsi del giudicato anche in merito al "quantum", ed all'ammontare delle singole voci che lo compongono, senza necessità di una specifica impugnazione della sentenza anche nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione di queste ultime(Sez. 2, Sentenza n. 19870del 15/09/2009; v. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2894del 07/02/2013). 1.5 Ebbene, nel caso di specie nella pregressa fase processuale era stato in radice contestato dalla l.c.a. l’ an della pretesa creditoria avversaria sotto il profilo della nullità e/o inesistenza degli atti compiuti dal legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] successivamente all’estinzione dell’Ente e il conseguente difetto ab originedi jus postulandi in capo al nominato avv. [OSCURATO:PERSONA].A fronte di una eccezione di tal fatta , la mancata contestazione del quantum e, vieppiù, della disciplina legale applicabile e, ancora, delle concrete modalità di determinazione del credito deve ritenersi del tutto irrilevante. 1.4 Sotto altro profilo di riflessione, occorre altresì evidenziare che i l ricorrentecerca di confonde re i fatti sottesi alla domanda («svolgimento delle prestazioni, utilità delle medesime, correttezza e diligenza nella loro esecu- zione, etc.», a suo dire mai contestati dall’IMAIE) e le regole giuridiche sottese alla quantificazione del compenso, che involgono invece valutazioni rimesse al potere-dovere di cognizione del giudice, il cui esame –secondo il principio iura novit curia– non può risultare con dizionato dalle prospettazioni difensive e dai comportamenti processuali delle parti. Sul punto giova ricordare che il principio di non contestazione, secondo il paradigmaelaborato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 761/2002 - sulla cui scia è poi intervenuta la “codificazione” di cui all’art. 115 c.p.c. ad opera della legge n. 69/2009 - riguarda espressamente i fatti posti a fondamento della domanda e non certo l’applicazione delle regole di diritto. Con la conseguenza che, per avere rilevanza, la non contestazione deve, fondamentalmente, riguardare i fatti da accertare nel processo e non già la determinazione della loro dimensione giuridica(così, sempre Cass., SS.UU., n. 761/2002, cit. supra). Senza contare che il richiamo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. risulta viepiù improprio se solo si considera che la detta norma prevede un meccanismo che determina la relevatio ab onere probandi rispetto a fatti e non a diritti : qui il “fatto”riguardava lo svolgimento della prestazione professionale ed era ancheincontestato, mentre il “diritto” era l’entità del compenso spettante al creditore ed esso doveva essere determinato secondo le regole tariffarie a prescindere dallacontestazione. A ciò va aggiunto che i commissari liquidatori non avevano neanche la disponibilità dell’attivo concorsuale e dunque non potevanoassumere un contegno ricognitivo del quantum. 1.5 Risulta , poi, condivisibile l’osservazione svolta, sul punto qui in discussione, dalla difesa della l.c.a. nel controricorso, laddove evidenzia efficacemente che alla questione decisa dal Collegio (valido jus postulandi) occorreva riconoscersi lo stesso trattamento processuale delle questioni preliminari litis ingressum impedientes, con la conseguenza che la questione della corretta attribuzione del mandato era tale da definire il giudizio,senza necessità di indagine sul quantum, questione rimasta tecnicamente assorbita: una volta decisa con efficacia di giudicato la questione circa la corretta attribuzione del mandato professionale, la questione già assorbita doveva ritenersi“riemersa” nel dibattito processuale, dovendo essere per la prima volta affrontata in sede di rinvio. Come del resto è dimostrato anche dall’ulteriore circostanza che già l ’ ordinanza di rinvio non avesse deciso il merito della causa – evidentemente giudicando irrilevante la non contestazione dei conteggi –e avesse del pari rimesso la decisione in sede di rinvio proprio al Tribunale. 1.6 A ciò va ulteriormente aggiunto, in termini conclusivi, che l’allegata circostanza della non contestazione del quantum nella comparsa del 23.9.2010 risulta essere contraria a verità processuale, posto che la detta comparsa non contiene comunque alcuna affermazione di tal fatta da parte della l.c.a., che anzi aveva contestato integralmente l’avversa pretesa creditoria, secondo quanto risulta chiaramente dalla lettura del controricorso. Né risulta condivisibile l’ulteriore affermazione della formazione del giudicato sulla questione del quantum debeaturin seguito all’ordinanza sopra ricordata n. 599/2017, emessa da questa Corte di legittimità, in quanto la lettura di tale provvedimento evidenzia che l’irretrattabilità delle statuizioni riguardava solo il profilo dell’an debeatur , essendo rimast o, invece , impregiudicato l’ulteriore profilo della determinazione della quantificazione del compenso maturato per la prestazione professionale del difensore. Ne consegue il rigetto integrale del primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 384 e 394, c. II, c.p.c.; in via gradata violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. in ordine alla determinazione del valore della controversia, dell’art. 10 c.p.c., nonché dell’art. 7. co. II, d.l. 64/2010, e dell’art. 185, co. 3 e 4, d.l. 34/2020”. 2.1 Si censura, in particolare, il decreto impugnato laddove il Tribunale avrebbe illegittimamente ritenuto che il valore delle cause patrocinate dinanzi ai Giudici amministrativi fosse indeterminabile, in quanto il valore della domanda doveva essere individuato non già sulla base dell’intero patrimonio dell’Istituto, bensì tenendo in considerazione il contenuto della attività professionale prestata,che si era sostanziata nell ’ instaurazione di due giudizi innanzi al giudice amministrativo volti all’ottenimento di provvedimenti inibitori/sospensivi. 2.2 Anche in questo caso il Giudice del rinvio -precisa il ricorrente - avrebbe superato i limiti tratteggiati nell’ordinanza della Cassazione, nella quale invece si era qualificato il mandato alle liti conferito come diretto a conservare il patrimonio dell’Ente, violando in tal modo l’art. 384 c.p.c., non essendosi uniformato il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, a quanto stabilito dalla Corte. 2.3 A sostegno delle sopra esposte censure, il ricorrente deduce: (i) che la sua attività difensiva in sede amministrativa avrebbe riguardato risvolti patrimoniali dell’Ente, essendo diretta a preservarne il patrimonio; (ii) che la Corte di cassazione avrebbe affermato nell’ordinanza di rinvio che il giudizio amministrativo era volto a preservare l’integrità patrimoniale dell’Ente, desumendone dunque l’intangibilità del “carattere determinabile” del valore del giudizio ai fini dell’applicazione della tariffa; (iii) che il valore della causa non potrebbe ritenersi indeterminabile anche in considerazione del fatto che in sede amministrativa ci si era opposti allo scioglimento dell’Ente IMAIE inteso come trasferimento di tutto il patrimonio al nuovo ente subentrante nei compiti e nelle funzioni (denominato Nuovo IMAIE), posto che lo scopo del provvedimento prefettizio sarebbe stato proprio quello di trasferire il citato patrimonio all’ente subentrante; (iv) che conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto identificare il valore della controversia sul quale parametrare il suo compenso professionale nell’intero patrimonio dell’Istituto, pari a € 131.657.200,00. 2.4 Le doglianze così proposte sono infondate. 2.4.1 Va ritenuta corretta la determinazione del valore della causa, cui parametrare il compenso professionale insinuato, in quello cd. indeterminabile. Occorre, invero , fare applicazione del principio di cui all ’art. 10 c.p.c., richiamato dall’art. 6, comma 3, D.M. n. 127/2004, secondo il quale il valore della causa si determina dalla domanda,con l’inevitabile conseguenza che si deve ritenereindeterminato il valore da attribuire all’attività prestata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’IMAIE. Invero, avuto riguardo anche «al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti» (art. 6, comma 4, D.M. n. 127/2004), è innegabile che i ricorsi patrocinati dal professionistahanno avuto una sola specifica e peculiare funzione: quella di accertare la legittimità dei provvedimenti che hanno disposto e confermato l’estinzione dell’Ente, non essendo mai venuta in discussione la delimitazione quantitativa del patrimonio dell’Ente o la sua salvaguardia. 2.4.2 Sul punto anche la giurisprudenza espressa da questa Corte è chiara nel ritenere che “ai fini della determinazione degli onorari di avvocato (…), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda sia la illegittimità dell’atto ed il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda» (v. Cass.20727/2017; tra le altre, v. anche Cass. n. 21304/2016; Cass. n. 1754/2013; Cass. n. 12178/2003; Cass. n. 932/1997). Deve dunque ritenersi senz’altro condivisibile la statuizione del Tribunale, laddove h a rilevato che , « trattandosi di giudizi cautelari di impugnativa di provvedimenti prefettizi di cui si contestava la legittimità/validità, non appare corretto prendere quale riferimento, ai fini della determinazione del valore della causa e, a ricaduta, del calcolo dei compensi professionali, l'intero patrimonio dell'IMAIE dal momento che nei predetti giudizi non è venuta in rilievo, né ha costituito res controversa, qualsivoglia questione involgente aspetti patrimoniali dell'Ente, dovendosi conseguentemente ritenere più corretto attribuire ai contenziosi in oggetto un "valore indeterminabile"» (cfr. pag. 9, decreto impugnato). 2.4.3 Népuò affermarsi – come opina invece il ricorrente - che l’ordinanza rimettente contenesse, sul puntoqui da ultimo in discussione, una statuizione vincolante per il giudice di rinvio in merito al “valore della controversia”. Occorre ancora una volta precisare che, in sede del primo giudizio di legittimità, era stata in vero affrontata la sola questione della validità del mandato difensivo conferito dai legali rappresentanti dell’Ente soppresso, che questa Corte aveva, poi, risolto affermando la non riconducibilità della fattispecie - in cui era stata « messa in discussione la sussistenza dei presupposti che possano legittimare la stessa “soppressione” della persona giuridica»- all’ambito applicativo del divieto di cui alla norma dell’art. 29 c.c., sul rilievo che, in applicazione analogica della giurisprudenza formatasi «con riferimento alla vicina fattispecie dello scioglimento delle società commerciali», non potevano farsi rientrare nel novero delle “nuove operazioni” di cui alla citata norma le «attività volte alla mera gestione e conservazione del relativo patrimonio» (cfr. Ord. n. 599/2017, cit supra, pag. 5). Ne consegue che il riferimento -a soli fini argomentativi - alla «conservazione del patrimonio» (per escludere il carattere di novità delle operazioni gestorie dei legali rappresentanti dell’Ente soppresso,che avessero inteso tutelare il diritto a esistere dell’ente illegittimamente soppresso) non poteva, con tutta evidenza, comportare alcun vincolo per il giudice del rinvio cui era stata demandata la sola valutazione della consistenza del compenso spettante al professionista, rimasta assorbita - per quan to già sopra osservato - nel giudizio di legittimità. Restavano, infatti,intatti i poteri valutativi del giudice di merito in ordine alla disciplina legale applicabile per la determinazione del quantum e alle concrete modalità di determinazione del credito, le quali involgevano, in primis, l’identificazione del valore della controversia ai fini della corretta applicazione della tariffa. Non vi è dubbio che l’affermazione - resa nella ricordata ordinanza n. 599/2017, solo incidenter tantum - secondo cui l’impugnazione del provvedimento di soppressione di una persona giuridica risulta equiparabile a un atto gestorio di «conservazione del patrimonio» non poteva certo significare, di per sé, che il valore della controversia fosse equiparabile all’intero patrimonio dell’Ente, dovendosi invece ritenere che il concreto oggetto del giudizio cautelare promossoaveva, quale causa petendi , l a sola illegittimità del provvedimento prefettizio e quale petitumla sua sospensione, senza assumere alcun rilievo gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. 2.4.4 Ciò posto, diventa del tutto irrilevante anche l’ulteriore assunto difensivo del ricorrente secondo cui lo scioglimento dell’IMAIE avrebbe comportato il trasferimento del suo intero patrimonio al subentrante Nuovo IMAIE, traendone il corollario per cui il valore del giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento soppressivo andrebbe ragguagliato, appunto, all’intero patrimonio dell’Ente, essendo chiaro, per quanto sopra detto, quale fosse il petitum e la causa petendi delle domande cautelari rappresentate in giudizio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “violazione dell’art. 132 c.p.c. per mera apparenza della motivazione ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento dei fatti di causa ex art. 360 n. 4 c.p.c.”. 3.1 Si censura, in particolare, il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse prodotto nuovi ed alternativi conteggi del credito preteso, aventi quale riferimento il valore indeterminabile della causa, con ciò mutando prospettiva sulla quantificazione del valore della domanda proposta. Tale ratio decidendisarebbe frutto , secondo il ricorrente, diun errore palese, essendo riportato nella stessa narrativa del decreto che erastato il Tribunale ad esperire il tentativo di conciliazione e a richiedere al ricorrente anche lo sviluppo di conteggi alternativi sulla quantificazione del credito, senza che il suo approccio collaborativo potesse essere frainteso come rinuncia alla quantificazione degli onorari richiesti con la domanda principale. 3.2 Il motivo cosìarticolato è inammissibile. 3.2.1 Costituisce, in vero , principio pacifico anche nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cuile argomentazioni ad abundantiamnon sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità- indipendentemente dalla loro esattezza o meno - se il dispositivo sia fondato su corretta argomentazione avente carattere principale e assorbente Infatti, risulta inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiegherebbealcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse(v., ex multis, Cass. n. 18429/2022). Non è dubitabile che il segmento argomentativo impugnato– per come sopra ricordato - costituisc a nulla più che un elemento rafforzativo della motivazione, inidoneo a sorreggere di per sé la decisione, per l’evidente ragione che l’interpretazione relativa alla disciplina legale o contrattuale della quantificazione del compenso professionale appartiene al potere-dovere cognitivo del giudice e non può essere condizionata dalle prospettazioni difensive e dai comportamentiprocessuali delle parti. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento, in favore del fallimentocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.300,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli a